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Document 32001R1986

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1986/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che rettifica, a decorrere dal 1° luglio 2000, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

GU L 271 del 12.10.2001, p. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1986/oj

32001R1986

Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1986/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che rettifica, a decorrere dal 1° luglio 2000, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

Gazzetta ufficiale n. L 271 del 12/10/2001 pag. 0001 - 0004


Regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 1986/2001 del Consiglio

dell'8 ottobre 2001

che rettifica, a decorrere dal 1o luglio 2000, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e altri agenti delle Comunità europee

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, in particolare l'articolo 13,

visto lo statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68(1) e modificati da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2805/2000(2), in particolare gli articoli 63, 64, 65, 65 bis, 82 e l'allegato XI di detto statuto, nonché l'articolo 20, primo comma, e l'articolo 64 di detto regime,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Nel regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2804/2000(3) non si era potuto tener conto dell'evoluzione reale delle retribuzioni nette dei funzionari italiani.

(2) I dati relativi a tale evoluzione sono attualmente disponibili e indicano che è opportuno procedere ad un adeguamento complementare.

(3) Occorre di conseguenza rettificare gli importi riportati nel suddetto regolamento che adegua le retribuzioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto 1o luglio 2000:

a) all'articolo 66 dello statuto, la tabella degli stipendi base mensili è sostituita dalla tabella seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

b) - all'articolo 1, paragrafo 1 dell'allegato VII dello statuto, l'importo di "173,93 EUR" è sostituito dall'importo di "174,27 EUR",

- all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di "223,99 EUR" è sostituito dall'importo di "224,43 EUR",

- all'articolo 69, seconda frase, dello statuto, e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII del medesimo, l'importo di "400,14 EUR" è sostituito dall'importo di "400,92 EUR",

- all'articolo 3, primo comma, dell'allegato VII dello statuto, l'importo di "200,17 EUR" è sostituito dall'importo di "200,56 EUR".

Articolo 2

Con effetto 1o luglio 2000, la tabella degli stipendi base mensili che figura all'articolo 63 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla tabella seguente:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 3

Con effetto 1o luglio 2000, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto è fissato:

- a 104,59 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 4 o C 5,

- a 160,36 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C 1, C 2 o C 3.

Articolo 4

Le pensioni maturate alla data del 1o luglio 2000 sono calcolate, a decorrere da tale data, in base alla tabella degli stipendi mensili di cui all'articolo 66 dello statuto, come modificata dall'articolo 1, lettera a), del presente regolamento.

Articolo 5

Con effetto 16 maggio 2000 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

- Irlanda: 119,2.

Con effetto 1o luglio 2000 i coefficienti correttori applicabili alla retribuzione dei funzionari e degli altri agenti in servizio in uno dei paesi o sedi qui di seguito elencati, sono stabiliti come segue:

- Irlanda: 116,5.

Articolo 6

Con effetto 1o luglio 2000, la tabella di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto, è sostituita dalla tabella che segue:

">SPAZIO PER TABELLA>"

Articolo 7

Con effetto 1o luglio 2000 le indennità per servizi continui o a turni di cui all'articolo 1 del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76(4), sono fissate a 303,16 EUR, 457,57 EUR, 500,31 EUR, 682,08 EUR.

Articolo 8

Con effetto 1o luglio 2000, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68(5), si applica il coefficiente 4,376269.

Articolo 9

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 8 ottobre 2001.

Per il Consiglio

Il Presidente

L. Onkelinx

(1) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

(2) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 7.

(3) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 3.

(4) GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1. Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6) e modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2461/98 (GU L 307 del 17.11.1998, pag. 1).

(5) GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2804/2000 (GU L 326 del 22.12.2000, pag. 3).

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