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Document 32002D0940

    2002/940/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 2002, che modifica la decisione 98/371/CE per quanto riguarda le importazioni di carni suine fresche provenienti dalla Repubblica slovacca (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 4556]

    GU L 325 del 30.11.2002, p. 40–44 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. impl. da 32004D0212

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/940/oj

    32002D0940

    2002/940/CE: Decisione della Commissione, del 27 novembre 2002, che modifica la decisione 98/371/CE per quanto riguarda le importazioni di carni suine fresche provenienti dalla Repubblica slovacca (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 4556]

    Gazzetta ufficiale n. L 325 del 30/11/2002 pag. 0040 - 0044


    Decisione della Commissione

    del 27 novembre 2002

    che modifica la decisione 98/371/CE per quanto riguarda le importazioni di carni suine fresche provenienti dalla Repubblica slovacca

    [notificata con il numero C(2002) 4556]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/940/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi(1), modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1452/2001(2), in particolare gli articoli 14, 15 e 16,

    considerando quanto segue:

    (1) La decisione 98/371/CE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla decisione 2002/7/CE(4), stabilisce le norme di polizia sanitaria e i certificati veterinari per l'importazione di carni fresche provenienti da taluni paesi europei.

    (2) Per motivi di polizia sanitaria e in particolare per lottare contro la peste suina classica, le importazioni dalla Repubblica slovacca di carni suine fresche destinate al consumo umano non erano autorizzate.

    (3) Le competenti autorità veterinarie slovacche hanno chiesto l'autorizzazione di esportare carni suine nella Comunità appoggiando la loro richiesta con informazioni sullo stato sanitario dei suini nella Repubblica slovacca e sulla lotta contro la peste suina classica.

    (4) Nel luglio 2002 una missione veterinaria della Commissione si è recata nella Slovacchia per valutare la situazione zoosanitaria, in particolare per quanto concerne la peste suina classica.

    (5) In base alla relazione della missione e alle informazioni supplementari fornite dalle competenti autorità veterinarie slovacche, lo stato sanitario dei suini nella Slovacchia risulta soddisfacente riguardo alla peste suina classica nei suini domestici. Vi sono tuttavia alcune zone dove l'infezione si è diffusa tra i cinghiali.

    (6) L'importazione nella Comunità di carni suine provenienti dalla Repubblica slovacca dovrebbe quindi essere autorizzata dai distretti che non sono sottoposti a restrizioni a causa dei cinghiali infetti. Occorre inoltre stabilire alcune condizioni sull'impiego dei residui della ristorazione nell'alimentazione dei suini.

    (7) Per poter esportare carni suine nella Comunità europea le competenti autorità veterinarie slovacche si sono impegnate a stilare un elenco degli allevamenti suini sottoposti a regolare sorveglianza veterinaria e a idonei controlli, in modo da escludere qualsiasi impiego di residui della ristorazione nell'alimentazione dei suini.

    (8) È quindi necessario modificare di conseguenza la decisione 98/371/CE.

    (9) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione 98/371/CE è modificata come segue:

    1) L'allegato I è sostituito dal testo che figura nell'allegato I della presente decisione.

    2) L'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato II della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

    (2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11.

    (3) GU L 170 del 16.6.1998, pag. 16.

    (4) GU L 3 del 5.1.2002, pag. 50.

    ALLEGATO I

    "ALLEGATO I

    DELIMITAZIONE DEI TERRITORI DI ALCUNI PAESI EUROPEI AI FINI DELLA CERTIFICAZIONE VETERINARIA DI POLIZIA SANITARIA

    >SPAZIO PER TABELLA>"

    ALLEGATO II

    "ALLEGATO II

    GARANZIE DI POLIZIA SANITARIA RICHIESTE PER LA CERTIFICAZIONE DI CARNI FRESCHE

    >SPAZIO PER TABELLA>

    NB

    Le importazioni di carni fresche destinate al consumo non sono consentite se la Commissione europea non ha approvato un programma di controllo dei residui nel paese terzo esportatore.

    "

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