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Document 32001D0935
2001/935/EC: Council Decision of 17 December 2001 on the signing, on behalf of the Community, and provisional application of an Agreement in the form of a Memorandum of Understanding between the European Community and the Islamic Republic of Pakistan on transitional arrangements in the field of market access for textile and clothing products
2001/935/CE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul regime transitorio di accesso al mercato per i tessili e i capi di abbigliamento
2001/935/CE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul regime transitorio di accesso al mercato per i tessili e i capi di abbigliamento
GU L 345 del 29.12.2001, p. 80–80
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/935/oj
2001/935/CE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2001, relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul regime transitorio di accesso al mercato per i tessili e i capi di abbigliamento
Gazzetta ufficiale n. L 345 del 29/12/2001 pag. 0080 - 0080
Decisione del Consiglio del 17 dicembre 2001 relativa alla firma, a nome della Comunità, e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul regime transitorio di accesso al mercato per i tessili e i capi di abbigliamento (2001/935/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo e secondo comma, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo bilaterale in forma di memorandum d'intesa sul commercio dei prodotti tessili con il Pakistan. (2) L'accordo in forma di memorandum d'intesa è stato siglato il 15 ottobre 2001. (3) L'accordo in forma di memorandum d'intesa dovrebbe essere firmato a nome della Comunità. (4) Affinché entrambe le parti possano beneficiarne subito dopo le notifiche pertinenti all'Organizzazione mondiale del commercio, l'accordo dovrebbe essere applicato, in via provvisoria, a decorrere dal 1o dicembre 2001, in attesa che siano espletate le procedure di conclusione formale, fatta salva la necessaria reciprocità, DECIDE: Articolo 1 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di memorandum d'intesa tra la Comunità europea e la Repubblica islamica del Pakistan sul regime transitorio di accesso al mercato per i tessili e i capi di abbigliamento a nome della Comunità europea, fatta salva la sua eventuale conclusione. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Con riserva di trattamento reciproco, l'accordo in forma di memorandum d'intesa è applicato, in via provvisoria, a decorrere dal 1o dicembre 2001 in attesa che siano espletate le procedure di conclusione formale. Articolo 3 Qualora il Pakistan venga meno agli obblighi di cui ai paragrafi 2 e 4 del memorandum d'intesa, la Commissione ripristina, secondo la procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3030/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi(1), i contingenti ai livelli applicabili in precedenza. Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 2001. Per il Consiglio Il Presidente A. Neyts-Uyttebroeck (1) GU L 275 dell'8.11.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1809/2001 della Commissione (GU L 252 del 20.9.2001, pag. 1).