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Document 32001R1036

    Regolamento (CE) n. 1036/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario del Belize, della Cambogia, della Guinea equatoriale, di Saint Vincent e Grenadine e dell'Honduras

    GU L 145 del 31.5.2001, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/05/2004; abrogato da 32004R0827

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/1036/oj

    32001R1036

    Regolamento (CE) n. 1036/2001 del Consiglio, del 22 maggio 2001, che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario del Belize, della Cambogia, della Guinea equatoriale, di Saint Vincent e Grenadine e dell'Honduras

    Gazzetta ufficiale n. L 145 del 31/05/2001 pag. 0010 - 0011


    Regolamento (CE) n. 1036/2001 del Consiglio

    del 22 maggio 2001

    che vieta l'importazione di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario del Belize, della Cambogia, della Guinea equatoriale, di Saint Vincent e Grenadine e dell'Honduras

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) La protezione delle risorse alieutiche, in quanto risorsa naturale esauribile, costituisce una necessità, sia sul piano degli equilibri biologici sia in una prospettiva di sicurezza alimentare globale.

    (2) La Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico (CICTA), della quale la Comunità è parte contraente, ha adottato nel 1998 la risoluzione 98-18 relativa alla cattura illegale, non dichiarata e non regolamentare, di tonnidi da parte di grandi pescherecci nella zona di validità della convenzione.

    (3) Gli stock in oggetto possono essere gestiti efficacemente dalle parti contraenti della CICTA, i cui pescatori sono obbligati a ridurre le catture di tonni dell'Atlantico, solamente se tutte le parti non contraenti cooperano con la CICTA e rispettano le misure di conservazione e di gestione concordate.

    (4) La CICTA ritiene che le navi del Belize, della Cambogia, della Guinea equatoriale, di Saint Vincent e Grenadine e dell'Honduras procedano alla pesca del tonno obeso dell'Atlantico secondo modalità tali da compromettere l'efficacia delle misure prese da tale organizzazione a favore della conservazione della specie in causa. Tale conclusione si basa su dati relativi alla cattura, al commercio di tale specie e all'osservazione delle navi.

    (5) Gli sforzi compiuti dalla CICTA per incoraggiare quattro dei cinque paesi citati a rispettare le misure di conservazione e di gestione del tonno obeso dell'Atlantico si sono rivelati infruttuosi. L'Honduras dispone di un periodo più lungo per fornire le informazioni che dimostrino che esso ha rispettato le misure di conservazione e di gestione. Nel corso della riunione annuale del 2001 saranno quindi esaminati i risultati delle misure adottate da tale paese.

    (6) La CICTA ha raccomandato alle parti contraenti di adottare le opportune misure per vietare l'importazione del tonno obeso dell'Atlantico originario del Belize, della Cambogia, di Saint Vincent e Grenadine e dell'Honduras. Tali misure saranno abolite quando si sarà stabilito che le attività di pesca di tali paesi sono conformi alle misure adottate dalla CICTA. È pertanto necessario che il divieto di importazione sia applicato dalla Comunità europea, la quale ha la competenza esclusiva in materia.

    (7) Per quanto riguarda i prodotti derivati dal tonno obeso dell'Atlantico, originari dell'Honduras, la CICTA ha previsto l'entrata in vigore del divieto a partire dal 1o gennaio 2002, a meno che non venga stabilito nel corso della riunione della CICTA del 2001, sulla base di prove documentarie, che le attività di pesca di tale paese non si siano conformate alle misure di gestione e di conservazione della CICTA.

    (8) Tali misure sono compatibili con gli impegni assunti dalla Comunità europea nell'ambito di altri accordi internazionali,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

    Articolo 1

    1. È vietata l'immissione in libera pratica nella comunità di tonno obeso dell'Atlantico (Thunnus obesus) originario del Belize, della Cambogia, della Guinea equatoriale e di Saint Vincent e Grenadine classificato ai codici NC ex 0301 99 90, ex 0302 39 19, ex 0302 39 99, ex 0303 49 41, ex 0303 49 43, ex 0303 49 49, ex 0303 49 90, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0304 90 97, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 90, ex 0305 69 90, ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 e ex 1604 20 70.

    2. È vietato lo sbarco dei prodotti di cui al paragrafo 1 ai fini del transito comunitario.

    Articolo 2

    Il presente regolamento non si applica ai quantitativi dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, quando si possa dimostrare, in maniera soddisfacente per le autorità nazionali competenti, che essi venivano inoltrati verso il territorio della Comunità alla data dell'entrata in vigore, e purché detti quantitativi vengano immessi in libera pratica entro 14 giorni a decorrere da tale data.

    Articolo 3

    Gli articoli 1 e 2 sono applicabili al tonno obeso dell'Atlantico, originario dell'Honduras e classificato ai codici NC ex 0301 99 90, ex 0302 39 19, ex 0302 39 99, ex 0303 49 41, ex 0303 49 43, ex 0303 49 49, ex 0303 49 90, ex 0304 10 38, ex 0304 10 98, ex 0304 20 45, ex 0304 90 97, ex 0305 20 00, ex 0305 30 90, ex 0305 49 80, ex 0305 59 90, ex 0305 69 90, ex 1604 14 11, ex 1604 14 16, ex 1604 14 18 e ex 1604 20 70.

    Articolo 4

    Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 2001.

    L'articolo 3 si applica a decorrere dal 1o gennaio 2002.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. Winberg

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