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Document 32001R1421

    Regolamento (CE) n. 1421/2001 della Commissione, del 12 luglio 2001, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

    GU L 191 del 13.7.2001, p. 30–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1421/oj

    32001R1421

    Regolamento (CE) n. 1421/2001 della Commissione, del 12 luglio 2001, relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

    Gazzetta ufficiale n. L 191 del 13/07/2001 pag. 0030 - 0030


    Regolamento (CE) n. 1421/2001 della Commissione

    del 12 luglio 2001

    relativo al rigetto delle domande di titoli di esportazione per taluni prodotti trasformati a base di cereali

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2),

    visto il regolamento (CE) n. 1162/95 della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 409/2001(4), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    I quantitativi figuranti nelle domande di titoli comportanti prefissazione delle restituzioni per la fecola di patate e i prodotti a base di granturco sono ingenti e di carattere speculativo. È stato pertanto deciso di respingere tutte le domande di titoli di esportazione per i prodotti in oggetto presentate il 10, 11 e il 12 luglio 2001.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    In conformità dell'articolo 7, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1162/95, non sarà dato seguito alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata delle restituzioni per i prodotti dei codici NC 1102 20 10, 1102 20 90, 1103 13 10, 1103 13 90, 1104 23 10, 1108 12 00, 1108 13 00, 1702 30 51, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 79, 2309 10 11, 2309 10 13, 2309 10 31, 2309 10 33, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 presentate il 10, 11 e il 12 luglio 2001.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il 13 luglio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 luglio 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1.

    (3) GU L 117 del 24.5.1995, pag. 2.

    (4) GU L 60 dell'1.3.2001, pag. 27.

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