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Document 32000R2909

    Regolamento (CE) n. 2909/2000 della Commissione, del 29 dicembre 2000, relativo alla gestione contabile delle immobilizzazioni non finanziarie delle Comunità europee

    GU L 336 del 30.12.2000, p. 75–81 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004; abrogato da 32005R0643

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/2909/oj

    32000R2909

    Regolamento (CE) n. 2909/2000 della Commissione, del 29 dicembre 2000, relativo alla gestione contabile delle immobilizzazioni non finanziarie delle Comunità europee

    Gazzetta ufficiale n. L 336 del 30/12/2000 pag. 0075 - 0081


    Regolamento (CE) n. 2909/2000 della Commissione

    del 29 dicembre 2000

    relativo alla gestione contabile delle immobilizzazioni non finanziarie delle Comunità europee

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento finanziario del 21 dicembre 1977, applicabile al bilancio generale delle Comunità europee(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE, CECA, Euratom) n. 2673/1999 del Consiglio(2), in particolare gli articoli da 65 a 72,

    visto il regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93 della Commissione, del 9 dicembre 1993, che stabilisce le modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977(3), modificato da ultimo dalla decisione 2000/716/CE(4), in particolare l'articolo 21,

    previa consultazione dei contabili del Parlamento europeo, del Consiglio, della Corte di giustizia, della Corte dei conti, del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Mediatore,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    TITOLO I

    CAMPO D'APPLICAZIONE

    Articolo 1

    Campo d'applicazione materiale

    1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle operazioni contabili relative alle immobilizzazioni materiali e immateriali che fanno parte del patrimonio delle Comunità.

    2. Fanno parte del patrimonio e devono essere iscritte nel bilancio delle Comunità tutte le immobilizzazioni materiali e immateriali che, destinate a servire durevolmente all'attività delle Comunità, ai sensi degli articoli 65 del regolamento finanziario e 130 del regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 3418/93, devono essere iscritte nell'inventario.

    Articolo 2

    Campo d'applicazione istituzionale

    1. Le disposizioni del presente regolamento devono essere applicate dai contabili di tutte le istituzioni.

    2. Le istituzioni sono quelle di cui all'articolo 12 del regolamento finanziario.

    TITOLO II

    STRUTTURA DEL BILANCIO

    Articolo 3

    Struttura del bilancio finanziario

    Le immobilizzazioni considerate dal presente regolamento sono riprese all'attivo del bilancio finanziario, alla rubrica "Attivo immobilizzato", nel modo seguente:

    - Immobilizzazioni immateriali,

    - Immobilizzazioni materiali:

    - Terreni e fabbricati,

    - Impianti, macchine e attrezzature,

    - Mobilio e parco autoveicoli,

    - Materiale informatico,

    - Locazione finanziaria e altri diritti simili,

    - Altre immobilizzazioni materiali,

    - Immobilizzazioni materiali in corso, anticipi e acconti versati su immobilizzazioni materiali.

    TITOLO III

    DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE VARIE VOCI DEL BILANCIO

    Capitolo 1

    Disposizioni generali

    Articolo 4

    Locazione finanziaria e altri diritti assimilati

    1. La classificazione dei beni oggetto di contratti di locazione, in quanto facenti parte dell'attivo immobilizzato ai sensi del presente regolamento, è basata sul grado di trasferimento al locatore o al locatario dei rischi e dei vantaggi inerenti alla proprietà di un attivo locato e dipende dall'oggetto della transazione piuttosto che della forma del contratto.

    2. Un contratto di locazione è classificato come contratto di locazione finanziaria e altri diritti assimilati ai sensi del presente regolamento se i rischi e vantaggi inerenti alla proprietà del bene sono sostanzialmente trasferiti al locatario.

    3. I rischi includono le eventuali perdite risultanti dal sottoutilizzo delle capacità o dall'obsolescenza nonché dalle variazioni della redditività dovute all'evoluzione della congiuntura economica. I vantaggi possono consistere nella prospettiva di uno sfruttamento redditizio sul periodo di vitalità economica dell'attivo e di un guadagno risultante da un apprezzamento di valore o dalla realizzazione di un valore residuo.

    4. I beni sotto contratto di locazione finanziaria, i cui rischi e vantaggi inerenti alla proprietà del bene non sono sostanzialmente trasferiti al locatore, e i beni in locazione a più di 5 anni devono essere iscritti nell'allegato agli stati finanziari, al capitolo impegni fuori bilancio.

    Articolo 5

    Beni accessori ad un bene principale

    I beni inseparabili o vincolati in perpetuo ad un altro bene mobile o immobile aumentano il valore o la durata d'utilizzo del bene principale al quale sono associati.

    Articolo 6

    Beni che costituiscono un insieme

    I singoli elementi di un'attrezzatura o di un impianto tecnico sono beni costitutivi di un insieme quando possono funzionare soltanto se uniti a questo. In tal caso, questi beni saranno considerati come un bene unico.

    Capitolo 2

    Disposizioni specifiche

    Articolo 7

    Terreni e fabbricati

    1. Nella voce "Terreni e fabbricati" si devono indicare i diritti immobiliari e gli altri diritti assimilati, quali definiti dalla legislazione nazionale del paese in cui è situato il bene.

    Sono considerati terreni:

    - i terreni non edificati,

    - i terreni attrezzati,

    - i terreni edificati.

    2. Sono considerati fabbricati:

    - gli edifici di cui le istituzioni hanno la piena proprietà,

    - gli edifici di cui le istituzioni condividono la proprietà con altri coproprietari,

    - i beni immobili per destinazione ai sensi del paragrafo 3.

    3. Costituisce un immobile per destinazione, qualsiasi bene mobile vincolato in modo permanente e indissociabile ad un edificio quale definito al primo e secondo trattino del paragrafo 2.

    Articolo 8

    Impianti, macchine e attrezzature

    Gli impianti e macchine comprendono gli impianti diversi, tutti gli oggetti, strumenti e macchine necessari al funzionamento delle attività scientifiche, tecniche o amministrative. Le attrezzature comprendono tutti gli strumenti e attrezzi il cui utilizzo, unitamente ad un materiale, specializza tale materiale per un uso determinato.

    Articolo 9

    Mobilio e parco autoveicoli

    Il mobilio comprende i beni mobili, quali tavoli, sedie, armadi ed elementi da ufficio.

    II parco autoveicoli comprende i veicoli di qualsiasi natura.

    Articolo 10

    Materiale informatico

    La voce "Materiale informatico" comprende gli impianti specifici, macchine e strumenti ("hardware") il cui utilizzo richiede applicazioni informatiche ("software") ed è destinato al trattamento dell'informazione.

    Articolo 11

    Immobilizzazioni materiali in corso

    Sono considerate immobilizzazioni materiali in corso le immobilizzazioni materiali non terminate alla data di chiusura dei conti. Un'immobilizzazione è considerata terminata al momento della sua messa in servizio.

    Articolo 12

    Immobilizzazioni immateriali

    1. Sono considerati immobilizzazioni immateriali gli attivi non monetari, identificabili, senza sostanza fisica.

    Sono ripresi all'attivo del bilancio se sono sotto il controllo dell'istituzione e generano vantaggi economici futuri a favore delle Comunità europee.

    2. I software informatici, coperti da una licenza di sito o da un contratto per grandi clienti, oggetto d'acquisizione, sono considerati immobilizzazioni immateriali.

    I software informatici sviluppati dalle istituzioni non costituiscono immobilizzazioni immateriali.

    Articolo 13

    Altre immobilizzazioni materiali e immateriali

    Sono considerate "altre immobilizzazioni materiali" le immobilizzazioni materiali ai sensi degli articoli da 7 a 11 che non rientrano nelle precedenti categorie, quali scaffali smontabili, pareti divisorie, falsi pavimenti, falsi soffitti e cablaggio. Sono considerate "altre immobilizzazioni immateriali" le immobilizzazioni immateriali ai sensi dell'articolo 12 che non rientrano nella categoria precedente (software informatici).

    Articolo 14

    Anticipi e acconti versati su acquisizioni delle immobilizzazioni

    Sono considerati "anticipi" e "acconti" le somme versate prima dell'inizio dell'esecuzione di qualsiasi ordinativo, nonché quelle versate a seguito di un giustificativo d'esecuzione parziale del contratto o dell'ordinativo.

    TITOLO IV

    REGOLE DI VALUTAZIONE

    Capitolo 1

    Disposizioni generali

    Articolo 15

    Valutazione

    1. Gli elementi dell'attivo immobilizzato devono essere valutati al prezzo di acquisizione, ad eccezione dei beni prodotti dalle Comunità europee che saranno valutati al costo di produzione, fatti salvi i paragrafi seguenti.

    2. Il prezzo d'acquisizione o il costo di produzione degli elementi dell'attivo immobilizzato la cui utilizzazione è limitata nel tempo, deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione.

    3. Gli elementi dell'attivo immobilizzato, la cui utilizzazione sia o no limitata nel tempo, devono essere oggetto di rettifiche di valore per dare a tali elementi il valore inferiore che deve essere ad essi attribuito alla data di chiusura del bilancio, se si prevede che il deprezzamento sia duraturo.

    Il valore inferiore non può essere mantenuto se sono venuti meno i motivi che hanno originato le rettifiche di valore.

    4. Gli elementi dell'attivo immobilizzato devono essere rivalutati quando una perizia indipendente stabilisca che il valore dei beni supera il valore contabile. Questa valutazione deve essere permanente.

    Articolo 16

    Valore contabile

    Il valore contabile di un bene immobilizzato è uguale al prezzo d'acquisizione o al costo di produzione, corretti dalle rivalutazioni, ammortamenti e deprezzamenti permanenti.

    Articolo 17

    Utilizzazione dell'euro

    1. Gli elementi dell'attivo immobilizzato sono espressi in euro.

    2. Quando il prezzo d'acquisizione è pagato in una valuta diversa dall'euro, tale prezzo è convertito in euro al corso in vigore alla data d'acquisizione.

    3. La data d'acquisizione o data di registrazione corrispondente alla data del trasferimento del bene ai rischi delle Comunità europee, data che corrisponde generalmente all'accettazione della consegna del bene e al ricevimento della fattura; alla chiusura dell'esercizio, le eventuali differenze tra fatturazione, consegna e trasferimento di proprietà vengono regolarizzate.

    Articolo 18

    Prezzo d'acquisizione - beni acquisiti a titolo oneroso

    1. Il prezzo d'acquisizione si ottiene aggiungendo al prezzo d'acquisto le spese accessorie e le spese d'acquisizione.

    2. Le spese accessorie comprendono il costo del trasporto del bene fino al luogo d'installazione iniziale e il costo d'installazione, di montaggio e di perizia sul buon funzionamento del bene, salvo se sono stati fatturati forfettariamente e separatamente. Le spese accessorie comprendono anche le spese per i miglioramenti che hanno per effetto di aumentare la durata di vita e/o le prestazioni del bene immobilizzato.

    3. Le spese d'acquisizione comprendono gli onorari d'architetto per la costruzione e le sistemazioni di tutti o parte dei beni immobili.

    4. Non sono elementi del prezzo d'acquisizione le seguenti spese:

    a) l'IVA e le tasse recuperabili presso le autorità pubbliche in applicazione del protocollo sui privilegi e le immunità o di altri accordi analoghi (convenzione di Vienna, accordi di sede, ecc.);

    b) le spese di trasporto pagate successivamente al trasporto del bene al luogo dell'installazione iniziale;

    c) le spese di mantenimento, di manutenzione, i diritti di mutazione, gli onorari diversi da quelli degli architetti, le commissioni, le spese di atti, le spese di garanzia e d'estensione della garanzia;

    d) gli interessi sui prestiti contratti per finanziare il bene.

    Articolo 19

    Beni acquisiti a titolo gratuito

    1. I beni acquisiti a titolo gratuito sono valutati al loro valore commerciale. Tuttavia, le opere d'arte sono valutate al loro valore assicurato o di perizia o, in mancanza di questi, ad un importo simbolico.

    2. Il valore commerciale corrisponde al prezzo che un eventuale acquirente sarebbe disposto a pagare per un bene, tenendo conto dello stato, dell'ubicazione e nell'ipotesi della continuità di utilizzazione.

    3. Qualora non fosse possibile stabilire il valore commerciale di un bene, si prenderà in considerazione il valore d'inventario di un bene simile.

    Articolo 20

    Costo di produzione

    1. I beni prodotti dalle Comunità sono valutati al loro costo di produzione.

    2. Il costo di produzione si ottiene aggiungendo al prezzo d'acquisizione delle materie prime e di consumo i costi direttamente imputabili al prodotto considerato.

    3. Una congrua parte dei costi soltanto indirettamente imputabili al prodotto considerato è aggiunta al costo di produzione se tali costi si riferiscono al periodo di fabbricazione.

    Capitolo 2

    Disposizioni particolari

    Articolo 21

    Locazione finanziaria

    1. I beni che sono oggetto di contratti di locazione finanziaria sono valutati alla data dell'entrata in vigore del contratto di locazione, al valore inferiore tra i due seguenti:

    - il valore commerciale del bene,

    - il valore attualizzato dei pagamenti minimi esigibili.

    2. I pagamenti minimi esigibili corrispondono al totale dei pagamenti (in particolare gli affitti e, se necessario, il valore d'esercizio dell'opzione d'acquisto) che l'istituzione è obbligata ad eseguire per la durata del contratto, escluse le spese di gestione e le tasse.

    3. Il tasso d'interesse da utilizzare per calcolare il valore attualizzato dei pagamenti di cui al paragrafo 2 è quello indicato nel contratto. In mancanza di menzione espressa, occorre calcolare il tasso di sconto implicito nel contratto.

    Articolo 22

    Software informatici

    1. Il prezzo d'acquisto dei software informatici coperti da una licenza di sito che comporta per l'istituzione l'obbligo di pagare un importo forfettario indipendentemente dal numero degli utenti, corrisponde al compenso versato per il conseguimento di questo diritto.

    2. Il prezzo d'acquisto dei software informatici coperti da un contratto per grandi clienti che comporta per l'istituzione l'obbligo di pagare un canone per utente, corrisponde al totale del prezzo pagato per ogni utente.

    3. Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 12, per ottenere il prezzo d'acquisizione occorre aggiungere al prezzo d'acquisto:

    a) le spese accessorie legate direttamente o indirettamente all'acquisizione, sostenute per la preparazione del software preliminarmente alla sua messa in servizio;

    b) le spese di miglioramento dei software esistenti costituiscono immobilizzazione se hanno per effetto di aumentare la durata di vita o le prestazioni di questi software.

    4. Non sono inclusi nel prezzo d'acquisizione:

    a) le spese di introduzione di dati sostenute dopo l'avviamento dell'utilizzazione;

    b) le spese di manutenzione.

    Articolo 23

    Acconti e anticipi

    Gli acconti e gli anticipi sono valutati al loro valore nominale.

    Articolo 24

    Terreni e fabbricati

    Un terreno o un fabbricato oggetto di cessione sottoposta a condizioni risolutive non deve essere valutato.

    Capitolo 3

    Sostituzione di un bene con un altro e miglioramenti

    Articolo 25

    Sostituzione

    Quando un nuovo bene è acquisito sia semplicemente in cambio di un vecchio bene, sia in parte in cambio di un vecchio bene e in parte contro pagamento, il vecchio bene è cancellato dal bilancio e il nuovo bene è iscritto nel bilancio al suo valore commerciale, stabilito secondo le disposizioni dell'articolo 19.

    Articolo 26

    Miglioramenti

    I miglioramenti apportati ai beni iscritti nel bilancio aumentano il valore contabile di questi beni. La valutazione dei miglioramenti è realizzata secondo le disposizioni dei capitoli 1 e 2 del presente titolo.

    Capitolo 4

    Ammortamenti

    Articolo 27

    Definizione

    1. L'ammortamento è la stima contabile del deprezzamento durevole e, normalmente, irreversibile subito dalle immobilizzazioni e che deriva in particolare dall'uso nel tempo o dall'evoluzione tecnologica. Consiste nel frazionare il valore del bene sulla durata probabile di vita dell'immobilizzazione, secondo un piano prestabilito.

    2. L'ammortamento si constata a partire dall'anno di messa in servizio del bene e si calcola per anno intero, indipendentemente dal momento dell'anno in cui viene messo in servizio.

    3. Quando la durata d'utilizzazione effettiva di un bene è superiore al suo periodo d'ammortamento, il bene rimane iscritto nel bilancio, al termine del periodo d'ammortamento, con un ammortamento corrispondente al 100 % del suo valore contabile.

    Articolo 28

    Beni ammortizzabili

    1. Tutti i beni iscritti nel bilancio, ad eccezione dei terreni, delle immobilizzazioni in corso, degli anticipi e acconti versati, quali definiti all'articolo 14 del presente regolamento, e delle opere d'arte, di cui all'articolo 19, sono soggetti ad ammortamento. Quest'ultimo è specifico dell'elemento di attivo al quale si riferisce.

    2. Gli elementi di attivo le cui caratteristiche tecniche o giuridiche sono identiche o simili possono tuttavia essere oggetto di un ammortamento globale.

    Articolo 29

    Norme e metodo d'ammortamento

    1. Il contabile della Commissione è responsabile della fissazione delle norme e dei tassi d'ammortamento, nonché dello stabilimento degli altri criteri o modalità d'applicazione dei principi d'ammortamento dei beni assegnati alle istituzioni.

    2. Il metodo d'ammortamento applicato è l'ammortamento lineare, salvo eccezioni fissate dal contabile della Commissione.

    Articolo 30

    Tasso d'ammortamento

    1. I tassi d'ammortamento applicabili figurano nell'allegato I, fatti salvi gli ulteriori adattamenti che il contabile della Commissione potrà stabilire in applicazione dell'articolo 29, paragrafo 1.

    2. Per alcune tipologie di beni delle delegazioni situate nei paesi terzi (compresi gli alloggi), possono essere fissati dal contabile della Commissione dei tassi speciali.

    Articolo 31

    Ammortamento dei beni rivalutati

    Quando un'immobilizzazione è stata oggetto di una rivalutazione ai sensi dell'articolo 15, l'ammortamento dei beni rivalutati continua per il periodo residuo d'utilizzazione, in base al valore rivalutato.

    Articolo 32

    Beni di sostituzione e miglioramenti

    1. In caso di sostituzione di un bene con un altro, il calcolo dell'ammortamento tiene conto del valore del nuovo bene, fissato secondo le norme definite all'articolo 25, e della data di messa in servizio del nuovo bene.

    2. Quando un'immobilizzazione è stata oggetto di miglioramenti, l'ammortamento dei beni migliorati continua per il periodo residuo d'utilizzazione tenendo conto del nuovo valore.

    Capitolo 5

    Uscita dal patrimonio

    Articolo 33

    Uscita dal patrimonio

    Quando un bene esce dal patrimonio delle Comunità per vendita, ripresa a titolo oneroso da parte di un terzo, scarto, cessione a titolo gratuito, distruzione, perdita, furto o qualsiasi altra causa, il suo valore e i suoi ammortamenti cumulati non sono più ripresi nel bilancio finanziario.

    TITOLO V

    CONTABILIZZAZIONE

    Articolo 34

    Entrata nel patrimonio

    1. I beni acquisiti a titolo oneroso sono registrati nell'attivo del bilancio alla rubrica "Immobilizzazioni" per l'importo del prezzo d'acquisizione, in contropartita di una diminuzione degli averi finanziari.

    2. I beni acquisiti a titolo gratuito sono sia addebitati, al valore commerciale, alle "Immobilizzazioni" che accreditati ai "Capitali propri".

    3. I beni prodotti dalle Comunità sono iscritti all'attivo del bilancio alla rubrica "Immobilizzazioni" per l'importo del costo di produzione e accreditati alla voce del conto profitti e perdite "risultato degli adeguamenti - produzione immobilizzata".

    Articolo 35

    Locazione finanziaria

    Il valore dei beni che sono oggetto di un contratto di locazione finanziaria e che è calcolato secondo le norme definite all'articolo 21, è contabilizzato da un lato all'attivo, alla rubrica "Immobilizzazioni", e dall'altro al passivo, alla rubrica "Capitali propri" per la parte pagata e alle rubriche "Debiti a breve termine" e "Debiti a lungo termine" per la parte non ancora pagata.

    Articolo 36

    Rettifiche di valore

    1. Ai fini della presentazione nel bilancio, le rettifiche di valore ai sensi dell'articolo 15 effettuate a seguito di ammortamenti, deprezzamenti e rivalutazioni, sono incorporate direttamente agli elementi dell'attivo immobilizzato.

    2. Il piano contabile prevede conti destinati a contabilizzare separatamente gli ammortamenti, i deprezzamenti e le rivalutazioni.

    3. L'ammontare delle dotazioni per gli ammortamenti e i deprezzamenti è addebitato al conto profitti e perdite "risultato degli adeguamenti - ammortamenti/riduzione di valori".

    4. L'importo corrispondente alle rivalutazioni è ripreso alla voce del passivo "Riserva di rivalutazione".

    Articolo 37

    Uscita dal patrimonio

    Quando un bene esce dal patrimonio delle Comunità per una delle cause indicate all'articolo 33, la differenza (positiva o negativa) tra il suo valore contabile e l'importo ottenuto all'atto dell'uscita è iscritta nel conto profitti e perdite, alla rubrica "risultato degli adeguamenti uscita dalle immobilizzazioni".

    TITOLO VI

    SISTEMI DI GESTIONE

    Articolo 38

    Sistemi di gestione

    I sistemi di gestione dei beni che fanno parte del patrimonio delle Comunità devono essere in grado di fornire tutti gli elementi necessari all'identificazione di ciascun bene. Inoltre, i sistemi devono permettere di procedere agli inventari periodici di verifica delle registrazioni contabili, al calcolo dell'ammortamento e ai saldi dei conti di bilancio.

    TITOLO VII

    DISPOSIZIONI E DEROGHE FINALI

    Articolo 39

    Adattamenti

    La Commissione può procedere agli adattamenti del presente regolamento che potrebbero derivare automaticamente dalle modifiche del regolamento finanziario o del regolamento (Euratom, CECA,CE) n. 3418/93.

    Articolo 40

    Conformità

    Il contabile di ogni istituzione vigila affinché tutte le regolamentazioni d'ordine interno riguardanti la gestione degli inventari siano conformi al presente regolamento.

    Articolo 41

    Abrogazione

    È abrogata qualsiasi regolamentazione che fosse in contraddizione con il presente regolamento, in particolare gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 27, 28, 29, 55, 56, 57, del regolamento d'inventario e di gestione del patrimonio della Commissione, approvato con procedura scritta il 22 gennaio 1997.

    Articolo 2

    Deroghe

    In deroga all'articolo 18, i fabbricati acquisiti prima del 1981 sono iscritti utilizzando il tasso di conversione dell'ecu del gennaio 1981.

    Articolo 43

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2000.

    Per la Commissione

    Michaele Schreyer

    Membro della Commissione

    (1) GU L 356 del 31.12.1977, pag. 1.

    (2) GU L 326 del 18.12.1999, pag. 1.

    (3) GU L 315 del 16.12.1993, pag. 1.

    (4) GU L 290 del 17.11.2000, pag. 52.

    ALLEGATO

    Tabella dei tassi d'ammortamento

    >SPAZIO PER TABELLA>

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