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Document 32000R1880

    Regolamento (CE) n. 1880/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che proroga la validità del regolamento (CE) n. 443/97 del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia

    GU L 227 del 7.9.2000, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1880/oj

    32000R1880

    Regolamento (CE) n. 1880/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che proroga la validità del regolamento (CE) n. 443/97 del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia

    Gazzetta ufficiale n. L 227 del 07/09/2000 pag. 0001 - 0002


    Regolamento (CE) n. 1880/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio

    del 17 luglio 2000

    che proroga la validità del regolamento (CE) n. 443/97 del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione(1),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(2),

    considerando quanto segue:

    (1) Il regolamento (CE) n. 443/97 del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia(3), è scaduto il 31 dicembre 1999.

    (2) È opportuno prorogare la validità del regolamento al 31 dicembre 2000 e adeguare, nel contempo, la dotazione finanziaria di massima e il relativo periodo di cui all'articolo 6, paragrafo 1 di detto regolamento (CE) n. 443/97.

    (3) La proroga del regolamento (CE) n. 443/97 è subordinata alla presentazione, da parte della Commissione, delle relazioni annuali al Parlamento europeo e al Consiglio ivi previste.

    (4) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 443/97 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(4),

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 443/97 è modificato come segue:

    1) L'articolo 6, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

    "1. Il finanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 riguarda un periodo di cinque anni (1996-2000).

    La dotazione finanziaria di massima per l'attuazione del presente programma per il periodo 1996-2000 è di EUR 280 milioni.

    Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie."

    2) L'articolo 10, paragrafo 2 è sostituito dai paragrafi seguenti:

    "2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(5), tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

    Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese.

    3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

    3) È inserito l'articolo seguente:

    "Articolo 13 bis

    La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio almeno quattro mesi prima della scadenza del presente regolamento una relazione di valutazione complessiva per valutare la gestione del programma identificando i punti di forza e di debolezza e facendo raccomandazioni per migliorare l'impatto del programma."

    4) Il secondo comma dell'articolo 14 è sostitutito dal seguente:"Esso si applica sino al 31 dicembre 2000."

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 2000.

    Per il Parlamento europeo

    La Presidente

    N. Fontaine

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. Glavany

    (1) GU C 21 E del 25.1.2000, pag. 65.

    (2) Parere del Parlamento europeo del 4 maggio 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 29 giugno 2000.

    (3) GU L 68 dell'8.3.1997, pag. 1.

    (4) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

    (5) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

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