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Document 32002R1519

    Regolamento (CE) n. 1519/2002 della Commissione, del 23 agosto 2002, recante deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per quanto riguarda i pagamenti per superficie per determinati seminativi e i pagamenti per il ritiro dei terreni dalla produzione per la campagna di commercializzazione 2002/03 ai produttori di talune regioni d'Italia

    GU L 228 del 24.8.2002, p. 17–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1519/oj

    32002R1519

    Regolamento (CE) n. 1519/2002 della Commissione, del 23 agosto 2002, recante deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per quanto riguarda i pagamenti per superficie per determinati seminativi e i pagamenti per il ritiro dei terreni dalla produzione per la campagna di commercializzazione 2002/03 ai produttori di talune regioni d'Italia

    Gazzetta ufficiale n. L 228 del 24/08/2002 pag. 0017 - 0017


    Regolamento (CE) n. 1519/2002 della Commissione

    del 23 agosto 2002

    recante deroga al regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per quanto riguarda i pagamenti per superficie per determinati seminativi e i pagamenti per il ritiro dei terreni dalla produzione per la campagna di commercializzazione 2002/03 ai produttori di talune regioni d'Italia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1038/2001(2), in particolare l'articolo 9,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 9, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1251/1999 prevede che la Commissione possa consentire agli Stati membri, subordinatamente alla situazione di bilancio, che, in deroga all'articolo 8, paragrafo 1, venga autorizzata in alcune regioni l'esecuzione di pagamenti anteriormente alla data normale prevista del 16 novembre, fino a concorrenza del 50 % dei pagamenti per superficie, ivi compreso il pagamento supplementare per il grano duro, e il pagamento per il ritiro di terreni dalla produzione negli anni durante i quali eccezionali condizioni climatiche hanno comportato una riduzione delle rese tale da causare gravi difficoltà finanziarie ai coltivatori.

    (2) La produzione di seminativi in Italia nelle regioni del "Mezzogiorno" e delle isole Sicilia e Sardegna è stata colpita da una forte siccità durante e dopo la fioritura. Questa situazione eccezionale è all'origine di una resa media insolitamente ridotta.

    (3) Per alcuni produttori, ciò ha comportato gravi difficoltà finanziarie.

    (4) Data questa situazione in Italia, e tenuto conto della situazione di bilancio, occorre autorizzare tale paese ad effettuare, anteriormente al 16 novembre 2002, anticipi dei pagamenti per superficie per le colture arabili per la campagna 2002/03.

    (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. In deroga all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1251/1999, un pagamento anticipato, a titolo della campagna 2002/03, pari al massimo al 50 % dell'importo dei pagamenti per superficie per i seminativi, ivi compresi il pagamento supplementare per il grano duro, nonché dei pagamenti per il ritiro dei terreni dalla produzione, può essere effettuato a partire dal 26 agosto 2002 a favore dei produttori italiani delle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

    2. Il pagamento anticipato di cui al paragrafo 1 può essere effettuato solo a condizione che, il giorno del pagamento, il produttore in questione risulti ammissibile.

    3. L'Italia effettua il pagamento anticipato a favore dei produttori al più tardi entro il 15 ottobre 2002.

    4. Per il calcolo del pagamento per superficie finale ai produttori che beneficiano del pagamento anticipato, l'autorità competente terrà conto:

    a) di eventuali riduzioni della superficie ammissibile del produttore;

    b) di eventuali anticipi versati conformemente al presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica con effetto a decorrere dal 26 agosto 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 23 agosto 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 12.

    (2) GU L 145 del 31.5.2001, pag. 16.

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