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Document 32002D0179
2002/179/EC: Council Decision of 17 December 2001 concerning the conclusion of a Framework Agreement between the European Community and the Republic of Turkey on the general principles for the participation of the Republic of Turkey in Community programmes
2002/179/CE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari
2002/179/CE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari
GU L 61 del 2.3.2002, p. 27–28
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
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In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/179/oj
2002/179/CE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari
Gazzetta ufficiale n. L 061 del 02/03/2002 pag. 0027 - 0028
Decisione del Consiglio del 17 dicembre 2001 relativa alla conclusione di un accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari (2002/179/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 13, 61, 95, 129, 137, 149, paragrafo 4, 150, paragrafo 4, 151, paragrafo 5, 152, paragrafo 4, 153, paragrafo 4, 156, 157, 166, 175, paragrafo 1, e 308, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma, e con l'articolo 300, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione(1), visto il parere conforme del Parlamento europeo(2), considerando quanto segue: (1) La risoluzione del Consiglio di associazione UE-Turchia, del 6 marzo 1995, proponeva l'adozione di iniziative in un certo numero di settori allo scopo di ampliare la portata della cooperazione tra l'Unione europea e la Turchia, includendo anche la possibilità di partecipare a taluni programmi comunitari. (2) Il Consiglio europeo di Lussemburgo del dicembre 1997 ha fatto della partecipazione ai programmi comunitari uno strumento per potenziare la strategia di preadesione rafforzata a favore dei paesi candidati, stabilendo che tale partecipazione venga decisa caso per caso. È stata contemporaneamente definita una strategia europea per la Repubblica di Turchia che accordava al paese le stesse opportunità. A seguito delle riunioni del Consiglio europeo di Helsinki del dicembre 1999 e, in particolare, di quello di Nizza del dicembre 2000, l'approccio caso per caso in questo settore potrebbe essere sostituito da uno di più ampia portata e tale da includere la maggior parte dei programmi comunitari. (3) Il Consiglio europeo di Helsinki ha dichiarato che la Repubblica di Turchia è un paese destinato ad aderire all'Unione sulla base degli stessi criteri applicati agli altri paesi candidati e che, sulla base della strategia europea esistente, la Repubblica di Turchia, come altri paesi candidati, beneficerà di una strategia di preadesione volta a promuovere e sostenere le riforme nel paese e avrà anche la possibilità di partecipare a programmi e agenzie comunitari, nonché a riunioni tra i paesi candidati e l'Unione convocate nell'ambito del processo di adesione. (4) Conformemente alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 5 giugno 2001, la Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo quadro con la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione del paese ai programmi comunitari. (5) Il trattato non prevede, per quanto riguarda alcuni dei programmi contemplati dall'accordo, poteri diversi da quelli dell'articolo 308. (6) Le modalità e le condizioni relative alla partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato, dovrebbero essere decise dalla Commissione a nome della Comunità. In tale compito la Commissione dovrebbe essere assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio. (7) La Repubblica di Turchia può chiedere un'assistenza finanziaria per la partecipazione ai programmi comunitari a norma del regolamento (CE) n. 1488/96 del Consiglio, del 23 luglio 1996, relativo a misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche (MEDA) a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo(3), del regolamento (CE) n. 764/2000 del Consiglio, del 10 aprile 2000, relativo alla realizzazione di azioni volte a potenziare l'unione doganale CE-Turchia(4) o del regolamento (CE) n. 257/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 gennaio 2001, relativo alla realizzazione di interventi volti allo sviluppo economico e sociale della Turchia(5). (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato CE, tale Stato non sta partecipando alla parte della presente decisione del Consiglio adottata con riguardo al titolo IV del trattato CE, che conseguentemente non lo vincola né gli è applicabile. (9) Il Regno Unito e l'Irlanda desiderano partecipare all'adozione del regolamento del Consiglio che istituisce un quadro generale di riferimento per le iniziative comunitarie destinate ad agevolare l'attuazione di uno spazio giudiziario europeo in materia civile e, quando tale regolamento verrà adottato, li vincolerà e sarà loro applicabile. Per quanto riguarda eventuali strumenti comunitari adottati in futuro a norma del titolo IV del trattato CE che attuino o istituiscano un futuro programma comunitario, la parte relativa a detto titolo IV del trattato CE nella presente decisione del Consiglio li vincolerà e sarà loro applicabile soltanto se detto strumento li vincola a norma del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato CE. (10) L'accordo dovrebbe essere sottoposto a revisione dalla Commissione con scadenza regolare. (11) È opportuno approvare l'accordo, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l'accordo quadro tra la Comunità europea e la Repubblica di Turchia sui principi generali per la partecipazione della Repubblica di Turchia ai programmi comunitari. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 1. La Commissione è autorizzata, a nome della Comunità, a stabilire le modalità e le condizioni relative alla partecipazione della Repubblica di Turchia a ciascun programma comunitario, incluso il contributo finanziario che dovrà essere versato. In tale compito la Commissione è assistita da un comitato speciale designato dal Consiglio. 2. Qualora la Repubblica di Turchia chieda un'assistenza esterna, si applicano le procedure previste dal regolamento (CE) n. 1488/96, dal regolamento (CE) n. 764/2000 e dal regolamento (CE) n. 257/2001, nonché da analoghi regolamenti relativi alla fornitura di assistenza comunitaria esterna in favore della Repubblica di Turchia che potrebbero essere adottati in futuro. Articolo 3 Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo e, successivamente, con scadenza triennale, la Commissione riesamina l'attuazione dell'accordo stesso e presenta al Consiglio una relazione in proposito, eventualmente corredata di proposte adeguate. Articolo 4 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 5 Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alle notifiche di cui all'articolo 9 dell'accordo(6). Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001. Per il Consiglio Il Presidente A. Neyts-Uyttebroeck (1) GU C 304 E del 30.10.2001, pag. 342. (2) Parere espresso l'11.12.2001 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2698/2000 (GU L 311 del 12.12.2000, pag. 1). (4) GU L 94 del 14.4.2000, pag. 6. (5) GU L 39 del 9.2.2001, pag. 1. (6) La data di entrata in vigore dell'accordo verrà pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee a cura del Segretariato generale del Consiglio.