This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32002D0354
2002/354/EC: Council Decision of 25 April 2002 on the adaptation of Part III of, and the creation of an Annex 16 to, the Common Consular Instructions
2002/354/CE: Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'Istruzione consolare comune
2002/354/CE: Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'Istruzione consolare comune
GU L 123 del 9.5.2002, p. 50–52
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
No longer in force, Date of end of validity: 04/04/2010; abrog. impl. da 32009R0810
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 41999D0013 | APP 1 allegato 16 | |||
Modifies | 41999D0013 | modifica | APP 1 | 01/01/2003 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Corrected by | 32002D0354R(01) | (FR, NL) | |||
Implicitly repealed by | 32009R0810 | 05/04/2010 |
2002/354/CE: Decisione del Consiglio, del 25 aprile 2002, relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'Istruzione consolare comune
Gazzetta ufficiale n. L 123 del 09/05/2002 pag. 0050 - 0052
Decisione del Consiglio del 25 aprile 2002 relativa all'adeguamento della parte III e alla stesura di un allegato 16 dell'Istruzione consolare comune (2002/354/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto(1), vista l'iniziativa del Regno del Belgio, considerando quanto segue: (1) L'armonizzazione della politica in materia di visti comprende, in particolare, la determinazione da parte dell'acquis di Schengen di norme relative alle procedure e condizioni di rilascio dei visti. Pare logico che il modulo di domanda di visto, che dà il via alla procedura d'esame della domanda di visto e costituisce al tempo stesso la base per la verifica delle condizioni per tale esame, si configuri come un documento uniforme ad uso di tutti i servizi consolari degli Stati membri. (2) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente decisione e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione. Poiché la presente decisione è volta a sviluppare l'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni del titolo IV, terza parte del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, conformemente all'articolo 5 del protocollo summenzionato, deciderà, entro un periodo di sei mesi dall'adozione della presente decisione da parte del Consiglio, se intende recepirla nel proprio diritto interno. (3) Quanto alla Repubblica d'Islanda e al Regno di Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen, sviluppo che rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(2). (4) In applicazione degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, tali Stati membri non partecipano all'adozione della presente decisione e di conseguenza non sono vincolati da essa, né sono soggetti alla sua applicazione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 Alla parte III, punto 1, dell'Istruzione consolare comune (ICC) è aggiunta la frase seguente alla prima frase: "La domanda di visto uniforme deve essere presentata mediante il modulo armonizzato conforme al modello di cui all'allegato 16." Articolo 2 Il modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto uniforme, allegato alla presente decisione, diventa l'allegato 16 dell'ICC. Articolo 3 La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2003. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Lussemburgo, addì 25 aprile 2002. Per il Consiglio Il Presidente M. Rajoy Brey (1) GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2. (2) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31. ALLEGATO "ALLEGATO 16 >PIC FILE= "L_2002123IT.005103.TIF"> >PIC FILE= "L_2002123IT.005201.TIF">"