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Dokument 32002R1052

    Regolamento (CE) n. 1052/2002 della Commissione, del 17 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo

    GU L 160 del 18.6.2002, s. 16–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Dokumentets juridiske status Ikke længere i kraft, Gyldighedsperiodens slutdato: 07/07/2005; abrog. impl. da 32005R1043

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1052/oj

    32002R1052

    Regolamento (CE) n. 1052/2002 della Commissione, del 17 giugno 2002, che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo

    Gazzetta ufficiale n. L 160 del 18/06/2002 pag. 0016 - 0019


    Regolamento (CE) n. 1052/2002 della Commissione

    del 17 giugno 2002

    che modifica il regolamento (CE) n. 1520/2000 che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1) L'esperienza del regolamento (CE) n. 1520/2000 della Commissione, del 13 luglio 2000, che stabilisce, per taluni prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, le modalità comuni di applicazione relative al versamento delle restituzioni all'esportazione e i criteri per stabilirne l'importo(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 595/2002(4), indica l'opportunità di stabilire una normativa di trasferimento più elastica per i certificati di restituzione con brevi periodi di validità rilasciati verso la fine dell'esercizio finanziario, e di innalzare la soglia al di sotto della quale taluni operatori sono esonerati dalla presentazione dei certificati.

    (2) Al fine di provvedere adeguatamente all'aumento di tale soglia, la riserva per ciascun esercizio finanziario di cui all'articolo 14, paragrafo 1, deve essere aumentata.

    (3) Inoltre, alla luce dell'aumento della citata soglia, l'importo al di sopra del quale la Commissione ha facoltà di sospendere l'applicazione dell'articolo 14, paragrafi 1 e 2, dev'essere aumentato.

    (4) I codici della nomenclatura combinata per talune merci di cui al regolamento (CEE) n. 2771/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle uova(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 493/2002 della Commissione(6), al regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 509/2002 della Commissione(8) e al regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(9), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 680/2002 della Commissione(10), sono stati emendati per tenere conto degli emendamenti all'allegato I del regolamento (CE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 796/2002(12), introdotti dal regolamento (CE) n. 2031/2001 della Commissione(13) con effetto al 1o gennaio 2002.

    (5) Gli allegati B e D al regolamento (CE) n. 1520/2000 devono quindi essere aggiornati allo scopo di mantenere l'equivalenza ai rispettivi allegati ai regolamenti (CEE) n. 2771/75, (CE) n. 1255/1999 e (CE) n. 1260/2001.

    (6) È opportuno rendere più precisa l'attuale formulazione dell'articolo 8, paragrafo 1, al fine di assicurare maggiore certezza giuridica. Di conseguenza, anche la formulazione delle istruzioni di cui all'allegato F, sezione III, lettera k), dev'essere modificata.

    (7) Per quanto riguarda le merci elencate all'allegato C, la quantità dei prodotti di base che devono essere presi in considerazione per il calcolo dell'ammontare della restituzione deve essere quella indicata in tale allegato per ciascuna delle merci in questione. Tuttavia, la quantità indicata in ordine alla voce NC ex 2008 99 85 deve essere modificata perché eccessiva.

    (8) Il regolamento (CE) n. 1520/2000 deve pertanto venire emendato e rettificato.

    (9) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i problemi orizzontali concernenti gli scambi di prodotti agricoli trasformati non elencati all'allegato I del trattato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 1520/2000 è emendato come segue:

    1) All'articolo 6, paragrafo 1, viene aggiunto il seguente paragrafo 1a:

    "1a. Tuttavia, in deroga al paragrafo 1, per i titoli di restituzione rilasciati per impiego a contare dal 1o agosto per merci destinate ad essere esportate prima del 1o ottobre, non vi è obbligo di indicare nome e indirizzo del destinatario nel riquadro 20 del modulo di domanda. Il riquadro 6 non viene cancellato da questi titoli di restituzione.

    Per il periodo di bilancio con termine al 30 settembre 2002, le disposizioni del primo comma si applicano ai titoli di restituzione rilasciati per impiego a contare dal 1o agosto 2002."

    2) All'articolo 8, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: "1. I titoli di restituzione rilasciati per un singolo esercizio possono essere richiesti separatamente in sei scaglioni. Le domande dei certificati possono essere presentate al più tardi alle date seguenti:

    a) 7 settembre, per certificati con impiego dal 1o ottobre;

    b) 7 novembre, per certificati con impiego dal 1o dicembre;

    c) 7 gennaio, per certificati con impiego dal 1o febbraio;

    d) 7 marzo, per certificati con impiego dal 1o aprile;

    e) 7 maggio, per certificati con impiego dal 1o giugno;

    f) 7 luglio, per certificati con impiego dal 1o agosto."

    3) L'articolo 14 viene modificato come segue:

    a) Al primo comma del paragrafo 1, "30 milioni di EUR" è sostituito da "35 milioni di EUR";

    b) al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal testo seguente: "Il presente articolo si applica alle esportazioni da parte di operatori a cui non è stato rilasciato alcun titolo di restituzione dall'inizio del periodo di bilancio in questione e che non detengono un titolo siffatto alla data delle esportazioni. Le domande presentate dall'operatore ai termini di cui all'allegato F, sezione VI, paragrafo 2, durante l'esercizio finanziario e prima della presentazione della domanda per l'esportazione in questione devono essere inferiori alla somma di 75000 EUR.";

    c) al paragrafo 3, il secondo comma è sostituito dal testo seguente: "Se la somma degli importi notificati dagli Stati membri raggiunge la cifra di 25 milioni di EUR, la Commissione può sospendere l'applicazione dei paragrafi 1 e 2 alle esportazioni non coperte da un titolo di restituzione.";

    4) All'allegato B, la voce " 1905 30 - Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdini" è sostituita dal testo seguente: "- Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini:

    1905 31 - - Biscotti con aggiunta di dolcificanti;

    1905 32 - - Cialde e cialdini".

    5) All'allegato C, la voce relativa al codice NC ex 2008 99 85 è sostituita dal testo seguente:

    ">SPAZIO PER TABELLA>"

    6) All'allegato D, la voce " 1905 30 - Biscotti con aggiunta di dolcificanti: cialde e cialdini" è sostituito dal testo seguente: "- Biscotti con aggiunta di dolcificanti; cialde e cialdini:

    1905 31 - - Biscotti con aggiunta di dolcificanti;

    1905 32 - - Cialde e cialdini".

    7) L'allegato F, sezione III, lettera k), è sostituito dal testo seguente: "Il quadro 22 deve contenere le parole 'Per impiego dal...' conformemente al disposto dell'articolo 8."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    L'articolo 1, paragrafo 3, entra in vigore il 1o ottobre 2002.

    L'articolo 1, paragrafi 4 e 6, entra in vigore il 1o gennaio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2002.

    Per la Commissione

    Erkki Liikanen

    Membro della Commissione

    (1) GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18.

    (2) GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5.

    (3) GU L 177 del 15.7.2000, pag. 1.

    (4) GU L 91 del 6.4.2002, pag. 5.

    (5) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 49.

    (6) GU L 77 del 20.3.2002, pag. 7.

    (7) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

    (8) GU L 79 del 22.3.2002, pag. 15.

    (9) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1.

    (10) GU L 104 del 20.4.2002, pag. 26.

    (11) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

    (12) GU L 128 del 15.5.2002, pag. 8.

    (13) GU L 279 del 23.10.2001, pag. 1.

    Op