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Document 32002D0943

    2002/943/CE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 2002, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2003 [notificata con il numero C(2002) 4589]

    GU L 326 del 3.12.2002, p. 12–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2003

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/943/oj

    32002D0943

    2002/943/CE: Decisione della Commissione, del 28 novembre 2002, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2003 [notificata con il numero C(2002) 4589]

    Gazzetta ufficiale n. L 326 del 03/12/2002 pag. 0012 - 0019


    Decisione della Commissione

    del 28 novembre 2002

    che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2003

    [notificata con il numero C(2002) 4589]

    (2002/943/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario(1), modificata da ultimo dalla decisione 2001/572/CE(2), in particolare l'articolo 24, paragrafo 6, e gli articoli 29 e 32,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali nonché per i controlli intesi a prevenire le zoonosi.

    (2) Gli Stati membri hanno presentato programmi per l'eradicazione di talune malattie e la prevenzione delle zoonosi nei rispettivi territori.

    (3) Dall'esame dei programmi è risultato che essi rispettano tutti i criteri comunitari relativi all'eradicazione delle malattie suddette, secondo quanto stabilito dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali(3), modificata dalla direttiva 92/65/CEE(4).

    (4) Questi programmi figurano nell'elenco dei programmi stabilito dalla decisione 2002/799/CE della Commissione, del 14 ottobre 2002, relativa all'elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e all'elenco dei programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2003(5).

    (5) Data l'importanza di tali programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di sanità pubblica e di salute degli animali, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % dei costi che gli Stati membri interessati sosterranno per le misure indicate nella presente decisione, sino ad un importo massimo stabilito per ciascun programma.

    (6) In virtù del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune(6), i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di malattie animali devono essere finanziati dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento citato.

    (7) Il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili(7), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1494/2002(8), prevede programmi annuali di sorveglianza della scrapie negli ovini e nei caprini.

    (8) La concessione del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione.

    (9) L'approvazione di alcuni di questi programmi non deve pregiudicare una decisione della Commissione sulle norme per l'eradicazione di queste malattie sulla base di pareri scientifici.

    (10) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    CAPITOLO I

    RABBIA

    Articolo 1

    1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Austria per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 175000 EUR.

    Articolo 2

    1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 50000 EUR.

    Articolo 3

    1. l programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Finlandia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 35000 EUR.

    Articolo 4

    1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 130000 EUR.

    Articolo 5

    1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 950000 EUR.

    Articolo 6

    1. Il programma di eradicazione della rabbia presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Lussemburgo per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 70000 EUR.

    CAPITOLO II

    BRUCELLOSI BOVINA

    Articolo 7

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per risarcire i proprietari dei bovini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 225000 EUR.

    Articolo 8

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia per risarcire i proprietari dei bovini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 150000 EUR.

    Articolo 9

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Irlanda per risarcire i proprietari dei bovini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 5000000 di EUR.

    Articolo 10

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per risarcire i proprietari dei bovini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 750000 EUR.

    Articolo 11

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo per risarcire i proprietari dei bovini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 1500000 EUR.

    Articolo 12

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna per risarcire i proprietari dei bovini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 2800000 EUR.

    CAPITOLO III

    TUBERCOLOSI BOVINA

    Articolo 13

    1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia per risarcire i proprietari dei bovini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 100000 EUR.

    Articolo 14

    1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Irlanda per risarcire i proprietari dei bovini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1 e per l'acquisto della tubercolina, sino ad un importo massimo di 1800000 EUR.

    Articolo 15

    1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per risarcire i proprietari dei bovini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 800000 EUR.

    Articolo 16

    1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo per risarcire i proprietari dei bovini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 150000 EUR.

    Articolo 17

    1. Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna per risarcire i proprietari dei bovini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 5000000 di EUR.

    CAPITOLO IV

    LEUCOSI BOVINA ENZOOTICA

    Articolo 18

    1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per risarcire i proprietari dei bovini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 50000 EUR.

    Articolo 19

    1. Il programma di eradicazione della leucosi enzootica bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo per risarcire i proprietari dei bovini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 400000 EUR.

    CAPITOLO V

    BRUCELLOSI OVI-CAPRINA

    Articolo 20

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per risarcire i proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 250000 EUR.

    Articolo 21

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 600000 EUR, per:

    a) l'acquisto di vaccini;

    b) le analisi di laboratorio;

    c) la retribuzione di veterinari a contratto assunti appositamente per l'esecuzione del programma, e

    d) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

    Articolo 22

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 1800000 EUR, per:

    a) l'acquisto di vaccini da distribuire in Sicilia;

    b) le analisi di laboratorio, e

    c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma nel territorio italiano.

    Articolo 23

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 1800000 EUR, per:

    a) l'acquisto di vaccini;

    b) le analisi di laboratorio, e

    c) il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma nel territorio portoghese.

    Articolo 24

    1. Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna per risarcire i proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 6000000 di EUR.

    CAPITOLO VI

    MALATTIA DEL TROTTO (SCRAPIE)

    Articolo 25

    1. Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Austria per le analisi di campioni sottoposti a test di genotipizzazione, nonché per risarcire i proprietari degli animali eliminati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 35000 EUR.

    Articolo 26

    1. Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per le analisi di campioni sottoposti a test di genotipizzazione, nonché per risarcire i proprietari degli animali eliminati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 800000 EUR.

    Articolo 27

    1. Il programma di sorveglianza della malattia del trotto (scrapie) presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per le analisi di campioni sottoposti a test di genotipizzazione, nonché per risarcire i proprietari degli animali eliminati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 140000 EUR.

    Articolo 28

    1. Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia per le analisi di campioni sottoposti a test di genotipizzazione, nonché per risarcire i proprietari degli animali eliminati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 320000 EUR.

    Articolo 29

    1. Il programma di sorveglianza della malattia del trotto (scrapie) presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per le analisi di campioni sottoposti a test di genotipizzazione, nonché per risarcire i proprietari degli animali eliminati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 300000 EUR.

    Articolo 30

    1. Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dai Paesi Bassi per le analisi di campioni sottoposti a test di genotipizzazione, nonché per risarcire i proprietari degli animali eliminati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 600000 EUR.

    Articolo 31

    1. Il programma di sorveglianza della malattia del trotto (scrapie) presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna per le analisi di campioni sottoposti a test di genotipizzazione, nonché per risarcire i proprietari degli animali eliminati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 150000 EUR.

    Articolo 32

    1. Il programma di eradicazione della malattia del trotto (scrapie) presentato dalla Svezia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2000.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Svezia per le analisi di campioni sottoposti a test di genotipizzazione, nonché per risarcire i proprietari degli animali eliminati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 5000 EUR.

    Articolo 33

    1. Per i programmi di cui agli articoli da 25 a 32, i test di genotipizzazione riguardano unicamente gli arieti.

    2. Tuttavia, la restrizione prevista al paragrafo 1 non si applica ai test eseguiti per soddisfare i requisiti di cui all'allegato III, capitolo A, sezione II, punto 6.2, del regolamento (CE) n. 999/2001.

    CAPITOLO VII

    FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI

    Articolo 34

    1. Il programma di sorveglianza e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per la sorveglianza sierologica ed entomologica nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 200000 EUR.

    Articolo 35

    1. Il programma di sorveglianza e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per la sorveglianza sierologica ed entomologica nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 600000 EUR.

    Articolo 36

    1. Il programma di sorveglianza e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna per la sorveglianza sierologica ed entomologica nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 150000 EUR.

    CAPITOLO VIII

    SALMONELLA DEL POLLAME

    Articolo 37

    1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Austria per la realizzazione del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 5000 EUR, e servirà a compensare:

    a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

    b) la distruzione delle uova da cova incubate, o

    c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova.

    Articolo 38

    1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Danimarca per la realizzazione del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 150000 EUR, e servirà a compensare:

    a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

    b) la distruzione delle uova da cova incubate, o

    c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova.

    Articolo 39

    1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per la realizzazione del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 700000 EUR, e servirà a compensare:

    a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

    b) la distruzione delle uova da cova incubate, o

    c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova.

    Articolo 40

    1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Irlanda per la realizzazione del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 5000 EUR, e servirà a compensare:

    a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

    b) la distruzione delle uova da cova incubate, o

    c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova.

    Articolo 41

    1. Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dai Paesi Bassi per la realizzazione del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 300000 EUR, e servirà a compensare:

    a) l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

    b) la distruzione delle uova da cova incubate, o

    c) la distruzione delle uova da cova non incubate o la differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova.

    CAPITOLO IX

    PESTE SUINA AFRICANA, PESTE SUINA CLASSICA E MALATTIA VESCICOLARE DEI SUINI

    Articolo 42

    1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina africana e classica presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per le analisi virologiche e sierologiche di laboratorio nonché per risarcire i proprietari dei suini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 225000 EUR.

    Articolo 43

    1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della malattia vescicolare dei suini e della peste suina classica presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per le analisi virologiche e sierologiche di laboratorio nonché per risarcire i proprietari dei suini sieropositivi macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 400000 EUR.

    Articolo 44

    1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e per il controllo della popolazione di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 100000 EUR.

    Articolo 45

    1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e per il controllo della popolazione di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 1000000 di EUR.

    Articolo 46

    1. Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Lussemburgo per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e per il controllo della popolazione di cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 80000 EUR.

    CAPITOLO X

    MALATTIA DI AUJESZKY

    Articolo 47

    1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per i test sostenute dal Belgio nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, nei limiti di 1,25 EUR per test e sino ad un importo massimo di 500000 EUR.

    Articolo 48

    1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per i test sostenute dall'Irlanda nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, nei limiti di 1,25 EUR per test e sino ad un importo massimo di 50000 EUR.

    Articolo 49

    1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per i test sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, nei limiti di 1,25 EUR per test e sino ad un importo massimo di 100000 EUR.

    Articolo 50

    1. Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per i test sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, nei limiti di 1,25 EUR per test e sino ad un importo massimo di 100000 EUR.

    CAPITOLO XI

    COWDRIOSI, BABESIOSI, ANAPLASMOSI

    Articolo 51

    1. Il programma di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi nella Guadalupa presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    2. Il programma di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi nella Martinica presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    3. Il programma di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi nella Riunione presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003.

    4. Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per l'attuazione dei programmi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, sino ad un importo massimo di 250000 EUR.

    CAPITOLO XII

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    Articolo 52

    1. Per i programmi di cui agli articoli da 7 a 32, le spese di indennizzo ammissibili per la macellazione degli animali sono limitate agli importi indicati ai paragrafi 2 e 3.

    2. L'importo medio dell'indennizzo da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di animali macellati nello Stato membro, segnatamente:

    a) per i bovini, 300 EUR al massimo per animale;

    b) per gli ovini e i caprini, 40 EUR al massimo per animale.

    3. L'importo massimo dell'indennizzo da versare agli Stati membri per ciascun animale non deve superare 1000 EUR per bovino e 100 EUR per ovino o caprino.

    Articolo 53

    1. L'indennizzo massimo delle spese per le analisi di laboratorio da versare agli Stati membri per i programmi di cui agli articoli da 21 a 23 non deve superare gli importi seguenti:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. L'importo massimo dell'indennizzo da versare agli Stati membri per le analisi eseguite nell'ambito dei programmi di cui agli articoli da 25 a 32 non deve superare 10 EUR per test di genotipizzazione.

    Articolo 54

    1. Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 51 è concesso a condizione che essi vengano attuati in conformità con le pertinenti disposizioni della normativa comunitaria, comprese le regole sulla concorrenza e i pubblici appalti, e fatte salve le condizioni previste alle lettere da a) a e) seguenti:

    a) gli Stati membri interessati all'attuazione dei programmi mettono in vigore entro il 1o gennaio 2003 le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

    b) entro il 1o giugno 2003, viene inviata una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, secondo quanto disposto all'articolo 24, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE del Consiglio;

    c) entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento, viene inviata una relazione intermedia concernente i primi sei mesi del programma;

    d) entro il 1o giugno 2004, viene inviata una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma congiuntamente ai documenti giustificativi delle spese sostenute, nonché sui risultati conseguiti nel periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003;

    e) il programma viene effettivamente attuato.

    2. Qualora lo Stato membro non rispetti le norme suddette, la Commissione riduce il contributo comunitario tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.

    Articolo 55

    La presente decisione si applica a partire dal 1o gennaio 2003.

    Articolo 56

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

    (2) GU L 203 del 28.7.2001, pag. 16.

    (3) GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27.

    (4) GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54.

    (5) GU L 277 del 15.10.2002, pag. 27.

    (6) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

    (7) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

    (8) GU L 225 del 22.8.2002, pag. 3.

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