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Document 32002D0215

2002/215/CE: Decisione del Consiglio, del 4 marzo 2002, relativa all'approvazione del quarto emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

GU L 72 del 14.3.2002, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/215/oj

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32002D0215

2002/215/CE: Decisione del Consiglio, del 4 marzo 2002, relativa all'approvazione del quarto emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 14/03/2002 pag. 0018 - 0019


Decisione del Consiglio

del 4 marzo 2002

relativa all'approvazione del quarto emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

(2002/215/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

considerando quanto segue:

(1) La Comunità, date le sue responsabilità in materia di ambiente, ha aderito con la decisione 88/540/CEE(3) alla convenzione di Vienna per la protezione dello strato di ozono e al protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono ed ha approvato il primo emendamento di tale protocollo con decisione 91/690/CEE(4), il secondo emendamento dello stesso con decisione 94/68/CE(5), e il terzo emendamento dello stesso con decisione 2000/646/CE(6).

(2) Come recentemente dimostrato, per un'adeguata protezione dello strato di ozono si rende necessario adottare misure di controllo del commercio di sostanze che riducono lo strato di ozono più severe di quelle previste dal protocollo di Montreal, come modificato nel 1997. È stata anche dimostrata la necessità di introdurre ulteriori misure di controllo della produzione delle sostanze che riducono lo strato di ozono, in particolare degli idroclorofluorocarburi e delle nuove sostanze.

(3) Un quarto emendamento del protocollo di Montreal è stato adottato dalle parti a Pechino nel dicembre 1999 allo scopo di introdurre tali controlli.

(4) La Commissione, per conto della Comunità, ha partecipato ai negoziati e all'accordo relativi a tale emendamento.

(5) La Comunità ha adottato provvedimenti nel settore disciplinato dall'emendamento con il regolamento (CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono(7), e dovrebbe quindi assumere gli impegni internazionali conclusi in questo settore.

(6) È indispensabile che la Comunità approvi il quarto emendamento al protocollo di Montreal perché le disposizioni ivi contenute riguardano la produzione delle sostanze controllate e il loro commercio fra la Comunità e altre parti, e la loro attuazione rientra nelle competenze della Comunità,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato per conto della Comunità il quarto emendamento al protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Il testo dell'emendamento è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a depositare presso il Segretario generale delle Nazioni Unite, per conto della Comunità, lo strumento di approvazione del quarto emendamento, come stabilito dall'articolo 13 della convenzione di Vienna per la protezione della fascia di ozono in combinato disposto con l'articolo 3 del quarto emendamento al protocollo di Montreal.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 4 marzo 2002.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. Matas i Palou

(1) GU C 213 E del 31.7.2001, pag. 251.

(2) Parere reso il 2.10.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 297 del 31.10.1988, pag. 8.

(4) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 28.

(5) GU L 33 del 7.2.1994, pag. 1.

(6) GU L 272 del 25.10.2000, pag. 26.

(7) GU L 244 del 29.9.2000, pag. 1.

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