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Document 32002R1024

    Regolamento (CE) n. 1024/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 537/2002

    GU L 155 del 14.6.2002, p. 38–38 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/1024/oj

    32002R1024

    Regolamento (CE) n. 1024/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 537/2002

    Gazzetta ufficiale n. L 155 del 14/06/2002 pag. 0038 - 0038


    Regolamento (CE) n. 1024/2002 della Commissione

    del 13 giugno 2002

    che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 537/2002

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo è stata indetta con il regolamento (CE) n. 537/2002 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 981/2002(4).

    (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione(5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000(6), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione.

    (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1.

    (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per le offerte comunicate dal 7 al 13 giugno 2002 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 537/2002, la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco è fissata a 38,93 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 20000 t.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 14 giugno 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 giugno 2002.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 82 del 26.3.2002, pag. 3.

    (4) GU L 150 dell'8.6.2002, pag. 44.

    (5) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4.

    (6) GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.

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