Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002R0560

    Regolamento (CE) n. 560/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

    GU L 85 del 28.3.2002, p. 1–39 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/09/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/560/oj

    32002R0560

    Regolamento (CE) n. 560/2002 della Commissione, del 27 marzo 2002, che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

    Gazzetta ufficiale n. L 085 del 28/03/2002 pag. 0001 - 0039


    Regolamento (CE) n. 560/2002 della Commissione

    del 27 marzo 2002

    che istituisce misure provvisorie di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 3285/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni e che abroga il regolamento (CE) n. 518/94(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2474/2000(2), in particolare gli articoli 6 e 8,

    visto il regolamento (CE) n. 519/94 del Consiglio, del 7 marzo 1994, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1765/82, (CEE) n. 1766/82 e (CEE) n. 3420/83(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1138/98(4), in particolare gli articoli 5 e 6,

    sentito il comitato consultivo istituito a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3285/94 e del regolamento (CE) n. 519/94,

    considerando quanto segue:

    PROCEDURA

    (1) Diversi Stati membri ("Stati membri interessati") hanno informato la Commissione che l'andamento delle importazioni richiedeva l'adozione di misure di salvaguardia, fornito informazioni contenenti gli elementi di prova disponibili a norma dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 3285/94 e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 519/94 e chiesto alla Commissione di istituire misure provvisorie di salvaguardia e di aprire un'inchiesta di salvaguardia.

    (2) Secondo gli Stati membri interessati, le importazioni di determinati prodotti di acciaio hanno registrato di recente aumenti di considerevole entità. Inoltre, le misure statunitensi comporteranno una chiusura del mercato nazionale che, oltre a privare sostanzialmente i produttori comunitari di uno sbocco importante per le loro esportazioni, provocherà probabilmente una massiccia deviazione delle importazioni dagli Stati Uniti verso il mercato comunitario. In tal caso, il livello già elevato delle importazioni a basso prezzo registrerebbe un ulteriore vertiginoso aumento, perturbando gravemente il mercato comunitario dell'acciaio con un rischio di grave pregiudizio per i produttori comunitari.

    (3) Gli Stati membri interessati fanno presente che i produttori comunitari hanno fornito le informazioni necessarie e chiedono che siano adottate urgentemente misure di salvaguardia comunitarie, dichiarando che un eventuale ritardo causerebbe un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare.

    (4) La Commissione ha informato tutti gli Stati membri della situazione e ha chiesto il parere del comitato consultivo per le misure di salvaguardia in merito alle modalità e alle condizioni d'importazione, all'andamento delle importazioni e alla minaccia di grave pregiudizio per ciascuno dei settori interessati, ai vari aspetti della situazione economica e commerciale per quanto concerne i prodotti in questione e alle misure da prendere.

    (5) Il 28 marzo 2002, la Commissione ha pubblicato un avviso di apertura di un'inchiesta di salvaguardia relativa ai prodotti in questione.

    (6) Al fine di stabilire in via preliminare se esistano realmente una minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari a causa dell'aumento delle importazioni dovuto a sviluppi imprevisti e una situazione critica che giustifichi l'adozione urgente di misure provvisorie di salvaguardia, la Commissione ha esaminato sia gli elementi di prova presentati che quelli ottenuti dalle sue fonti, concentrandosi in particolare sugli elementi di prova forniti dagli Stati membri interessati, e ha svolto inchieste in loco presso i principali produttori comunitari.

    (7) La Commissione richiama l'attenzione sulle misure di salvaguardia annunciate di recente dagli Stati Uniti e sulla minaccia che ciò comporta per la situazione, già critica, dei produttori comunitari.

    PRODOTTI IN QUESTIONE

    (8) I prodotti in questione sono i seguenti: bobine laminate a caldo non legate, lamiere e fogli laminati a caldo non legati, nastri laminati a caldo non legati, prodotti piatti laminati a caldo legati, fogli laminati a freddo, lamiere dette "magnetiche" (escluso il tipo GOES), fogli rivestiti di metallo, lamiere a rivestimento organico, prodotti stagnati, lamiere quarto, lamiere a caldo, laminati commerciali non legati e profilati leggeri, laminati commerciali legati e profilati leggeri, tondi per cemento armato, barre e profilati di acciaio inossidabile, vergella di acciaio inossidabile, cavi in acciaio inossidabile, accessori per tubi ( < 609,6 mm), flange (non in acciaio inossidabile), tubi del tipo utilizzato per gasdotti e profilati. I prodotti in questione sono elencati nell'allegato 1 insieme ai codici NC con i quali sono attualmente classificati.

    PRODOTTI SIMILI O DIRETTAMENTE CONCORRENZIALI

    (9) La Commissione ha stabilito in via preliminare che i prodotti fabbricati dai produttori comunitari (in appresso denominati "prodotti simili") sono simili ai prodotti in questione o direttamente concorrenziali con essi. Nonostante alcune differenze in termini di processo di produzione e di qualità, infatti, questi prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi usi, e vengono venduti attraverso canali simili o identici. Le informazioni sui prezzi sono di facile accesso, e la concorrenza fra i prodotti in questione e quelli dei produttori comunitari si basa prevalentemente sui prezzi.

    PRODUTTORI COMUNITARI

    (10) I produttori comunitari appartengono alle seguenti associazioni industriali: Associazione europea della siderurgia ("Eurofer"), European Steel Tube Association ("ESTA"), Fachvereinigung Stahlflanschen e.V. ("FS") e Comitato di difesa dell'industria comunitaria degli accessori per la saldatura testa a testa ("DCEU"). Per conto dei loro membri, queste associazioni industriali hanno espresso agli Stati membri interessati e alla Commissione le loro preoccupazioni, segnatamente per quanto riguarda l'impatto delle misure di salvaguardia sulle importazioni di determinati prodotti di acciaio adottate il 5 marzo 2002 dal presidente degli Stati Uniti dopo un'inchiesta condotta a norma della sezione 201 della legge commerciale statunitense del 1974.

    (11) Le associazioni industriali suddette rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria totale dei prodotti simili e/o direttamente concorrenziali:

    - l'Eurofer rappresenta quasi il 95 % della produzione siderurgica comunitaria. Le industrie associate hanno sede in quasi tutti gli Stati membri,

    - l'ESTA rappresenta il 50 % circa dei produttori comunitari di tubi, compresi gli undici produttori principali. Le industrie associate hanno sede nei seguenti paesi: Grecia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Spagna, Svezia e Regno Unito,

    - la FS rappresenta il 50 % circa della produzione comunitaria di flange di acciaio al carbonio. Le industrie associate hanno sede in Germania, Italia, Francia, Spagna e Regno Unito,

    - il DCEU rappresenta oltre il 70 % della produzione comunitaria. Le industrie associate hanno sede in Austria, Francia, Germania, Italia e Regno Unito.

    SVILUPPI IMPREVISTI

    (12) Dal 1998 in poi, in risposta alla crisi asiatica(5), gli Stati Uniti, che rappresentano circa un ottavo del consumo mondiale di acciaio, hanno intensificato l'uso degli strumenti di difesa commerciale nel settore dell'acciaio onde difendere i produttori nazionali dalla concorrenza. Tutte queste misure, che molti operatori economici considerano ingiustificate dal punto di vista giuridico e economicamente eccessive, sono state dichiarate illegali dall'OMC.

    (13) Dalla tabella 1 risultano il numero annuale delle determinazioni definitive dei dazi antidumping e compensativi effettuate dagli Stati Uniti tra il 1997 e il 2001 in relazione al settore dell'acciaio e l'incremento dell'attività negli ultimi tre anni.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (14) Circa metà di queste misure riguardano i prodotti contemplati dal presente regolamento. Questa percentuale passa all'82 % se si considera il solo 2001. Le misure in questione hanno frenato in misura sempre più considerevole le importazioni di prodotti di acciaio negli Stati Uniti, dove alla fine del 2001 si registravano circa 164 misure antidumping già in vigore o in sospeso, 41 dazi compensativi e 2 misure di salvaguardia applicabili al settore dell'acciaio.

    (15) Nel corso del 2001, gli Stati Uniti hanno annunciato altre azioni su vasta scala nel settore dell'acciaio. Dopo l'inchiesta aperta in gennaio a norma della sezione 223 della legge commerciale statunitense del 1974, l'ITC ha annunciato in luglio un'ampia inchiesta nel settore dell'acciaio ai sensi della sezione 202 della legge commerciale del 1974. In dicembre, inoltre, l'ITC ha raccomandato di applicare restrizioni all'importazione di una vasta gamma di prodotti di acciaio. Queste iniziative, culminate con le restrizioni all'importazione annunciate il 5 marzo 2002 dal presidente degli Stati Uniti, hanno ulteriormente ostacolato le importazioni di prodotti di acciaio negli Stati Uniti.

    (16) L'impostazione sempre più protezionistica adottata negli ultimi anni dagli Stati Uniti nei confronti dell'acciaio ha fatto diminuire del 33 %, tra il 1998 e il 2001, le importazioni statunitensi di acciaio.

    AUMENTO DELLE IMPORTAZIONI

    (17) La Commissione ha effettuato un'analisi preliminare dell'aumento delle importazioni nella Comunità di ciascuno dei prodotti in questione nello stesso periodo (1998-2001), sia in termini assoluti che riferendosi alla produzione e al consumo comunitari, riscontrando che le importazioni di ciascuno di questi prodotti sono aumentate considerevolmente nel periodo in esame.

    (18) La Commissione ha concluso, in via preliminare, che esistono prove inconfutabili del fatto che le importazioni di 15 dei prodotti in questione sono aumentate di recente in modo repentino e considerevole. Si tratta dei seguenti prodotti: bobine laminate a caldo non legate, lamiere e fogli laminati a caldo non legati, nastri laminati a caldo non legati, prodotti piatti laminati a caldo legati, fogli laminati a freddo, lamiere dette "magnetiche" (escluso il tipo GOES), fogli rivestiti di metallo, lamiere a rivestimento organico, prodotti stagnati, lamiere quarto, lamiere a caldo, laminati commerciali non legati e profilati leggeri, laminati commerciali legati e profilati leggeri, tondi per cemento armato, barre e profilati di acciaio inossidabile, vergella di acciaio inossidabile, cavi in acciaio inossidabile, accessori per tubi ( 609,6 mm), flange (non in acciaio inossidabile). I prodotti suddetti vengono denominati "i 15 prodotti in questione".

    (19) Concretamente, le importazioni totali dei 15 prodotti in questione (elencati nell'allegato 2) sono aumentate nella misura indicata nella tabella seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    (20) Le importazioni dei 15 prodotti in questione, considerate globalmente, sono aumentate del 2,5 % tra il 1998 e il 2000 e del 13 % tra il 2000 e il 2001 (ultimo periodo per il quale si dispone di statistiche). Analizzando singolarmente l'aumento delle importazioni di ciascuno di questi 15 prodotti si rileva chiaramente un aumento recente delle loro importazioni, fatta eccezione per il prodotto 9, in termini assoluti. Per tutti i prodotti (compreso il prodotto 9) si registra un aumento netto e recente delle importazioni, compreso tra il 7,3 % e il 209,7 %, per quanto riguarda la produzione (cfr. allegato 2).

    (21) Considerate le caratteristiche del mercato comunitario dell'acciaio (rapporti duraturi tra produttori e utilizzatori; contratti di fornitura a lungo termine; notevole importanza attribuita alla sicurezza dell'approvvigionamento) e la sua sensibilità ad un aumento delle forniture, che ha provocato un'immediata depressione dei prezzi con conseguenti perdite per i produttori comunitari, questi aumenti delle importazioni, in termini assoluti e/o relativi, per ciascuno dei 15 prodotti in questione devono essere considerati molto forti. Ciò vale anche per l'ulteriore aumento delle importazioni registrato per ciascun prodotto (cfr. allegato 2), tanto più se si considerano i livelli elevatissimi già raggiunti nel 2000.

    MINACCIA DI GRAVE PREGIUDIZIO

    (22) Per accertare in via preliminare se vi fossero prove inconfutabili di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari di ciascuno dei prodotti simili, la Commissione ha analizzato tutti i fattori oggettivi e quantificabili che incidono sulla situazione dei produttori comunitari esaminando in particolare, per ciascuno dei prodotti in questione, l'andamento delle importazioni, il consumo, la produzione, la produttività, l'utilizzazione degli impianti, le vendite, la quota di mercato, i prezzi, la redditività e l'occupazione nel periodo 1997-2001. I fattori principali vengono riportati nell'allegato 1.

    (23) Le importazioni di 14 dei 15 prodotti in questione sono aumentate in termini assoluti tra il 2000 e il 2001 con incrementi compresi, a seconda dei prodotti, tra 1067 e 512000 tonnellate. In termini assoluti, il tasso di aumento varia tra meno dell'1 % e il 302 % a seconda del prodotto. Si è inoltre registrato un netto aumento (8 %) della quota di mercato dell'unico prodotto le cui importazioni sono lievemente diminuite.

    (24) Tra il 2000 e il 2001, le importazioni di ciascuno dei 15 prodotti in questione sono aumentate anche in termini di consumo, per una crescita relativa compresa tra il 2 % e il 285 % a seconda del prodotto.

    (25) Tra il 2000 e il 2001, le importazioni di ciascuno dei 15 prodotti in questione sono aumentate anche per quanto riguarda la produzione di prodotti simili o direttamente concorrenziali da parte dei produttori comunitari.

    (26) Tra il 2000 e il 2001, il consumo dei prodotti in questione e dei prodotti simili ha registrato generalmente un ristagno o un declino. Nello stesso periodo, si sono registrati una diminuzione del consumo di 9 prodotti e un aumento del consumo degli altri 6.

    (27) Nel complesso, è calata anche la produzione dei prodotti simili. Più precisamente, è diminuita la produzione di 11 prodotti simili, la produzione di 3 prodotti simili è lievemente salita (meno del 2 %) e la produzione di un prodotto simile ha registrato un netto incremento.

    (28) La produttività è migliorata per 14 dei 15 prodotti in questione. Secondo l'analisi preliminare della Commissione, il calo di produttività registrato per un solo prodotto è dovuto ad una diminuzione del volume di produzione.

    (29) Nel complesso, l'utilizzazione degli impianti per la produzione di ciascuno dei prodotti simili è scesa del 5-10 % tra il 2000 e il 2001, mentre in un caso è rimasta praticamente invariata e in 2 casi è effettivamente aumentata.

    (30) Nel periodo 2000-2001 si è avuto un calo generalizzato delle vendite di prodotti simili nell'UE. Le vendite di 2 prodotti sono invece aumentate, anche se la quota di mercato dei produttori comunitari è diminuita per ciascuno di essi.

    (31) La quota di mercato dei produttori comunitari è diminuita, per ciascun prodotto, dell'1-10 %.

    (32) Il prezzo della maggior parte dei prodotti è sceso tra il 2000 e il 2001. Per di più, nel 2001 i prezzi di tutti i prodotti, fatta eccezione per tre di essi, sono risultati inferiori a quelli del 1997. In un contesto commerciale internazionale normale, il miglioramento previsto per il settore di consumo comunitario consentirebbe un risanamento dell'industria grazie al rincaro dei prezzi. I produttori comunitari, tuttavia, non hanno potuto conseguire questo obiettivo a causa delle deviazioni commerciali provocate dalle importazioni a basso prezzo.

    (33) Tra il 2000 e il 2001, la redditività dei produttori comunitari per ciascun prodotto simile è fortemente diminuita in tutti i casi, fatta eccezione per tre di essi. In due di questi casi, i produttori comunitari stanno realizzando un utile marginale (meno del 2 %), mentre nell'altro caso subiscono gravi perdite (- 8,2 %). Per di più, la redditività era già scesa da qualche anno a livelli piuttosto bassi.

    (34) Dal 1997 in poi, l'industria siderurgica comunitaria ha perso 20000 posti di lavoro, per quanto riguarda i prodotti CECA, con un calo occupazionale da 276300 posti nel 2000 a 270000 nel 2001. Questa tendenza si riflette chiaramente nelle informazioni disponibili in merito all'occupazione per ciascuno dei prodotti simili.

    (35) Per ciascuno dei 15 prodotti in questione, la Commissione ha analizzato i fattori di cui al considerando 22 onde valutare in che misura l'aumento delle importazioni a basso prezzo si ripercuota sui produttori comunitari del prodotto simile. La Commissione rileva in particolare, per ciascuno dei prodotti in questione, un aumento delle importazioni sia in termini assoluti che per quanto riguarda consumo e produzione. La quota di mercato sta diminuendo per ciascun prodotto, e si è verificato un ribasso/ristagno generalizzato dei prezzi dei loro prodotti. Da un anno a questa parte, infine, la redditività ha registrato un netto calo per quasi tutti i prodotti, mentre in alcuni casi si è semplicemente attestata a livelli modesti.

    (36) Basandosi sulla sua analisi preliminare, la Commissione ha stabilito in via preliminare che la posizione globale dei produttori comunitari è gravemente minacciata per ciascuno dei 15 prodotti in questione. Il grave pregiudizio previsto si verificherà ancora più rapidamente a causa dell'applicazione delle misure annunciate il 5 marzo dagli Stati Uniti.

    NESSO CAUSALE

    (37) Basandosi sulle informazioni disponibili, la Commissione ha proceduto ad una determinazione preliminare che dimostra chiaramente l'esistenza di un nesso causale tra il calo delle importazioni statunitensi e l'incremento delle importazioni comunitarie. Visto infatti che gli Stati Uniti e la Comunità rappresentano gli unici mercati validi per le esportazioni di molti produttori di acciaio, e hanno quindi gli stessi tipi di utilizzatori industriali, si può legittimamente concludere che le importazioni non più assorbite dal mercato statunitense siano state deviate verso il mercato comunitario. La maggior parte dei produttori dei paesi terzi oggetto delle misure statunitensi ha esportato nella Comunità per diversi anni. Questa tendenza si è accentuata dopo la crisi asiatica e le iniziative statunitensi di cui sopra.

    (38) La Commissione ha accertato altresì, in via preliminare, l'esistenza di un chiaro nesso causale tra l'aumento dei volumi d'importazione per ciascuno dei 15 prodotti in questione e la diminuzione delle vendite di ciascuno dei prodotti simili. Nonostante alcune differenze in termini di processo di produzione e di qualità, infatti, questi prodotti hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi usi, e vengono venduti attraverso canali simili o identici. Le informazioni sui prezzi sono di facile accesso, e la concorrenza fra i prodotti in questione e quelli dei produttori comunitari si basa prevalentemente sui prezzi.

    (39) In considerazione di questi nessi causali, la Commissione ha accertato in via preliminare che i volumi delle vendite e le quote di mercato dei produttori comunitari sono in calo a causa dell'aumento delle importazioni deviate dagli Stati Uniti.

    (40) La Commissione ha stabilito in via preliminare l'esistenza di un nesso causale tra la diminuzione del ricavato delle vendite dei produttori comunitari e la loro minore redditività. Riducendo l'utilizzazione degli impianti si aumenta il costo unitario di produzione. Ciò significa che qualsiasi diminuzione della quantità di beni prodotti e venduti va a scapito della redditività. Per di più, non è possibile ridurre rapidamente i costi fissi.

    (41) La Commissione ha inoltre accertato, in via preliminare, che esiste un nesso causale tra la sottoquotazione per i prodotti in questione (che consiste nel vendere a prezzi inferiori ai prezzi effettivi dei prodotti simili) e il calo del ricavato delle vendite dei produttori comunitari. In quasi tutti i casi, i prodotti in questione sono stati venduti sul mercato comunitario a prezzi inferiori a quelli dei prodotti simili. I margini di sottoquotazione vanno fino a un massimo del 31 %.

    (42) La Commissione ha inoltre accertato, in via preliminare, che esiste un nesso causale tra la vendita sotto costo dei prodotti in questione (che consiste nel vendere al di sotto del prezzo costruito per il prodotto simile, ottenuto sommando ai costi un equo margine di utile) e il calo del ricavato delle vendite dei produttori comunitari. I pochi casi in cui non si sono riscontrate sottoquotazioni sono giustificati dalla depressione dei prezzi comunitari e dagli utili minimi o inesistenti delle vendite (i margini delle vendite sotto costo vanno fino a un massimo del 15 %).

    (43) La Commissione conclude pertanto in via preliminare che, per ciascuno dei 15 prodotti in questione, le importazioni a basso prezzo hanno causato e stanno causando: 1) una riduzione del volume delle vendite del prodotto simile realizzate dai produttori comunitari; 2) un ribasso dei prezzi ai quali i produttori comunitari hanno venduto il prodotto simile; 3) una conseguente diminuzione del ricavato delle vendite dei produttori comunitari e 4) una drastica riduzione della redditività dei produttori comunitari, che rischiano quindi di subire un grave pregiudizio.

    ALTRI FATTORI

    (44) Per accertarsi che la minaccia di grave pregiudizio non fosse imputabile a fattori diversi dall'aumento delle importazioni, la Commissione ha eseguito un'analisi preliminare degli altri fattori che possono aver contribuito alla minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari. Si tratta segnatamente della recessione economica generalizzata verificatasi nel 2001 a livello mondiale, del rallentamento economico a breve termine successivo agli avvenimenti dell'11 settembre e del calo delle esportazioni dei produttori comunitari negli Stati Uniti.

    (45) Dall'analisi preliminare risulta che l'aumento delle importazioni è la causa principale della minaccia di grave pregiudizio per i produttori comunitari. In un contesto commerciale normale, la capacità dell'industria comunitaria non sarebbe eccedentaria vista la ristrutturazione radicale degli ultimi anni. Non è escluso che il calo delle esportazioni verso il mercato statunitense a seguito delle misure prese da questo paese abbia avuto ripercussioni sull'industria comunitaria, ma il confronto tra i volumi d'importazione e i volumi d'esportazione della Comunità dimostra chiaramente che questo fenomeno non può aver spezzato il nesso causale tra la deviazione del traffico dagli Stati Uniti e il grave pregiudizio che ciò minaccia di arrecare. Nel corso dell'inchiesta della Commissione, si procederà comunque ad un esame approfondito di tutti i fattori che hanno o che possono avere contribuito al pregiudizio.

    SITUAZIONE CRITICA

    (46) La Commissione ha stabilito in via preliminare che la situazione è critica, e che un eventuale ritardo causerebbe un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare. Come si è già detto (per maggiori particolari cfr. l'allegato 1), la minaccia di grave pregiudizio è palesemente imminente per i produttori comunitari, la cui produzione, le cui vendite e la cui redditività stanno già diminuendo a causa dell'aumento delle importazioni dei 15 prodotti in questione.

    (47) La produzione dei prodotti simili o direttamente concorrenziali è scesa del 3 % tra il 2000 e il 2001. Nello stesso periodo, le vendite sono calate del 4 % ed è diminuita anche la quota di mercato dei produttori comunitari. A ciò si aggiungono una redditività in forte declino e un gran numero di vendite in perdita. Ne è conseguita una perdita di posti di lavoro per quanto riguarda la produzione dei 15 prodotti in questione. L'occupazione nell'intero settore industriale è scesa da 276500 persone nel 2000 a 270000 nel 2001.

    (48) Dalle informazioni disponibili sull'attività dei produttori comunitari nel primo trimestre 2002 risulta un calo costante in termini di produzione, vendite e redditività. La situazione dei produttori comunitari era già critica prima del 5 marzo. L'attuale aumento delle importazioni ha comportato un'offerta eccessiva sul mercato comunitario, un calo dei prezzi e una minaccia di grave pregiudizio.

    (49) La situazione peggiorerà ulteriormente con l'entrata in vigore delle misure statunitensi annunciate il 5 marzo.

    (50) Come si è spiegato al considerando 17, gli Stati Uniti e la Comunità sono gli unici mercati validi di esportazione per un gran numero di produttori di acciaio. In pratica, il mercato statunitense è chiuso ai prodotti soggetti a un dazio del 15 % o del 30 % nel quadro delle misure di salvaguardia prese dagli Stati Uniti.

    (51) La Commissione ha eseguito una valutazione preliminare delle possibili destinazioni del notevole volume di merci dirottato dal mercato degli Stati Uniti, da cui risulta che, considerata la situazione precaria degli altri mercati (Giappone, Asia sudorientale e America latina), è piuttosto improbabile che possano assorbire quantitativi considerevoli. Per di più, i produttori dei paesi terzi si trovano in notevoli difficoltà sui loro mercati nazionali, incapaci di assorbire le merci che prima erano destinate al mercato statunitense. Considerata la sua apertura, il mercato comunitario potrebbe rappresentare l'unico sbocco per le merci di produzione straniera escluse dal mercato statunitense. La Commissione conclude pertanto che una proporzione considerevole delle esportazioni escluse dal mercato statunitense è stata e sarà dirottata verso la Comunità.

    (52) Si può quindi prevedere che l'applicazione di restrizioni all'importazione nel mercato statunitense provocherà un ulteriore aumento delle importazioni dei prodotti in questione nella Comunità. Secondo le stime, le misure statunitensi riguardano circa 15 milioni di tonnellate di prodotti di acciaio (per un valore di circa 4,1 miliardi di USD), equivalenti alle importazioni comunitarie totali dei prodotti in questione effettuate nel 2000, che potrebbero essere dirottati verso il mercato comunitario.

    (53) Le misure annunciate il 5 marzo 2002 dagli Stati Uniti hanno notevolmente peggiorato la situazione dei produttori comunitari, costretti a ribassare le loro proiezioni perché riflettessero l'ulteriore diminuzione degli introiti (vendite sul mercato interno e esportazioni) e l'ulteriore erosione della redditività. Oltre a compromettere l'attuale riorganizzazione dell'industria comunitaria, ciò sta andando a scapito anche della precedente ristrutturazione e modernizzazione del settore.

    (54) Poiché i produttori comunitari hanno dovuto ribassare le loro proiezioni per ridurre i costi, sarà difficile evitare la chiusura, temporanea o permanente, degli impianti di produzione, che si potrebbe ripercuotere sulla produzione non solo dei prodotti simili, ma anche degli altri prodotti per la cui fabbricazione si utilizzano gli stessi impianti. Secondo le stime dell'industria riguardanti l'impatto sociale, nei prossimi anni ciò potrebbe provocare la perdita di altri 20000 posti di lavoro. L'impatto negativo potrebbe inoltre estendersi anche alle attività che dipendono dai produttori comunitari oggetto della misura.

    (55) La situazione dei produttori comunitari era già precaria, se si considerano il ristagno/declino del consumo interno dei 15 prodotti in questione e il ritmo al quale le importazioni stavano aumentando prima che fossero annunciate le misure statunitensi.

    (56) Il notevole aumento delle importazioni che provocheranno le misure statunitensi ha costretto i produttori comunitari a ribassare le proiezioni riguardanti le vendite e gli utili. Si impongono pertanto misure immediate volte a ridurre i costi e ad arginare le perdite dei produttori comunitari, compresa la chiusura di determinati impianti di produzione e una serie di licenziamenti. Occorre quindi prendere con urgenza misure provvisorie di salvaguardia onde evitare che i provvedimenti statunitensi arrechino ai produttori comunitari un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare.

    (57) La Commissione ritiene quindi che, data la situazione critica, qualsiasi ritardo nell'adozione delle misure provvisorie di salvaguardia causerebbe un pregiudizio a cui sarebbe poi difficile ovviare. Essa conclude pertanto che le misure provvisorie di salvaguardia devono essere adottate senza indugio.

    INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (58) La Commissione ha effettuato un esame provvisorio degli interessi dei diversi operatori economici (produttori comunitari, utilizzatori, importatori, ecc.).

    (59) I produttori comunitari godono di un'ottima reputazione a livello mondiale, poiché dispongono di manodopera altamente qualificata, vantano un'elevata produttività e sono in grado di soddisfare i requisiti qualitativi dei clienti più esigenti. Un eventuale ritardo nell'adozione delle misure comprometterebbe la loro vitalità. Nell'interesse della Comunità l'industria siderurgica, la cui importanza strategica è già stata ampiamente dimostrata, deve rimanere sana e competitiva. È evidente che, se non si prenderanno le misure del caso, i prezzi e la quota di mercato dei produttori comunitari subiranno un'ulteriore diminuzione, che comporterà a sua volta un calo della produzione, un aumento delle perdite finanziarie e la scomparsa di posti di lavoro nell'industria siderurgica e nei settori collegati.

    (60) Di norma, gli utilizzatori cercano di pagare l'acciaio al prezzo più basso possibile. Ovviamente, se non si prendessero misure i prezzi sarebbero più bassi. Anche agli utilizzatori, tuttavia, conviene che l'industria siderurgica comunitaria sia competitiva e vitale, affinché possa soddisfare le loro esigenze e garantire un approvvigionamento sicuro, cosa che risulterebbe impossibile in assenza di misure. Data inoltre la natura precauzionale delle misure provvisorie, calcolate in modo da evitare soltanto un altro aumento massiccio delle importazioni, non si prevedono cambiamenti di rilievo per quanto riguarda le condizioni di importazione dei 15 prodotti in questione.

    (61) Gli importatori hanno protestato contro l'istituzione delle misure provvisorie, sostenendo che avrebbero causato loro un grave pregiudizio. Dopo aver esaminato attentamente le loro argomentazioni, si ritiene comunque che per il momento non abbiano motivo di preoccuparsi, poiché le misure provvisorie mantengono i flussi d'importazione a livelli molto alti e che comunque non possono rimanere in vigore per più di sei mesi. Le loro argomentazioni saranno oggetto di un esame più approfondito durante questo periodo.

    (62) Nel complesso, quindi, la Commissione ha stabilito in via preliminare che l'interesse della Comunità impone di adottare misure provvisorie. Nel corso dell'inchiesta, si procederà ad un'analisi approfondita degli interessi dei produttori, degli utilizzatori, degli importatori e degli altri partner economici interessati.

    CONCLUSIONE

    (63) La Commissione ha individuato, in via preliminare, prove inconfutabili del fatto che l'aumento delle importazioni a basso prezzo dei 15 prodotti in questione minaccia di causare un grave pregiudizio ai produttori comunitari. Dopo aver analizzato le informazioni disponibili, la Commissione conclude altresì che l'aumento delle importazioni è dovuto alle deviazioni degli scambi provocate dalla politica sempre più protezionistica degli Stati Uniti. Considerato il contesto globale, la Commissione ritiene che i produttori comunitari si trovino in una situazione critica e che qualsiasi ritardo nell'adozione delle misure provvisorie causerebbe un pregiudizio a cui sarebbe difficile ovviare.

    ADOZIONE DI MISURE PROVVISORIE

    (64) Avendo stabilito, in via preliminare, che l'aumento delle importazioni è chiaramente dovuto alle deviazioni di traffico successive alle misure statunitensi, che detto aumento minaccia di arrecare un grave pregiudizio ai produttori comunitari e che la situazione è talmente critica che qualsiasi ritardo nell'adozione delle misure provvisorie causerebbe un pregiudizio a cui sarebbe difficile ovviare, la Commissione ritiene giustificata l'adozione di misure provvisorie di salvaguardia.

    MISURE PROVVISORIE - FORMA E LIVELLO

    (65) Con l'adozione delle misure provvisorie di salvaguardia, la Commissione intende scongiurare il grave pregiudizio che le deviazioni degli scambi arrecherebbero ai produttori comunitari, le cui conseguenze sarebbero praticamente irreparabili, pur mantenendo aperto, per quanto possibile, il mercato comunitario e mantenendo i flussi d'importazione a livelli molto alti.

    (66) Conformemente agli obblighi internazionali della Comunità, le misure provvisorie dovrebbero avere carattere tariffario e riguardare ciascuno dei 15 prodotti in questione. Per mantenere i flussi d'importazione nella Comunità agli elevati livelli attuali, tali misure dovrebbero consistere in contingenti tariffari il cui superamento comporti il pagamento di un dazio supplementare. Affinché tutti i fornitori tradizionali possano accedere al mercato comunitario, i contingenti tariffari dovrebbero basarsi sulla media dei livelli annuali d'importazione nel 1999, nel 2000 e nel 2001, maggiorati del 10 %. Visto che rimarranno in vigore per sei mesi, i contingenti tariffari dovrebbero equivalere a metà della cifra annuale.

    (67) Il dazio supplementare dovrebbe essere fissato a un livello sufficiente per impedire che i produttori comunitari subiscano un grave pregiudizio.

    (68) Il dazio supplementare per i singoli prodotti è stato calcolato in base alla media/tonnellata del prezzo non pregiudizievole calcolato per il prodotto dei produttori comunitari. Tale prezzo è stato costruito sommando al costo di produzione per ciascun prodotto un margine di utile dell'8 %, considerato ragionevole rispetto a quelli che sarebbero i profitti dei produttori comunitari in una situazione commerciale normale (senza l'aumento delle importazioni). Questo prezzo è stato confrontato con il prezzo medio alla tonnellata del prodotto importato. La differenza tra i due prezzi è stata espressa in percentuale del prezzo cif/franco frontiera comunitaria del prodotto importato. In base a questi calcoli, si è ottenuto un dazio supplementare per prodotto le cui aliquote figurano nell'allegato 3. Per evitare che le aliquote raggiungano un livello proibitivo, si è fissato un massimale del 26 %. I livelli del dazio supplementare saranno riesaminati nel corso dell'inchiesta.

    (69) Alcuni dei 15 prodotti in questione sono oggetto di misure comunitarie di difesa commerciale, che saranno esaminate nel corso dell'inchiesta onde stabilire come procedere, se necessario, per evitare che la combinazione di diversi tipi di misure dia luogo ad un livello di protezione più elevato del necessario.

    (70) Si dovrebbero prendere le disposizioni necessarie per far fronte ad un eventuale aumento delle importazioni dei prodotti in questione (o di uno di essi) durante l'applicazione delle misure provvisorie.

    DURATA

    (71) Le misure provvisorie dovrebbero applicarsi per un periodo di sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

    PRODOTTI CONTEMPLATI

    (72) Le misure provvisorie si dovrebbero applicare ai 15 prodotti in questione.

    (73) Analogamente, l'applicazione delle misure provvisorie dovrebbe lasciare impregiudicate le misure specifiche previste dalla decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio del 19 dicembre 2001, che assoggetta le importazioni di prodotti da determinati paesi a contingenti quantitativi, che non possono essere superati e vanno gestiti mediante un sistema di licenze a parte. I prodotti oggetto di detta decisione sono originari di paesi non membri dell'OMC, e pertanto sono stati assoggettati ai contingenti quantitativi applicabili ai prodotti CECA. I prodotti non CECA originari di questi paesi rientrano tuttavia nel campo di applicazione del presente regolamento.

    (74) Conformemente alla legislazione e agli obblighi internazionali dell'UE, le misure provvisorie non dovrebbero applicarsi ai prodotti originari dei paesi in via di sviluppo fintantoché la quota delle importazioni del prodotto in questione nella Comunità non supera il 3 %.

    (75) Dalla determinazione preliminare eseguita dalla Commissione prodotto per prodotto risulta che alcuni dei 15 prodotti in questione originari di determinati paesi in via di sviluppo non soddisfano i requisiti necessari per beneficiare della deroga suddetta. Per ciascuno dei 15 prodotti in questione, si dovrebbero quindi precisare i paesi in via di sviluppo a cui si applicano le misure provvisorie. Nell'allegato 3 figura un elenco dei paesi in via di sviluppo ai fini del presente regolamento nonché, per ciascuno dei 15 prodotti in questione, i paesi in via di sviluppo a cui si applicano le misure provvisorie.

    GESTIONE DEI CONTINGENTI

    (76) Il modo migliore per garantire un uso ottimale dei contingenti tariffari consiste nell'assegnarli secondo l'ordine cronologico in cui vengono accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica a norma del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario. Si dovrebbe garantire a tutti gli importatori comunitari un accesso equo e continuo ai contingenti, e l'aliquota stabilita per i contingenti dovrebbe essere applicata a tutti gli importatori fino ad esaurimento dei contingenti. Questo metodo di gestione richiede una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.

    (77) L'eventuale esclusione dai contingenti tariffari delle merci importate da paesi in via di sviluppo dipende dall'origine delle merci stesse. Oltre ad applicare i criteri di determinazione dell'origine in vigore nella Comunità, per garantire una gestione efficiente dei contingenti tariffari si dovrebbe subordinare l'importazione dei prodotti in questione alla presentazione di un certificato di origine alla frontiera comunitaria,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. È aperto un contingente tariffario per le importazioni nella Comunità di ciascuno dei 15 prodotti in questione elencati nell'allegato 3 (definiti in riferimento ai codici NC corrispondenti) a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento fino al giorno che precede la data corrispondente del sesto mese successivo.

    2. Continua ad applicarsi a questi prodotti l'aliquota convenzionale del dazio di cui al regolamento (CE) n. 2658/97 del Consiglio, o una qualsiasi aliquota del dazio preferenziale.

    3. Alle importazioni di questi prodotti che superano il volume del contingente tariffario corrispondente indicato nell'allegato 3, o per le quali non è stata richiesta una deroga, si applica un dazio supplementare secondo l'aliquota specificata nell'allegato 2 per il prodotto in questione. Il dazio supplementare si applica al valore doganale del prodotto importato.

    4. Se la Commissione ritiene, durante il periodo di applicazione delle misure provvisorie, che le importazioni effettuate in un qualsiasi mese del 2002 siano nettamente superiori alle importazioni del corrispondente mese del 2001, può riesaminare la forma e/o il livello delle misure provvisorie.

    Articolo 2

    1. L'origine di tutti i prodotti a cui si applica il presente regolamento viene determinata conformemente alle disposizioni in vigore nella Comunità.

    2. L'imputabilità ad uno dei contingenti tariffari aperti a norma dell'articolo 1 o l'esenzione a norma dell'articolo 7 sono subordinate alla presentazione di un certificato di origine conforme ai requisiti di cui all'articolo 47 del regolamento (CEE) n. 2454/93(6).

    3. Il certificato di origine di cui al paragrafo 2 non è richiesto per le importazioni dei prodotti corredate di una prova dell'origine rilasciata o compilata secondo le norme definite per poter beneficiare delle misure tariffarie preferenziali.

    4. La prova dell'origine viene accettata solo se i prodotti soddisfano i criteri di determinazione dell'origine specificati nelle disposizioni comunitarie vigenti.

    Articolo 3

    I contingenti tariffari vengono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri conformemente al sistema di gestione di cui agli articoli 308 a, 308 b e 308 c del regolamento (CEE) n. 2454/93, modificato da ultimo con regolamento (CE) n. 993/2001. Se la Commissione lo riterrà opportuno, questo sistema potrà essere adeguato in funzione dell'esperienza acquisita durante il periodo di validità delle misure provvisorie.

    Articolo 4

    Il presente regolamento lascia impregiudicate le misure specifiche applicabili alle importazioni di prodotti CECA a norma:

    - della decisione dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, del 19 dicembre 2001, relativa a talune misure applicabili riguardo agli scambi di taluni prodotti siderurgici contemplati dal trattato CECA originari della Federazione russa, del Kazakistan e dell'Ucraina(7), o

    - di un accordo ai sensi dell'articolo 4 della decisione suddetta.

    Articolo 5

    Le importazioni dei 15 prodotti in questione già in viaggio verso la Comunità al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, la cui destinazione non può essere modificata, non vengono imputate sui contingenti tariffari né assoggettate al dazio supplementare di cui all'allegato 3, e possono essere immesse in libera pratica.

    Articolo 6

    Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente per garantire l'osservanza del presente regolamento.

    Articolo 7

    1. Fatto salvo il paragrafo 2, le importazioni dei 15 prodotti in questione originarie di uno dei paesi in via di sviluppo elencati nell'allegato 4 non vengono assoggettate o imputate ai contingenti tariffari né si applica loro il dazio supplementare di cui all'allegato 3.

    2. Per ciascuno dei 15 prodotti in questione, l'allegato 4 indica i paesi in via di sviluppo a cui si applicano le misure provvisorie.

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento entra in vigore il 29 marzo 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 27 marzo 2002.

    Per la Commissione

    Pascal Lamy

    Membro della Commissione

    (1) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 53.

    (2) GU L 286 dell'11.11.2000, pag. 1.

    (3) GU L 67 del 10.3.1994, pag. 89.

    (4) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 1.

    (5) Gli effetti della crisi asiatica si sono fatti sentire in tutto il mondo nel 1998 e nel 1999. Nell'intento di mantenere i loro volumi di vendite dopo il crollo dei mercati nazionali, i produttori asiatici di acciaio hanno cercato di arrivare su nuovi mercati offrendo merce a basso prezzo, che il mercato comunitario ha assorbito in misura considerevole. Ciò ha provocato un netto aumento delle importazioni dei prodotti in questione nel 1998 e un brusco ribasso dei prezzi nel 1999.

    (6) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.

    (7) GU L 345 del 29.12.2001, pagg. 71, 78 e 75.

    ALLEGATO 1

    PRODOTTI IN QUESTIONE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO 2

    Aumento delle importazioni dei 15 prodotti in questione

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO 3

    Contingenti tariffari di cui all'articolo 1

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ALLEGATO 4

    Elenco dei prodotti originari dei paesi in via di sviluppo a cui si applicano le misure provvisorie

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Top