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Document 32001D0077

2001/77/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa all'applicazione dei principi di un accordo quadro sul finanziamento di progetti nell'ambito dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

GU L 32 del 2.2.2001, p. 55–59 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 08/12/2011; abrogato da 32011R1233

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/77(1)/oj

32001D0077

2001/77/CE: Decisione del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa all'applicazione dei principi di un accordo quadro sul finanziamento di progetti nell'ambito dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

Gazzetta ufficiale n. L 032 del 02/02/2001 pag. 0055 - 0059


Decisione del Consiglio

del 22 dicembre 2000

relativa all'applicazione dei principi di un accordo quadro sul finanziamento di progetti nell'ambito dei crediti all'esportazione che beneficiano di sostegno pubblico

(2001/77/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) la Comunità è parte contraente dell'accordo, stipulato in ambito OCSE, sugli orientamenti in materia di crediti all'esportazione che beneficiano di pubblico sostegno (in prosieguo denominato "accordo");

(2) l'accordo è oggetto della decisione del Consiglio del 4 aprile 1978, che è stata prorogata dalla decisione 93/112/CEE(1), modificata da ultimo dalla decisione 97/530/CE(2); i partecipanti all'accordo hanno messo a punto un nuovo testo consolidato contenente tutti gli emendamenti dagli stessi approvati successivamente alla revisione dell'accordo alla cui applicazione ha provveduto la decisione 93/112/CE;

(3) i partecipanti all'accordo hanno stabilito che è necessario integrare gli orientamenti contenuti nello stesso, introducendo principi che consentano una certa flessibilità, per tener conto delle peculiarità delle operazioni di finanziamento di progetti;

(4) i partecipanti all'accordo intendono evitare che la flessibilità attenui il rigore degli orientamenti in questione, che hanno dato risultati molto positivi nella limitazione dell'intervento pubblico in materia di crediti all'esportazione;

(5) i partecipanti all'accordo hanno convenuto nuovi principi per la fornitura di sostegno pubblico ad operazioni di finanziamento di progetti;

(6) i nuovi principi relativi alle operazioni di finanziamento di progetti devono essere applicati durante un periodo di prova di tre anni;

(7) l'accordo continua ad essere applicato salvo nei casi in cui i nuovi principi stabiliscano che è consentito applicare la flessibilità alle operazioni di finanziamento di progetti;

(8) i partecipanti all'accordo devono decidere, al termine del periodo di prova, se continuare ad applicare i nuovi principi alle operazioni di finanziamento di progetti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I principi contenuti nell'accordo quadro di cui all'allegato si applicano nella Comunità.

Articolo 2

I principi di cui all'articolo 1 si applicano alle operazioni di finanziamento di progetti nel corso di un periodo di prova.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2000.

Per il Consiglio

C. Pierret

Il Presidente

(1) GU L 44 del 22.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 77.

ALLEGATO

PRINCIPI DI UN ACCORDO QUADRO SUL FINANZIAMENTO DEI PROGETTI

1. Data di inizio del credito: nessun cambiamento rispetto alla definizione dell'accordo in vigore e nessuna flessibilità per quanto riguarda l'interpretazione.

2. Descrizione/Criteri: vedi Appendice A.

3. Trasparenza/Procedure di notifica: vedi Appendice B (in allegato).

4. Capitalizzazione degli interessi: capitalizzazione degli interessi maturati precedentemente al collaudo del progetto, subordinata a notifica preventiva; non è permessa la capitalizzazione degli interessi maturati successivamente.

5. Periodo di prova/Monitoraggio e riesame:

- la flessibilità per le operazioni di finanziamento dei progetti si applicherà per un periodo di prova di 3 anni;

- dopo 2 anni, si riesamineranno le disposizioni flessibili, e i partecipanti valuteranno quindi le esperienze maturate. Al termine del periodo di prova le disposizioni flessibili saranno abrogate a meno che i partecipanti concordino

- di prorogare il periodo di prova, con i miglioramenti e/o le modifiche eventualmente necessari, oppure

- di confermare la flessibilità negli orientamenti dell'accordo, con i miglioramenti e/o le modifiche eventualmente necessari;

- tuttavia, se dopo due anni almeno sette partecipanti concordano che una proroga appare giustificata, il periodo di prova continua per un altro anno;

- qualora il periodo di prova non sia prorogato, i partecipanti si attengono alle norme dell'accordo relative alla validità dei crediti all'esportazione; e

- il Segretariato sovrintende alle notifiche e all'impiego della flessibilità nelle operazioni relative al finanziamento dei progetti e presenta periodiche relazioni al riguardo.

6. Prima rata del rimborso, piano di rimborso e termine ultimo per il rimborso:

- caso per caso, si offrono le seguenti opzioni di flessibilità:

1. in relazione alla scadenza del primo rimborso in conto capitale, al piano di rimborso e al termine ultimo per il rimborso, a condizione che la vita media del prestito(1) sovvenzionato non superi i 5 anni e 3 mesi; oppure

2. in relazione alla scadenza del primo rimborso in conto capitale, al piano di rimborso e al termine ultimo per il rimborso, a condizione che la vita media del prestito sovvenzionato non superi i 7 anni e 3 mesi, e a condizione che la data del primo rimborso in conto capitale sia entro due anni dalla data d'inizio del credito. Tale opzione è soggetta a un termine ultimo per il rimborso di 14 anni.

- Per quanto riguarda le opzioni 1 e 2, non si prevede che i partecipanti concordino un rimborso unico in conto capitale in rate superiori al 25 per cento.

- Per quanto riguarda i "Paesi OCSE ad alto reddito" (come definiti dalla Banca Mondiale), in base all'articolo 22 dell'accordo(2), l'opzione 1 si applica solo a condizione che le agenzie per i crediti all'esportazione forniscano un sostegno ufficiale sulla base di un cofinanziamento con istituzioni finanziarie, siano un partner di minoranza e sia loro riconosciuto lo stesso trattamento almeno per una parte significativa della vita del credito.

7. Premi:

- a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo quadro, il premio sarà addebitato sulla base dei sistemi attuali perfezionati per renderli compatibili con il concetto di vita media ponderata elaborato dal Gruppo di lavoro di esperti in materia di premi e condizioni connesse;

- a decorrere dal 1o aprile 1999, i premi saranno addebitati in base al Pacchetto di Knaepen.

8. Tassi di interesse:

- per termini di rimborso fino a 12 anni compresi, si applica il normale regime TICR (tasso d'interesse commerciale di riferimento); e

- per termini di rimborso superiori a 12 anni e fino a 14 anni, si applica un'addizionale di 20 punti base sul TICR per tutte le divise; il livello dell'addizionale viene riesaminato al termine del periodo di prova.

9. Attuazione:

L'accordo quadro entra in vigore il 1o settembre 1998, sarà formulato in una lingua compatibile con l'accordo e pubblicato come documento TD/CONSENSUS.

(1) Il concetto di vita media del prestito si basa sul tempo impiegato per rimborsare metà del capitale prestato. Tale concetto si basa unicamente sulla scadenza di rimborso del prestito, escludendo il periodo che intercorre tra la disponibilità e l'utilizzazione dei fondi.

(2) Ai fini dell'accordo quadro sul finanziamento dei progetti, la Corea è esclusa dall'elenco dei "Paesi OCSE ad alto reddito" fino al 31 marzo 2002.

Appendice A

Descrizione e criteri

1. Il rispetto di una descrizione generale e dei criteri essenziali per le operazioni di finanziamento dei progetti potrebbe essere, unitamente ad adeguate procedure di trasparenza, un modo per delimitare l'eventuale introduzione di una flessibilità nell'accordo per includervi anche le operazioni di finanziamento dei progetti. I criteri essenziali dovrebbero agevolare la decisione sull'opportunità di concedere la flessibilità caso per caso.

2. L'impostazione qui di seguito proposta combina una descrizione generale delle operazioni di finanziamento dei progetti con i criteri essenziali e i criteri indicativi. In base alla proposta, se i casi esaminati risultassero conformi alla descrizione generale e tutti i criteri essenziali fossero rispettati, i partecipanti potrebbero valutare l'opportunità di applicare l'accordo flessibile. Si parte dall'idea che i criteri essenziali siano soddisfatti; qualora un criterio non lo sia, se ne dovrebbe fornire una giustificazione. L'uso di tale flessibilità richiederebbe una notifica preventiva della specifica operazione a tutti i partecipanti, corredata dell'opportuna "spiegazione" (cfr. il punto 2 dell'appendice B).

Descrizione generale

Un finanziamento di una determinata unità economica in cui un prestatore giudica che i flussi di cassa e i proventi di tale unità economica costituiscano la fonte dei fondi richiesti per il rimborso del prestito e che le attività dell'unità economica costituiscano una garanzia del prestito.

Criteri essenziali

- Finanziamento di operazioni di esportazione con una società responsabile del progetto giuridicamente ed economicamente indipendente, quale una società appositamente costituita, per quanto riguarda i progetti di investimento in nuove aree, in grado di generare entrate proprie.

- Adeguata ripartizione dei rischi tra i partner coinvolti nel progetto, ad esempio azionisti privati o solidi azionisti pubblici, esportatori, creditori, utilizzatori, anche in termini di capitali adeguati.

- Il flusso di cassa generato dal progetto dev'essere sufficiente, per tutto il periodo di rimborso, a coprire le spese operative e il servizio del debito per i finanziamenti da terzi.

- Le spese operative e il servizio del debito devono essere detratti in via prioritaria dai proventi del progetto.

- Esclusione di garanzie governative per i pagamenti relativi al progetto (ad eccezione delle garanzie di buona esecuzione, per esempio a favore degli utilizzatori).

- Titoli basati sulle attività per i proventi e le attività del progetto, quali cessioni, costituzioni in pegno, conti ricavi.

- Ricorso limitato o nullo agli sponsor degli azionisti/sponsor privati del progetto dopo il suo completamento.

Criteri illustrativi

- Proventi in valuta forte; in caso di entrate in valuta locale, si possono richiedere ulteriori garanzie.

Appendice B

Procedure di notifica

1. Prima di rilasciare qualsiasi impegno in base al quale si intende concedere la flessibilità in base all'accordo quadro proposto, i partecipanti sono tenuti a darne notifica con un preavviso di 20 giorni di calendario.

2. Tale procedura dovrebbe chiamarsi "Eccezioni consentite: Notifica preventiva con spiegazione." Il partecipante che procede alla notifica dovrebbe fornire le informazioni richieste mediante il Modulo tipo di notifica, a norma dell'allegato IV dell'accordo, integrate dalle seguenti informazioni accessorie:

- descrizione più particolareggiata del progetto;

- conferma della conformità alla descrizione generale e ai criteri essenziali (ed eventuali osservazioni sui criteri illustrativi);

- giustificazione esauriente del motivo che rende necessarie condizioni più flessibili;

- data del primo rimborso in conto capitale in relazione alla data d'inizio del credito, accompagnata da una spiegazione dei metodi di calcolo utilizzati;

- ai fini della notifica dell'andamento previsto dei flussi di cassa, si utilizzerà questo modello:

Il periodo di costruzione è di ... anni, il periodo di rimborso è di ... anni, e la durata totale è quindi di ... anni. Il piano di rimborso è [anticipato], [ritardato], [variabile], [sostanzialmente uniforme], [altro, specificare], in quanto a metà del periodo di rimborso sarà stato rimborsato il ... per cento del capitale, e ha una vita media di ... anni.

- informazioni sul tasso d'interesse applicato e sull'addizionale rispetto al TICR applicato qualora si scelga l'opzione 2 nel punto 6 dell'allegato;

- informazioni sulle eventuali addizionali sul premio; e

- indicazione dell'eventuale capitalizzazione degli interessi maturati prima del collaudo del progetto.

3. Dovrebbe essere inteso che, anche se gli altri partecipanti hanno il diritto di chiedere ulteriori informazioni al partecipante notificatore sulla giustificazione e sulla base del sostegno proposto, scaduto il periodo di 20 giorni il partecipante notificatore sia libero di rilasciare o meno un impegno. Il partecipante notificatore dovrebbe rispondere senza indugio a qualsiasi domanda, sia pure entro i limiti della riservatezza commerciale. Ove possibile, i partecipanti forniranno ulteriori informazioni sul flusso di cassa dei progetti successivamente alla chiusura dei conti.

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