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Document 32002R1602

Regolamento (CE) n. 1602/2002 della Commissione, del 9 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione di uno Stato membro a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale di determinati materiali forestali di moltiplicazione

GU L 242 del 10.9.2002, p. 18–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1602/oj

32002R1602

Regolamento (CE) n. 1602/2002 della Commissione, del 9 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione di uno Stato membro a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale di determinati materiali forestali di moltiplicazione

Gazzetta ufficiale n. L 242 del 10/09/2002 pag. 0018 - 0020


Regolamento (CE) n. 1602/2002 della Commissione

del 9 settembre 2002

recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione di uno Stato membro a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale di determinati materiali forestali di moltiplicazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione(1), in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 1999/105/CE, gli Stati membri provvedono affinché i materiali di moltiplicazione immessi sul mercato a norma della presente direttiva non siano soggetti ad alcuna restrizione commerciale concernente le caratteristiche, i requisiti relativi ad analisi e controlli, l'etichettatura e la sigillatura se non a quelle stabilite nella suddetta direttiva.

(2) In determinate circostanze gli Stati membri possono essere autorizzati a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale, a fini di semina o impianto, di determinati materiali forestali di moltiplicazione non idonei ad essere utilizzati nel loro territorio.

(3) Tale autorizzazione dovrebbe essere concessa unicamente qualora sia legittimo ritenere che l'uso di detti materiali, a causa delle loro caratteristiche fenotipiche o genetiche, possa avere effetti nocivi sulla silvicoltura, sull'ambiente, sulle risorse genetiche o sulla biodiversità nel territorio dello Stato membro di cui trattasi.

(4) Affinché la Commissione possa decidere in piena conoscenza di causa, la domanda di autorizzazione deve essere corredata di prove e informazioni pertinenti, riguardanti tra l'altro la regione di provenienza o l'origine dei materiali forestali di moltiplicazione e i risultati di esperimenti, della ricerca scientifica e della prassi silvicola. Le informazioni richieste devono essere specificate.

(5) Per aiutare uno Stato membro a redigere la propria domanda, gli altri Stati membri dovrebbero fornire, su richiesta, tutte le informazioni necessarie sulla regione di provenienza o l'origine e sugli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione.

(6) Una copia della domanda deve essere inviata contemporaneamente allo Stato membro in cui è situata la regione di provenienza o l'origine, per consentire a tale Stato membro di comunicare alla Commissione la propria posizione.

(7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Se uno Stato membro desidera essere autorizzato a vietare la commercializzazione all'utilizzatore finale di determinati materiali forestali di moltiplicazione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 1999/105/CE, esso ne fa domanda alla Commissione, spiegando i motivi per cui ritiene che sussistano le condizioni di cui all'articolo 17, paragrafo 2. La domanda è corredata di tutte le informazioni e della documentazione giustificative disponibili, secondo quanto prescritto nei paragrafi da 2 a 5.

2. Alla domanda sono accluse mappe e indicazioni riguardanti la regione di provenienza o l'origine dei materiali in questione, unitamente alla documentazione comprovante le differenze dei rispettivi dati climatici ed ecologici, secondo quanto disposto nell'allegato.

3. Sono acclusi altresì i risultati di esperimenti, della ricerca scientifica o della prassi silvicola, i quali dimostrino perché i materiali non sono idonei ad essere utilizzati in tutto il territorio dello Stato membro o in una parte di esso, in cui viene chiesto di applicare il divieto. Gli esperimenti sono descritti in dettaglio, con riferimento alla preparazione, al procedimento di valutazione e all'analisi dei dati; detti esperimenti devono essere stati condotti in siti di tipo adatto e secondo i requisiti stabiliti nell'allegato V, punto 1, della direttiva 1999/105/CE. Si devono citare anche le persone che hanno condotto gli esperimenti, precisando se i risultati sono stati sottoposti ad una verifica qualificata o pubblicati.

4. Quanto ai risultati della ricerca scientifica, saranno menzionati lo svolgimento della ricerca, le fonti d'informazione, il procedimento di valutazione e i dati ottenuti.

5. Relativamente ai risultati ottenuti dalla prassi silvicola, devono essere fornite informazioni e documentazione sulla sopravvivenza, lo sviluppo e la crescita dei materiali forestali di moltiplicazione.

Articolo 2

A corredo della domanda volta a vietare la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria "identificati alla fonte" o "selezionati", derivati da materiali di base ammessi del tipo "fonte di semi" o "soprassuolo", lo Stato membro richiedente fornisce un'attestazione della loro inidoneità in riferimento alla regione di provenienza.

Articolo 3

A corredo della domanda volta a vietare la commercializzazione di materiali forestali di moltiplicazione della categoria "qualificati" o "controllati", derivati da materiali di base ammessi dei tipi arboreto da seme, genitori, clone o miscuglio di cloni, lo Stato membro richiedente fornisce un'attestazione della loro inidoneità in riferimento alle singole unità di ammissione.

Oltre alle informazioni indicate all'articolo 10 della direttiva 1999/105/CE, vengono notificati, a richiesta, i seguenti dati:

a) criteri di selezione utilizzati per i componenti dei materiali di base;

b) composizione dei materiali di base;

c) regione(i) di provenienza in cui sono stati selezionati i componenti originari.

Articolo 4

1. Allo scopo di aiutare lo Stato membro richiedente a redigere la domanda di cui all'articolo 1, gli altri Stati membri forniscono, a richiesta dello Stato membro richiedente, mappe e informazioni concernenti le condizioni climatiche ed ecologiche nella regione di provenienza dei materiali forestali di moltiplicazione per i quali viene chiesto il divieto di commercializzazione.

2. Contemporaneamente all'inoltro della domanda di autorizzazione alla Commissione, una copia della medesima è trasmessa allo Stato membro in cui è situata la regione di provenienza o l'origine dei materiali di moltiplicazione di cui si intende vietare la commercializzazione.

3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 2 dispone di tre mesi per esaminare la domanda e comunicare la propria posizione alla Commissione. La Commissione, su richiesta di tale Stato membro e qualora lo ritenga giustificato, può prorogare detto termine.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2002.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 11 del 15.1.2000, pag. 17.

ALLEGATO

Informazioni che gli Stati membri devono comunicare a corredo di una domanda presentata a norma dell'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 1999/105/CE del Consiglio

1. Informazioni sulle specie presenti nel territorio o parte di esso: indigene o introdotte.

2. Mappe e indicazioni riguardanti la regione di provenienza o l'unità di ammissione dei materiali forestali di moltiplicazione oggetto della domanda.

3. Delimitazione del territorio o della parte di esso, in cui si chiede di vietare la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione all'utilizzatore finale a fini di semina o impianto.

4. Dati climatici della regione di provenienza o dell'unità di ammissione di cui al punto 2, nonché del territorio o della parte di esso di cui al punto 3:

a) precipitazioni totali annue (mm);

b) precipitazioni durante il periodo vegetativo (mm), con indicazione dei mesi in cui hanno luogo;

c) temperatura:

- media annuale °C,

- media nel mese più freddo °C,

- media nel mese più caldo °C;

d) durata del periodo vegetativo (giorni con temperatura superiore a 5 °C o altra misura adatta).

5. Dati ecologici della regione di provenienza o dell'unità di ammissione di cui al punto 2, nonché del territorio o della parte di esso di cui al punto 3:

a) estensione altimetrica;

b) principali formazioni geologiche;

c) principali tipi di suolo.

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