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Document 32001R1614

    Regolamento (CE) n. 1614/2001 della Commissione, del 7 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

    GU L 214 del 8.8.2001, p. 20–20 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2008; abrog. impl. da 32008R0105

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1614/oj

    32001R1614

    Regolamento (CE) n. 1614/2001 della Commissione, del 7 agosto 2001, che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

    Gazzetta ufficiale n. L 214 del 08/08/2001 pag. 0020 - 0020


    Regolamento (CE) n. 1614/2001 della Commissione

    del 7 agosto 2001

    che modifica il regolamento (CE) n. 2771/1999 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000(2), in particolare l'articolo 10,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/2001(4), prevede che gli acquisti mediante gara sono aperti o sospesi dalla Commissione in uno Stato membro secondo la procedura di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999 non appena si constati che per due settimane consecutive il prezzo di mercato in tale Stato membro si situa, secondo il caso, ad un livello inferiore oppure ad un livello pari o superiore al 92 % del prezzo d'intervento. A norma dell'articolo 8 dello stesso regolamento, ogni giovedì la Commissione rileva il livello del prezzo di mercato in ciascuno Stato membro sulla base dei prezzi comunicati dagli Stati membri.

    (2) Poiché secondo tali regole gli acquisti mediante gara devono essere aperti o sospesi direttamente dopo il secondo rilevamento consecutivo di un prezzo di mercato che si situi ad un livello inferiore oppure ad un livello pari o superiore al 92 % del prezzo d'intervento e visto che tale decisione non lascia alcun margine discrezionale, è opportuno che quest'ultima sia presa senza indugi dalla Commissione senza ricorso alla procedura di gestione di cui all'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

    (3) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine fissato dal presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 è sostituito dal testo seguente: "Articolo 2

    1. Non appena si constati, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento, che per due settimane consecutive il prezzo di mercato in uno Stato membro si situa ad un livello inferiore al 92 % del prezzo d'intervento, la Commissione procede all'apertura degli acquisti mediante gara di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999.

    2. Non appena si constati, conformemente all'articolo 8, paragrafo 4, del presente regolamento, che per due settimane consecutive il prezzo di mercato in uno Stato membro si situa ad un livello pari o superiore al 92 % del prezzo d'intervento, la Commissione sospende gli acquisti mediante gara di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999".

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

    (3) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

    (4) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1.

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