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Document 32001R0539

    Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

    GU L 81 del 21.3.2001, p. 1–7 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 17/12/2018; abrogato da 32018R1806

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/539/oj

    32001R0539

    Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

    Gazzetta ufficiale n. L 081 del 21/03/2001 pag. 0001 - 0007


    Regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio

    del 15 marzo 2001

    che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 62, paragrafo 2, lettera b), punto i),

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    considerando quanto segue:

    (1) A norma dell'articolo 62, paragrafo 2, lettera b) del trattato, il Consiglio adotta le regole in materia di visti relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi e, in questo ambito, forma l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. L'articolo 61 annovera la formazione di questi elenchi fra le misure di accompagnamento direttamente collegate alla libera circolazione delle persone in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

    (2) Il presente regolamento costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo relativo all'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea, in seguito denominato: "protocollo Schengen". Esso non pregiudica gli obblighi degli Stati membri derivanti da tale acquis, quale definito nell'allegato A della decisione 1999/435/CE del Consiglio, del 20 maggio 1999, che definisce l'acquis di Schengen ai fini della determinazione, in conformità del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull'Unione europea, della base giuridica per ciascuna delle disposizioni o decisioni che costituiscono l'acquis(3).

    (3) Il presente regolamento intende sviluppare ulteriormente le disposizioni per le quali il protocollo Schengen ha autorizzato una cooperazione rafforzata e rientra nel settore di cui all'articolo 1, punto B della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen(4).

    (4) In applicazione dell'articolo 1 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda e il Regno Unito non partecipano all'adozione del presente regolamento. Di conseguenza, fatto salvo l'articolo 4 di detto protocollo, le disposizioni del presente regolamento non si applicano né all'Irlanda né al Regno Unito.

    (5) Nel compilare gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto e di quelli i cui cittadini ne sono esenti, occorre procedere ponderando, caso per caso, i vari criteri attinenti in particolare all'immigrazione clandestina, all'ordine pubblico e alla sicurezza, alle relazioni esterne dell'Unione europea con i paesi terzi, pur tenendo conto anche delle implicazioni di coerenza regionale e di reciprocità. Occorre prevedere un meccanismo comunitario che consenta di attuare tale principio di reciprocità nel caso in cui uno dei paesi terzi figuranti nell'allegato II del presente regolamento decidesse di imporre l'obbligo del visto ai cittadini di uno o più Stati membri.

    (6) Poiché la libera circolazione per i cittadini dell'Islanda, del Liechtenstein e della Norvegia è prevista nell'ambito dell'accordo sullo spazio economico europeo, questi paesi non figurano nell'elenco di cui all'allegato II del presente regolamento.

    (7) Per gli apolidi e i rifugiati statutari, fatti salvi gli obblighi derivanti dagli accordi internazionali conclusi dagli Stati membri, in particolare l'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, concluso a Strasburgo il 20 aprile 1959, l'obbligo del visto o l'esenzione dall'obbligo del visto devono essere determinati in funzione del paese terzo nel quale queste persone risiedono e che ha rilasciato i loro documenti di viaggio. Tuttavia, data la diversità delle disposizioni nazionali applicabili agli apolidi e ai rifugiati statutari, gli Stati membri possono stabilire se queste categorie di persone sono soggette all'obbligo del visto qualora il paese terzo nel quale esse risiedono e che ha rilasciato i loro documenti di viaggio sia uno dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti dall'obbligo del visto.

    (8) In casi particolari che giustificano l'applicazione di un regime specifico in materia di visti, gli Stati membri possono esimere dall'obbligo del visto determinate categorie di persone, ovvero imporre loro questo obbligo in virtù del diritto internazionale pubblico o delle consuetudini vigenti.

    (9) Perché sia garantita la trasparenza del sistema e siano informate le persone interessate, ogni Stato membro deve comunicare agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate in forza del presente regolamento. Per gli stessi motivi, dette informazioni devono essere pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    (10) Le condizioni di ingresso nel territorio degli Stati membri o di rilascio dei visti lasciano impregiudicate le norme vigenti in materia di riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

    (11) In base al principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, è necessario e opportuno, per garantire il corretto funzionamento del regime comune dei visti, ricorrere a un regolamento che determini gli elenchi dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e di quelli i cui cittadini sono esenti da tale obbligo.

    (12) Il presente regolamento prevede l'armonizzazione totale per i paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e i paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Tuttavia, l'applicazione dell'esenzione dall'obbligo del visto per i cittadini di talune paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato II entrerà in vigore solo successivamente. A tal fine, il Consiglio prenderà una decisione per ciascuno di detti paesi sulla base di relazioni elaborate dalla Commissione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. I cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I devono essere in possesso di visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri.

    2. Fatto salvo l'articolo 8, paragrafo 2, i cittadini dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato II sono esentati dall'obbligo di cui al paragrafo 1 per soggiorni la cui durata globale non sia superiore a tre mesi.

    3. Ai cittadini di nuovi paesi terzi già cittadini di paesi che figuravano negli elenchi degli allegati I e II si applicano rispettivamente i paragrafi 1 e 2 finché il Consiglio non decida altrimenti secondo la procedura prevista dalla pertinente disposizione del trattato.

    4. L'istituzione, da parte di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II, dell'obbligo del visto per i cittadini di uno Stato membro comporta l'applicazione delle seguenti disposizioni, fatte salve le disposizioni di un accordo di esenzione dall'obbligo del visto concluso dalla Comunità con tale paese terzo:

    a) lo Stato membro può notificare per iscritto alla Commissione e al Consiglio l'istituzione dell'obbligo del visto da parte del paese terzo;

    b) nel caso di tale notifica l'obbligo degli Stati membri di imporre ai cittadini del paese terzo in questione l'obbligo del visto è introdotto a titolo provvisorio 30 giorni dopo detta notifica, a meno che il Consiglio, deliberando in via preliminare e a maggioranza qualificata, non decida diversamente;

    c) l'introduzione provvisoria dell'obbligo del visto è pubblicata dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee prima che abbia efficacia;

    d) la Commissione esamina qualsiasi richiesta formulata dal Consiglio o da uno Stato membro affinché essa sottoponga al Consiglio una proposta di modifica degli allegati del presente regolamento in modo da includere il paese terzo interessato nell'allegato I e da sopprimerlo dall'allegato II;

    e) allorché il paese terzo abroga - prima dell'adozione da parte del Consiglio di una tale modifica degli allegati del presente regolamento - la decisione d'istituzione dell'obbligo del visto, lo Stato membro interessato notifica immediatamente per iscritto alla Commissione e al Consiglio detta abrogazione;

    f) tale notifica è pubblicata dal Consiglio nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. L'introduzione provvisoria dell'obbligo del visto per i cittadini del paese terzo interessato è abrogata entro 7 giorni dalla data di pubblicazione.

    Articolo 2

    Ai fini del presente regolamento, per "visto" si intende ogni autorizzazione rilasciata o decisione presa da uno Stato membro, necessaria ai fini:

    - dell'ingresso per un soggiorno previsto in tale Stato membro o in vari Stati membri per un periodo la cui durata globale non sia superiore a tre mesi,

    - dell'ingresso per il transito nel territorio di tale Stato membro o di vari Stati membri, escluso il transito aeroportuale.

    Articolo 3

    Fatti salvi gli obblighi derivanti dall'accordo europeo relativo alla soppressione dei visti ai rifugiati, concluso a Strasburgo il 20 aprile 1959, i rifugiati statutari e gli apolidi:

    - sono soggetti all'obbligo del visto, se il paese terzo in cui essi risiedono e che ha rilasciato loro il documento di viaggio è uno dei paesi terzi che figurano nell'elenco dell'allegato I,

    - possono tuttavia essere esentati dall'obbligo del visto se il paese terzo in cui risiedono e che ha rilasciato loro il documento di viaggio è uno dei paesi che figurano nell'elenco dell'allegato II.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'obbligo del visto di cui all'articolo 1, paragrafo 1, o all'esenzione da tale obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, per le seguenti categorie di persone:

    a) titolari di passaporti diplomatici, di servizio o di altri passaporti ufficiali;

    b) equipaggi civili di aerei e navi;

    c) equipaggi e accompagnatori nei voli di soccorso e salvataggio e altri soccorritori in caso di catastrofi o incidenti;

    d) equipaggi civili di navi che operano su vie fluviali internazionali;

    e) titolari di lasciapassare rilasciati da talune organizzazioni internazionali intergovernative ai loro funzionari.

    2. Gli Stati membri possono esimere dall'obbligo del visto gli allievi di istituti scolastici cittadini di un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato I e residenti in un paese terzo che figura nell'elenco dell'allegato II, i quali partecipino in gruppo a una gita scolastica accompagnati da un insegnante dell'istituto.

    3. Gli Stati membri possono prevedere deroghe all'esenzione dall'obbligo del visto di cui all'articolo 1, paragrafo 2 per le persone che esercitano un'attività remunerata durante il loro soggiorno.

    Articolo 5

    1. Entro dieci giorni lavorativi dall'entrata in vigore del presente regolamento, ciascuno Stato membro comunica agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate a norma dell'articolo 3, secondo trattino e dell'articolo 4. Le modifiche successive di tali misure vengono comunicate entro cinque giorni lavorativi.

    2. La Commissione pubblica, a titolo informativo, le comunicazioni di cui al paragrafo 1 nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 6

    Il presente regolamento lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri in materia di riconoscimento di Stati e di entità territoriali, nonché di passaporti, documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità degli stessi.

    Articolo 7

    1. Il regolamento (CE) n. 574/1999 del Consiglio(5) è sostituito dal presente regolamento.

    2. Le versioni definitive dell'Istruzione consolare comune (ICC) e del manuale comune (MC), di cui alla decisione del Comitato esecutivo di Schengen del 28 aprile 1999 (SCH/Com-ex(99)13), sono modificate come segue:

    1) la denominazione dell'allegato 1, parte I, dell'ICC, nonché dell'allegato 5, parte I, del MC è sostituita da testo seguente:

    "Elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono soggetti all'obbligo di visto da parte degli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001;"

    2) l'elenco di cui all'allegato 1, parte I dell'ICC, nonché all'allegato 5, parte I del MC è sostituito dall'elenco di cui all'allegato I del presente regolamento;

    3) la denominazione dell'allegato 1, parte II dell'ICC, nonché dell'allegato 5, parte II del MC è sostituito dal testo seguente:

    "Elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esentati dall'obbligo di visto da parte degli Stati membri vincolati dal regolamento (CE) n. 539/2001;"

    4) l'elenco di cui all'allegato 1, parte II dell'ICC, nonché all'allegato 5, parte II del MC è sostituito dall'elenco di cui all'allegato II del presente regolamento;

    5) la parte III dell'allegato 1 dell'ICC e la parte III dell'allegato 5 del MC sono abrogate.

    3. Le decisioni del Comitato esecutivo di Schengen del 15 dicembre 1997 (SCH/Com-ex(97)32) e del 16 dicembre 1998 (SCH/Com-ex(98)53, REV 2) sono abrogate.

    Articolo 8

    1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    2. Tuttavia, la messa in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 2, per i cittadini del paese figurante nell'allegato II contraddistinto da un asterisco verrà decisa in seguito dal Consiglio, che delibera a norma dell'articolo 67, paragrafo 3, del trattato, in base alla relazione di cui è fatta menzione nel secondo comma.

    A tal fine la Commissione chiederà al paese interessato di precisare gli impegni che è disposto a sottoscrivere in materia di immigrazione clandestina e di soggiorno illegale, compreso il rimpatrio delle persone che soggiornano illegalmente provenienti da tale paese ed essa ne riferirà poi al Consiglio. La Commissione presenterà al Consiglio entro il 30 giugno 2001, una prima relazione corredata di qualsivoglia raccomandazione utile.

    In attesa dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto relativo alla decisione summenzionata, l'obbligo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, si applica ai cittadini di tale paese. Gli articoli da 2 a 6 del presente regolamento sono pienamente applicabili.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri in base al trattato che istituisce la Communità europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 15 marzo 2001.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M-I. Klingvall

    (1) GU C 177 E del 27.6.2000, pag. 66.

    (2) Parere del 5.7.2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (3) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 1.

    (4) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

    (5) GU L 72 del 18.3.1999, pag. 2.

    ALLEGATO I

    Elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 1

    1. STATI

    Afghanistan

    Albania

    Algeria

    Angola

    Antigua e Barbuda

    Arabia Saudita

    Armenia

    Azerbaigian

    Bahama

    Bahrein

    Bangladesh

    Barbados

    Bielorussia

    Belize

    Benin

    Bhutan

    Birmania/Myanmar

    Bosnia-Erzegovina

    Botswana

    Burkina Faso

    Burundi

    Cambogia

    Camerun

    Capo Verde

    Ciad

    Cina

    Colombia

    Comore

    Congo

    Corea del Nord

    Costa d'Avorio

    Cuba

    Dominica

    Egitto

    Emirati arabi uniti

    Eritrea

    Etiopia

    ex Repubblica iugoslava di Macedonia

    Figi

    Filippine

    Gabon

    Gambia

    Georgia

    Ghana

    Giamaica

    Gibuti

    Giordania

    Grenada

    Guinea

    Guinea Bissau

    Guinea equatoriale

    Guyana

    Haiti

    India

    Indonesia

    Iran

    Iraq

    Kazakstan

    Kenya

    Kirghizistan

    Kiribati

    Kuwait

    Laos

    Lesotho

    Libano

    Liberia

    Libia

    Madagascar

    Malawi

    Maldive

    Mali

    Marianne settentrionali

    Marocco

    Marshall (isole)

    Mauritania

    Mauritius

    Micronesia

    Moldova

    Mongolia

    Mozambico

    Namibia

    Nauru

    Nepal

    Niger

    Nigeria

    Oman

    Pakistan

    Palau

    Papua Nuova Guinea

    Perù

    Qatar

    Repubblica centrafricana

    Repubblica democratica del Congo

    Repubblica dominicana

    Repubblica federale di Iugoslavia (Serbia e Montenegro)

    Ruanda

    Russia

    Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

    Saint Lucia

    Saint Vincent e Grenadine

    Salomone, Isole

    Samoa

    São Tomé e Príncipe

    Seicelle

    Senegal

    Sierra Leone

    Siria

    Somalia

    Sri Lanka

    Sudafrica

    Sudan

    Suriname

    Swaziland

    Tagikistan

    Tanzania

    Thailandia

    Togo

    Tonga

    Trinidad e Tobago

    Tunisia

    Turchia

    Turkmenistan

    Tuvalu

    Ucraina

    Uganda

    Uzbekistan

    Vanuatu

    Vietnam

    Yemen

    Zambia

    Zimbabwe

    2. ENTITÀ E AUTORITÀ TERRITORIALI NON RICONOSCIUTE COME STATI DA ALMENO UNO STATO MEMBRO

    Autorità palestinese

    Taiwan

    Timor orientale

    ALLEGATO II

    Elenco di cui all'articolo 1, paragrafo 2

    1. STATI

    Andorra

    Argentina

    Australia

    Bolivia

    Brasile

    Brunei

    Bulgaria

    Canada

    Cile

    Cipro

    Corea del Sud

    Costa Rica

    Croazia

    Ecuador

    El Salvador

    Estonia

    Giappone

    Guatemala

    Honduras

    Israele

    Lettonia

    Lituania

    Malesia

    Malta

    Messico

    Monaco

    Nicaragua

    Nuova Zelanda

    Panama

    Paraguay

    Polonia

    Repubblica ceca

    Romania(1)

    San Marino

    Santa Sede

    Singapore

    Slovacchia

    Slovenia

    Stati Uniti

    Svizzera

    Ungheria

    Uruguay

    Venezuela

    2. REGIONI AMMINISTRATIVE SPECIALI DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE

    RAS di Hong Kong(2)

    RAS di Macao(3)

    (1) Cfr. articolo 8, paragrafo 2.

    (2) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto "Hong Kong Special Administrative Region".

    (3) L'esenzione dall'obbligo del visto si applica esclusivamente ai titolari del passaporto "Região Administrativa Especial de Macau".

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