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Document 32001R0934

    Regolamento (CE) n. 934/2001 della Commissione, dell'11 maggio 2001, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

    GU L 130 del 12.5.2001, p. 21–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/934/oj

    32001R0934

    Regolamento (CE) n. 934/2001 della Commissione, dell'11 maggio 2001, che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

    Gazzetta ufficiale n. L 130 del 12/05/2001 pag. 0021 - 0021


    Regolamento (CE) n. 934/2001 della Commissione

    dell'11 maggio 2001

    che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000(2), in particolare l'articolo 10,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2771/1999 della Commissione, del 16 dicembre 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda le misure di intervento sul mercato del burro e della crema di latte(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 213/2001(4), ha fissato i criteri in base ai quali sono aperti o sospesi in uno Stato membro gli acquisti mediante gara di burro all'intervento.

    (2) Il regolamento (CE) n. 827/2001 della Commissione(5), che sospende gli acquisti di burro in taluni Stati membri, ha fissato l'elenco degli Stati membri nei quali è sospeso l'intervento. Dai prezzi di mercato comunicati dalla Svezia risulta che l'intervento non deve essere più sospeso in questo paese ed è quindi necessario adattare in conformità l'elenco degli Stati membri fissato dal regolamento (CE) n. 827/2001.

    (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli acquisti di burro mediante gara, di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1255/1999, sono sospesi in Belgio, Lussemburgo, Danimarca, Germania, Francia, Grecia, Austria, Paesi Bassi, Finlandia e Regno Unito.

    Articolo 2

    Il regolamento (CE) n. 827/2001 è abrogato.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il 12 maggio 2001.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, l'11 maggio 2001.

    Per la Commissione

    Franz Fischler

    Membro della Commissione

    (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

    (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

    (3) GU L 333 del 24.12.1999, pag. 11.

    (4) GU L 37 del 7.2.2001, pag. 1.

    (5) GU L 120 del 28.4.2001, pag. 9.

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