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Document 32002D0313

    2002/313/CE: Decisione della Commissione, del 26 aprile 2002, che modifica le decisioni 2001/925/CE, 2002/33/CE e 2002/209/CE al fine di prorogare alcune misure di protezione e disposizioni specifiche concernenti la peste suina classica in Spagna (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1501]

    GU L 112 del 27.4.2002, p. 45–46 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/07/2021; abrogato da 32020R0687

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/313/oj

    32002D0313

    2002/313/CE: Decisione della Commissione, del 26 aprile 2002, che modifica le decisioni 2001/925/CE, 2002/33/CE e 2002/209/CE al fine di prorogare alcune misure di protezione e disposizioni specifiche concernenti la peste suina classica in Spagna (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2002) 1501]

    Gazzetta ufficiale n. L 112 del 27/04/2002 pag. 0045 - 0046


    Decisione della Commissione

    del 26 aprile 2002

    che modifica le decisioni 2001/925/CE, 2002/33/CE e 2002/209/CE al fine di prorogare alcune misure di protezione e disposizioni specifiche concernenti la peste suina classica in Spagna

    [notificata con il numero C(2002) 1501]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2002/313/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    vista la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica(3), in particolare l'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 11, paragrafo 1, lettera f), l'articolo 25, paragrafo 3, e l'articolo 29, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1) Nella regione spagnola della Catalogna si sono manifestati focolai di peste suina classica.

    (2) La Spagna ha adottato le misure previste nell'ambito della direttiva 2001/89/CE.

    (3) In relazione a tali focolai della malattia, la Commissione ha adottato: i) la decisione 2001/925/CE(4), modificata da ultimo dalla decisione 2002/243/CE(5), relativa a talune misure protettive concernenti la peste suina classica in Spagna; ii) la decisione 2002/33/CE(6), modificata da ultimo dalla decisione 2002/243/CE, relativa all'utilizzazione di due macelli da parte della Spagna a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2001/89/CE del Consiglio; iii) la decisione 2002/209/CE(7), che aggiorna le modalità per la concessione dell'autorizzazione di trasferimento dei suini dalle aziende situate nelle zone di protezione e di sorveglianza istituite in Spagna a seguito della peste suina classica e che fissa le condizioni per la marcatura e l'utilizzazione delle carni suine a norma dell'articolo 11 della direttiva 2001/89/CE del Consiglio.

    (4) Alla luce dell'evolversi della situazione epidemiologica nella zona interessata della Spagna, è opportuno prorogare al 31 maggio 2002 le misure adottate.

    (5) Occorre pertanto modificare in conformità le decisioni 2001/925/CE, 2002/33/CE e 2002/209/CE.

    (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    All'articolo 8 della decisione 2001/925/CE:

    a) la data "20 aprile 2002" è sostituita dalla data "20 maggio 2002";

    b) la data "30 aprile 2002" è sostituita dalla data "31 maggio 2002".

    Articolo 2

    All'articolo 2 della decisione 2002/33/CE, la data "30 aprile 2002" è sostituita dalla data "31 maggio 2002".

    Articolo 3

    All'articolo 1 della decisione 2002/209/CE la data "5 marzo 2002" è sostituita dalla data "10 aprile 2002".

    All'articolo 9 della decisione 2002/209/CE la data "30 aprile 2002" è sostituita dalla data "31 maggio 2002".

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2002.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

    (2) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

    (3) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.

    (4) GU L 339 del 21.12.2001, pag. 56.

    (5) GU L 82 del 26.3.2002, pag. 19.

    (6) GU L 13 del 16.1.2002, pag. 13.

    (7) GU L 68 del 12.3.2002, pag. 40.

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