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Document 32001D0687

    2001/687/CE: Decisione della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2596]

    GU L 242 del 12.9.2001, p. 11–16 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/04/2005; abrogato da 32005D0343

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/687/oj

    32001D0687

    2001/687/CE: Decisione della Commissione, del 28 agosto 2001, che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili (Testo rilevante ai fini del SEE) [notificata con il numero C(2001) 2596]

    Gazzetta ufficiale n. L 242 del 12/09/2001 pag. 0011 - 0016


    Decisione della Commissione

    del 28 agosto 2001

    che stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai computer portatili

    [notificata con il numero C(2001) 2596]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2001/687/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1980/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, relativo al sistema comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qualità ecologica(1), in particolare gli articoli 3, 4 e 6,

    considerando quanto segue:

    (1) L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il marchio di qualità ecologica può essere assegnato a prodotti le cui caratteristiche consentono di contribuire in maniera significativa al miglioramento di importanti aspetti ambientali.

    (2) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che i criteri specifici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica siano stabiliti per gruppi di prodotti.

    (3) L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1980/2000 stabilisce che il riesame dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica e dei requisiti di valutazione e di verifica dei criteri è effettuato, a tempo debito, prima della fine del periodo di validità dei criteri specificati per ciascun gruppo di prodotti e comporta una proposta di proroga, revoca o revisione.

    (4) Con decisione 1999/698/CE(2), la Commissione ha stabilito criteri ecologici per l'attribuzione del marchio di qualità ecologica ai computer portatili che, a norma dell'articolo 3 della stessa, cesseranno di essere in vigore il 31 ottobre 2001.

    (5) È opportuno rivedere la definizione del gruppo di prodotti e i criteri ecologici stabiliti nella decisione 1999/698/CE per tenere conto degli sviluppi subentrati nel mercato.

    (6) È opportuno adottare una nuova decisione della Commissione che stabilisca i criteri ecologici specifici per questo gruppo di prodotti, validi per un periodo di tre anni.

    (7) È opportuno che per un periodo limitato e non superiore a dodici mesi rimangano validi sia i nuovi criteri stabiliti con la presente decisione, sia i criteri precedentemente fissati nella decisione 1999/698/CE, al fine di consentire alle imprese che hanno ottenuto il marchio di qualità ecologica per i propri prodotti prima dell'adozione della presente decisione di adeguarli ai nuovi criteri.

    (8) Le disposizioni della presente decisione sono stabilite e adottate conformemente alle procedure per la definizione dei criteri relativi al marchio di qualità ecologica di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1980/2000.

    (9) Le disposizioni della presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1980/2000,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Per gruppo di prodotti "computer portatili" (di seguito denominato gruppo di prodotti) si intende: "computer che possono essere utilizzati in posti diversi e che consistono in un'unità di sistema, un monitor e una tastiera che formano un tutt'uno per essere facilmente trasportati da un posto ad un altro e che possono essere alimentati da una batteria interna."

    Articolo 2

    Le prestazioni ambientali del gruppo di prodotti di cui all'articolo 1 sono valutate in funzione dei criteri specifici definiti in allegato.

    Articolo 3

    La definizione del gruppo di prodotti e i relativi criteri sono validi per un periodo di tre anni a decorrere dalla data in cui la presente decisione entra in vigore. Se entro la scadenza del suddetto periodo non vengono adottati criteri revisionati, la loro validità verrà prorogata di un ulteriore anno.

    Il periodo di validità della definizione e dei criteri stabiliti con decisione 1999/698/CE per il gruppo di prodotti in oggetto è prorogato di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

    Articolo 4

    Ai fini amministrativi viene assegnato al gruppo di prodotti in oggetto il numero di codice "018".

    Articolo 5

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2001.

    Per la Commissione

    Margot Wallström

    Membro della Commissione

    (1) GU L 237 del 21.9.2000, pag. 1.

    (2) GU L 276 del 27.10.1999, pag. 7.

    ALLEGATO

    CONDIZIONI GENERALI

    Per ottenere l'assegnazione di un marchio di qualità ecologica un computer portatile (qui di seguito denominato "il prodotto") deve rientrare nel gruppo di prodotti definito all'articolo 1 e soddisfare i criteri riportati nel presente allegato. Come precisato nei criteri, in fase di richiesta dovranno essere effettuati test presso laboratori che soddisfano i requisiti generali stabiliti nella norma EN ISO 17025. Eventualmente possono essere utilizzati altri metodi di test, a condizione che siano ritenuti equivalenti dall'organismo competente che valuta la richiesta. In mancanza di indicazioni precise sui test da svolgere o qualora essi debbano essere effettuati solo in sede di verifica o monitoraggio, l'organismo competente dovrebbe basare le proprie decisioni su dichiarazioni o documenti forniti dal richiedente e/o sui risultati di verifiche indipendenti.

    I criteri definiti nel presente allegato mirano in particolare a:

    - ridurre i danni o i rischi ambientali dovuti all'uso di energia (riscaldamento globale, acidificazione, esaurimento di risorse non rinnovabili) riducendo il consumo energetico,

    - ridurre i danni all'ambiente connessi all'uso di risorse naturali incrementando la sostituibilità delle componenti e promuovendo il riciclaggio e le possibilità di manutenzione del prodotto,

    - ridurre i danni o i rischi ambientali connessi all'uso di sostanze pericolose diminuendone l'impiego.

    Tali criteri promuovono altresì l'applicazione delle migliori pratiche (uso ecocompatibile ottimale) e accrescono la sensibilità ecologica dei consumatori. Marcando opportunamente le componenti in materiale plastico, inoltre, viene incentivato il riciclaggio del prodotto.

    I criteri sono stati fissati a livelli tali da favorire l'attribuzione del marchio di qualità ecologica ai computer portatili con impatto ridotto sull'ambiente.

    In sede di valutazione delle richieste di assegnazione del marchio e di controllo della conformità ai criteri definiti nel presente allegato gli organismi competenti dovrebbero tenere conto della presenza di sistemi di gestione ambientale riconosciuti (ad esempio EMAS oppure ISO 14001). (NB: L'applicazione di tali sistemi di gestione non è obbligatoria.)

    CRITERI ECOLOGICI

    1. Risparmio energetico

    Il computer portatile deve supportare la modalità sleep ACPI(1) S3 (funzione "suspend to RAM") per ridurre al minimo il consumo di energia (inferiore a 5 watt). La modalità sleep deve poter essere interrotta con un semplice comando inviato da una delle seguenti periferiche:

    - modem,

    - connessione alla rete,

    - tastiera o mouse.

    Il computer deve essere impostato in modo tale da passare automaticamente dalla modalità di operatività normale alla modalità sleep ACPI S3 dopo un tempo <= 15 minuti di inattività. Il costruttore deve attivare questa impostazione.

    Il consumo energetico massimo del computer portatile nella modalità "off" deve essere inferiore a 2 watt quando la batteria è completamente carica e l'alimentatore è connesso alla rete di distribuzione dell'energia elettrica. Per modalità "off" si intende la funzione lanciata con il comando di spegnimento del computer.

    L'alimentatore del computer portatile deve avere un consumo energetico < 1 watt quando è connesso alla rete di distribuzione dell'energia elettrica, ma non al computer.

    Il richiedente deve presentare una relazione in cui si attesti che il consumo di energia elettrica nelle modalità ACPI S3 e "off" è stato misurato in conformità della procedura stabilita nel memorandum d'intesa del programma "Energy Star"(2) attualmente in vigore. I valori ottenuti da tale misurazione devono essere dichiarati in detta relazione.

    2. Prolungamento della durata di vita

    Il fabbricante deve fornire un certificato di garanzia di funzionamento del computer portatile per almeno tre anni. La validità della garanzia decorre dalla data di consegna del prodotto all'acquirente. La disponibilità di batterie e alimentatori compatibili, così come di tastiere e delle relative componenti deve essere garantita per almeno tre anni dalla cessazione della produzione di questi articoli.

    Il computer portatile deve inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

    - il computer deve essere costruito in modo tale da consentire la sostituzione della memoria,

    - il computer deve essere costruito in modo tale da consentire la sostituzione del disco rigido e, se presente, anche del drive per CD o DVD,

    - il computer deve avere almeno una presa che consenta una connessione diretta ad altre periferiche, quali scanner e dispositivi di back-up.

    Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai suddetti requisiti.

    3. Contenuto di mercurio del monitor

    La retroilluminazione del monitor a schermo piatto non deve contenere (in media) più di 3 mg di mercurio per lampada.

    Il richiedente deve dichiarare che il prodotto è conforme ai suddetti requisiti.

    4. Rumorosità

    Il livello di rumorosità dichiarato per il computer portatile non deve superare, conformemente al paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296:

    - 48 dB(A) nella modalità "stand by",

    - 55 dB(A) in fase di accesso ad un drive.

    Il richiedente deve presentare una relazione in cui si attesti che i livelli delle emissioni acustiche sono stati misurati in conformità delle norme ISO 7779 e ISO 9296. I valori ottenuti dalla misurazione delle emissioni acustiche sia nella modalità di "stand-by" che in fase di accesso ad un drive devono essere dichiarati in detta relazione in conformità a quanto disposto nel paragrafo 3.2.5 della norma ISO 9296.

    5. Emissioni elettromagnetiche

    Il computer portatile deve essere conforme ai limiti massimi di esposizione indicati nella raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz(3).

    Il richiedente deve presentare una relazione che descriva i metodi utilizzati per misurare i livelli delle emissioni elettromagnetiche. La relazione deve dimostrare che il computer portatile è conforme ai livelli massimi di esposizione di cui alla raccomandazione 1999/519/CE.

    6. Ritiro e riciclaggio

    Il costruttore garantisce a titolo gratuito il ritiro del prodotto per aggiornarlo o riciclarlo, così come di tutte le componenti da sostituire, fatte salve quelle contaminate dagli utilizzatori (ad esempio in applicazioni mediche o nucleari). Il prodotto deve inoltre essere conforme ai requisiti specificati qui di seguito:

    a) Una persona debitamente istruita deve essere in grado, da sola, di smontare il prodotto.

    b) Il costruttore deve controllare il disassemblaggio dell'unità e redigere un rapporto in materia da mettere a disposizione di terzi su esplicita richiesta. Il rapporto deve tra l'altro confermare che:

    - i collegamenti sono facilmente individuabili e accessibili,

    - i collegamenti sono il più possibile standardizzati,

    - i collegamenti sono accessibili con strumenti comunemente reperibili,

    - le lampade della retroilluminazione dei monitor provvisti di LCD possono essere rimosse facilmente.

    c) I materiali incompatibili e pericolosi devono essere separabili.

    d) Il 90 % (in volume) dei materiali plastici e metallici della custodia e del telaio deve essere riciclabile.

    e) Le etichette eventualmente necessarie devono essere asportabili facilmente o formare un tutt'uno con il supporto.

    f) Le componenti in plastica:

    - non devono contenere piombo o cadmio aggiunti dal costruttore,

    - devono esser costituite da un polimero o da polimeri compatibili, ad eccezione del caso che può consistere di non più di due tipi di polimeri separabili,

    - non devono contenere strutture metalliche non separabili.

    g) Le parti in plastica di peso superiore ai 25 grammi:

    - non devono contenere i seguenti ritardanti di fiamma:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    - non devono contenere sostanze o preparati ritardanti di fiamma contenenti sostanze alle quali è attribuita o può essere attribuita una delle seguenti frasi di rischio: R45 (può provocare il cancro), R46 (può provocare alterazioni genetiche ereditarie), R50 (altamente tossico per gli organismi acquatici), R51 (tossico per gli organismi acquatici), R52 (nocivo per gli organismi acquatici), R53 (può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico), R60 (può ridurre la fertilità) o R61 (può provocare danni al feto), come definite nella direttiva 67/548/CEE del Consiglio(4) e successive modifiche,

    - devono presentare una marcatura permanente che identifichi il materiale, in conformità della norma ISO 11469. I materiali plastici estrusi e le fibre ottiche nei monitor a schermo piatto sono esclusi dal presente criterio.

    Nelle batterie il tenore di mercurio non deve superare lo 0,0001 %, quello di cadmio lo 0,001 % e quello di piombo lo 0,01 % del peso della batteria.

    Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce all'autorità competente che valuta la richiesta una copia della relazione sulle operazioni di disassemblaggio.

    7. Istruzioni per l'uso

    Il prodotto deve essere posto in vendita corredato di un manuale di istruzioni che informi sul suo corretto uso dal punto di vista ecologico, in particolare indicando:

    1) Raccomandazioni relative alle funzioni di gestione dell'energia, che informino tra l'altro del fatto che disattivando tali funzioni si aumenta il consumo di energia e quindi anche i costi di funzionamento;

    2) L'informazione che il consumo energetico può essere ridotto a zero disconnettendo l'alimentazione o disattivando la presa a muro;

    3) Informazioni sulla garanzia e la disponibilità dei pezzi di ricambio; se è possibile potenziare il computer o sostituire alcune componenti, devono essere accluse opportune istruzioni sulle procedure da seguire al riguardo;

    4) Informazioni circa il fatto che il prodotto è stato progettato in modo che le sue componenti siano riutilizzabili e riciclabili e che pertanto non vanno gettate;

    5) Informazioni su come il consumatore può avvalersi della garanzia di ritiro da parte del costruttore;

    6) Informazioni circa il fatto che al prodotto è stato assegnato il marchio comunitario di qualità ecologica con una breve spiegazione delle implicazioni di questo riconoscimento e con una indicazione che ulteriori informazioni possono essere reperite al sito web: http://europa.eu.int/ecolabel.

    Il richiedente dichiara che il prodotto è conforme a questi requisiti e fornisce all'autorità competente che valuta la richiesta una copia del manuale di istruzioni.

    8. Dichiarazione ambientale

    Una dichiarazione ambientale deve accompagnare il prodotto ed essere a disposizione dell'utilizzatore. Il documento deve essere conforme alle raccomandazioni del rapporto tecnico 70 dell'ECMA "Product related environmental attributes".

    9. Informazioni da indicare sul marchio di qualità ecologica

    Nel secondo riquadro del marchio deve figurare il seguente testo: "- basso consumo energetico,

    - progettato per facilitarne il riciclaggio."

    (1) ACPI: Advanced configuration and power interface = Configurazione avanzata e interfaccia con la rete di alimentazione.

    (2) Cfr. definizione della United States Environmental Protection Agency (Agenzia statunitense per la protezione dell'ambiente).

    (3) GU L 199 del 30.7.1999, pag. 59.

    (4) GU 196 del 16.8.1967, pag. 1.

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