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Document 31999R1672

    Regolamento (CE) n. 1672/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per quanto riguarda il massimale delle colture irrigue

    GU L 199 del 30.7.1999, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1672/oj

    31999R1672

    Regolamento (CE) n. 1672/1999 del Consiglio, del 19 luglio 1999, recante deroga al regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per quanto riguarda il massimale delle colture irrigue

    Gazzetta ufficiale n. L 199 del 30/07/1999 pag. 0003 - 0003


    REGOLAMENTO (CE) N. 1672/1999 DEL CONSIGLIO

    del 19 luglio 1999

    recante deroga al regolamento (CEE) n. 1765/92 che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, per quanto riguarda il massimale delle colture irrigue

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Parlamento europeo(2),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

    considerando quanto segue:

    (1) il regolamento (CEE) n. 1765/92(4) prevede un regime di sanzioni qualora vengano superati la superficie di base e il massimale delle colture irrigue; tale regime è stato oggetto di deroghe nel corso delle precedenti campagne;

    (2) nel quadro dell'Agenda 2000, il regime di messa a riposo straordinaria, da effettuarsi in caso di superamento di una superficie di base, nonché il massimale sono abrogati, con effetto a decorrere dalla campagna 2000/2001, dal regolamento (CE) n. 1251/1999(5); pertanto, in caso di superamento di una superficie di base nella campagna 1999/2000, verrà applicata soltanto la riduzione proporzionale dei pagamenti compensativi concessi per la campagna in causa;

    (3) per motivi di coerenza con la prassi seguita nelle precedenti campagne e con l'Agenda 2000, è necessario disporre che, in caso di superamento del massimale nella campagna 1999/2000, i pagamenti compensativi saranno ridotti secondo lo stesso metodo applicato in caso di superamento di una superficie di base,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Per la campagna 1999/2000 e in deroga all'articolo 3, paragrafo 1, sesto comma del regolamento (CEE) n. 1765/92, in caso di supermento del massimale stabilito per le colture irrigue, i pagamenti compensativi al tasso "irriguo" sono ridotti, in tutti i casi, proporzionalmente alla percentuale di superamento constatata.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 19 luglio 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K. HEMILÄ

    (1) GU C 59 dell'1.3.1999, pag. 3.

    (2) GU C 219 del 30.7.1999.

    (3) GU C 169 del 16.6.1999.

    (4) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1624/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 3).

    (5) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1.

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