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Document 32000L0024

    Direttiva 2000/24/CE della Commissione, del 28 aprile 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

    GU L 107 del 4.5.2000, p. 28–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2008; abrog. impl. da 32005R0396

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2000/24/oj

    32000L0024

    Direttiva 2000/24/CE della Commissione, del 28 aprile 2000, recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

    Gazzetta ufficiale n. L 107 del 04/05/2000 pag. 0028 - 0037


    Direttiva 2000/24/CE della Commissione

    del 28 aprile 2000

    recante modifica degli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio, che fissano le quantità massime di residui di antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali, sui e nei prodotti alimentari di origine animale e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/41/CE(2), in particolare l'articolo 5,

    vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali(3), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/71/CE della Commissione(4), in particolare l'articolo 10,

    vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale(5), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/71/CE, in particolare l'articolo 10,

    vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(6), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/71/CE, in particolare l'articolo 7,

    considerando quanto segue:

    (1) Per quanto riguarda i cereali e i prodotti di origine vegetale, inclusi gli ortofrutticoli, le quantità massime di residui dipendono dall'uso di quantità minime di antiparassitari sufficienti per ottenere un'efficace protezione delle piante, applicate in modo tale che al contempo la quantità di residui risulti la minima possibile e accettabile dal punto di vista tossicologico, in particolare per la protezione dell'ambiente e in termini di quantità stimata assunta con la dieta alimentare. Per quanto riguarda i prodotti alimentari di origine animale, le quantità massime di residui dipendono dal consumo di cereali e di prodotti di origine vegetale trattati con antiparassitari che lasciano residui negli animali e nei prodotti di origine animale, tenendo conto anche, se del caso, delle conseguenze dirette dell'uso di medicinali veterinari.

    (2) Le quantità massime di residui sono fissate al limite inferiore di determinazione analitica nel caso in cui utilizzazioni autorizzate di prodotti fitosanitari non producono livelli rilevabili di residui di antiparassitari in o su prodotti alimentari o nel caso in cui non vi sono utilizzazioni autorizzate oppure nel caso in cui utilizzazioni autorizzate da Stati membri non sono state suffragate dai dati necessari oppure nel caso in cui utilizzazioni in paesi terzi causanti residui in o su prodotti alimentari che possono essere immessi in circolazione nel mercato comunitario non sono state suffragate da tali dati necessari.

    (3) Le quantità massime di residui di antiparassitari devono essere riesaminate periodicamente. Esse possono essere modificate per tener conto di nuovi dati al riguardo.

    (4) Aramite, barbano, clorobenzilato, clorfenson, cloroxuron, clorbenside, 1,1-dicloro-2,2-bis (4-etil-fenil-) etano e diallato non sono più autorizzati ovvero non sono più in uso nella Comunità. Con la direttiva 82/528/CEE del Consiglio(7), i residui di aramite e di clorfenson sono stati eliminati dall'allegato II della direttiva 76/895/CEE, ma da allora non sono stati inseriti negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Con la direttiva 93/58/CEE del Consiglio(8), i residui di clorbenside e di 1,1-dicloro-2,2-bis (4-etil-fenil-) etano sono stati eliminati dall'allegato II della direttiva 76/895/CEE, ma da allora non sono stati inseriti negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. È necessario includere tutti questi residui negli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE, affinché il loro uso possa essere tenuto sotto controllo ed il consumatore sia adeguatamente tutelato.

    (5) Il clorbufam ed il metoxiclor sono ancora autorizzati entro certi limiti nella Comunità. Gli usi autorizzati non dovrebbero occasionare livelli rilevabili di residui negli alimenti. Nell'allegato II della direttiva 76/895/CEE sono state fissate quantità massime di residui per tali prodotti.

    (6) Per stabilire a livello comunitario quantità massime di residui per il barbano, il clorbufam, il clorobenzilato, il cloroxuron, il diallato e il metoxiclor, occorre trasporre talune disposizioni della direttiva 76/895/CEE nelle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE. Alcune di queste disposizioni vanno modificate alla luce dell'evoluzione tecnico-scientifica e in considerazione dei mutamenti intervenuti a livello nazionale e comunitario quanto all'uso e all'autorizzazione dei suddetti prodotti.

    (7) Le quantità massime di residui comunitarie e i valori raccomandati dal Codex Alimentarius sono stabiliti e valutati in base a procedure simili. Se si eccettua il clorobenzilato, non sono state fissate quantità massime di residui in base al Codex per le sostanze attive contemplate dalla presente direttiva. Le quantità massime di residui fissate in base al Codex per il clorobenzilato sono state ritirate(9). Le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari nei paesi terzi possono prevedere l'impiego di quantità più elevate di antiparassitari o intervalli più brevi preraccolto di quelli autorizzati nella Comunità e di conseguenza possono contemplare quantità più elevate di residui. I partner commerciali della Comunità sono stati consultati in merito alle quantità fissate dalla presente direttiva, tramite l'Organizzazione mondiale del commercio e si è tenuto conto delle loro osservazioni al riguardo, osservazioni discusse in seno al comitato fitosanitario permanente. Sulla base della presentazione di dati accettabili, la Comunità esaminerà la possibilità di stabilire quantità massime di residui di tolleranza all'importazione per specifiche combinazioni antiparassitario/coltura.

    (8) Le quantità massime di residui fissate nella presente direttiva dovranno essere sottoposte a nuova valutazione nel quadro del riesame delle sostanze attive previsto nel programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari(10), modificata da ultimo dalla direttiva 1999/80/CE della Commissione(11).

    (9) La normativa comunitaria ha fissato a 20 mg/kg la quantità massima di residui di cartap nel tè in base ai dati del Codex Alimentarius. Il Comitato del Codex sui residui di antiparassitari, in occasione della 29a riunione, ha raccomandato che tutte le quantità massime di residui della sostanza attiva vengano ritirate(12).

    (10) Una descrizione poco chiara dei codici NC negli allegati I e II della direttiva 86/363/CEE ha ingenerato problemi di classificazione dei campioni ai fini della procedura di notifica di cui all'articolo 7 della direttiva 86/363/CEE.

    (11) L'uso del DDT come prodotto fitosanitario non è autorizzato nella Comunità. La direttiva 93/57/CEE del Consiglio(13) ha fissato una quantità massima di residui di DDT pari a 0,1 mg/kg nelle uova di uccelli e nei tuorli d'uovo nell'eventualità che le uova possano essere contaminate da residui di DDT ancora presenti nell'ambiente. I dati di controllo relativi al DDT nelle uova negli Stati membri della Comunità e in Norvegia indicano che questa quantità massima può essere ridotta.

    (12) La presente direttiva è conforme al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato II della direttiva 76/895/CEE è modificato nel modo seguente.

    1) Le voci "clorobenzilato", "cloroxuron" e "metoxiclor" sono soppresse.

    2) Il gruppo "barbano, clorprofam, clorbufam" è sostituito da "clorprofam".

    3) Il gruppo "diallato, triallato" è sostituito da "triallato".

    Articolo 2

    La direttiva 86/362/CEE è modificata nel modo seguente.

    Nell'allegato II, parte A, sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Articolo 3

    La direttiva 86/363/CEE è modificata nel modo seguente.

    1) Nell'allegato II, parte A, sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2) Nell'allegato II, parte B, sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    3) Nell'allegato I, il testo della colonna "Designazione delle merci" corrispondente al codice NC ex 0208 è sostituito dalla dicitura "Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di piccioni domestici, di conigli domestici e di selvaggina".

    4) Nelle tabelle dell'allegato II, parti A e B, colonna "carni", la dicitura "ex 0201" è sostituita da ">SPAZIO PER TABELLA>

    0201".

    5) Nella tabella dell'allegato II, parte A, colonna relativa alle uova di volatili e ai tuorli d'uovo, il valore di 0,1 mg/kg per il DDT è sostituito da 0,05 mg/kg.

    Articolo 4

    La direttiva 90/642/CEE è modificata nel modo seguente.

    1) Nell'allegato II sono aggiunti i seguenti residui di antiparassitari:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2) Nel testo in lingua tedesca, negli allegati I e II, gruppo "2.5(a) Salat u. ä.", il termine "Kopfsalat" è sostituito dal termine "Salat".

    3) Nel testo in lingua olandese, negli allegati I e II, gruppo "2.5(a) Sla en dergelijke", il termine "Kropsla/ijsbergsla" è sostituito dal termine "Sla".

    4) Nell'allegato II, la quantità massima di residui di Cartap nel tè (foglie e steli di Camellia sinensis essiccati, fermentati o altrimenti lavorati) è fissato a 0,1 (*) mg/kg [dove (*) indica che questa quantità si situa al limite inferiore di determinazione analitica].

    Articolo 5

    1. La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    2. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    3. Essi applicano dette disposizioni dal 1o gennaio 2001.

    4. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri adottano le modalità di tale riferimento.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2000.

    Per la Commissione

    David Byrne

    Membro della Commissione

    (1) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.

    (2) GU L 184 del 12.7.1997, pag. 33.

    (3) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

    (4) GU L 194 del 27.7.1999, pag. 36.

    (5) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

    (6) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

    (7) GU L 234 del 9.8.1982, pag. 1.

    (8) GU L 211 del 23.8.1993, pag. 6.

    (9) ALINORM 93/24A.

    (10) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

    (11) GU L 210 del 10.8.1999, pag. 13.

    (12) ALINORM 97/24A allegato II.

    (13) GU L 211 del 23.8.1993, pag. 1.

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