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Document 31999R1233

    Regolamento (CE) n. 1233/1999 della Commissione, del 15 giugno 1999, relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla produzione di carni macinate

    GU L 149 del 16.6.1999, p. 21–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/1233/oj

    31999R1233

    Regolamento (CE) n. 1233/1999 della Commissione, del 15 giugno 1999, relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla produzione di carni macinate

    Gazzetta ufficiale n. L 149 del 16/06/1999 pag. 0021 - 0025


    REGOLAMENTO (CE) N. 1233/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 15 giugno 1999

    relativo alla vendita, nell'ambito di una procedura di gara, di carni bovine detenute da taluni organismi d'intervento e destinate alla produzione di carni macinate

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1633/98(2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3,

    considerando che l'applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine ha determinato la formazione di scorte in vari Stati membri; che, per evitare un prolungamento eccessivo dell'ammasso, è opportuno mettere in vendita una parte di queste scorte mediante una procedura di gara ai fini della produzione di carni macinate;

    considerando che, per garantire un'efficace gestione dei mercati, la possibilità di vendere scorte d'intervento dev'essere estesa ai produttori di carni macinate riconosciuti ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 94/65/CE del Consiglio, del 14 dicembre 1994, che stabilisce i requisiti applicabili all'immissione sul mercato di carni macinate e di preparazioni di carni(3);

    considerando che occorre assoggettare tale vendita alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2173/79 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2417/95(5), in particolare i titoli II e III, fatte salve determinate eccezioni connesse all'uso particolare al quale i prodotti sono destinati;

    considerando che, per garantire una procedura di gara regolare e uniforme, si dovrebbero adottare determinate misure oltre a quelle indicate all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79;

    considerando che è opportuno prevedere deroghe al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, tenuto conto delle difficoltà amministrative che l'applicazione di tale disposto crea negli Stati membri interessati;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1. Si procede alla vendita di:

    - circa 1194 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento irlandese, acquistate all'intervento in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 805/68 nel periodo da maggio 1998 a gennaio 1999 incluso,

    - circa 3000 tonnellate di carni bovine disossate, detenute dall'organismo d'intervento del Regno Unito.

    Nell'allegato I figurano informazioni dettagliate in merito alle quantità.

    2. Fatte salve le disposizioni previste dal presente regolamento, i prodotti di cui al paragrafo 1 sono venduti conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2173/79, in particolare i titoli II e III.

    Articolo 2

    1. In deroga agli articoli 6 e 7 del regolamento (CEE) n. 2173/79, le disposizioni e gli allegati del presente regolamento valgono come bando generale di gara.

    Gli organismi d'intervento interessati redigono un bando di gara nel quale sono indicati fra l'altro:

    a) i quantitativi di carni bovine messe in vendita,

    b) il termine e il luogo di presentazione delle offerte.

    2. Gli interessati possono richiedere le informazioni relative ai quantitativi disponibili e ai luoghi in cui i prodotti sono immagazzinati agli indirizzi indicati nell'allegato II del presente regolamento. Gli organismi d'intervento procedono inoltre all'affissione, nelle loro sedi, del bando di gara di cui al paragrafo 1 e possono effettuare pubblicazioni complementari.

    3. Per ogni prodotto menzionato nell'allegato I gli organismi d'intervento interessati vendono innanzitutto le carni immagazzinate da più tempo. Tuttavia, per garantire una migliore gestione delle scorte e previa informazione della Commissione, gli Stati membri possono accettare solo determinati depositi o parti di depositi frigoriferi per la consegna delle carni vendute nell'ambito del presente regolamento.

    4. Sono prese in considerazione soltanto le offerte pervenute agli organismi d'intervento interessati entro le ore 12.00 del 22 giugno 1999.

    5. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79, l'offerta dev'essere presentata all'organismo d'intervento interessato in plico chiuso sul quale deve essere indicato il riferimento al regolamento di cui trattasi. Il plico chiuso non deve essere aperto dall'organismo d'intervento prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte di cui al paragrafo 4.

    6. In deroga al disposto dell'articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2173/79, le offerte non recano l'indicazione del deposito frigorifero o dei depositi frigoriferi in cui sono immagazzinati i prodotti.

    Articolo 3

    1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le offerte ricevute entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

    2. Dopo l'esame delle offerte ricevute, si procede alla fissazione di un prezzo minimo di vendita per ogni prodotto, oppure si decide di non dare seguito alla gara.

    Articolo 4

    1. L'offerta è valida soltanto se presentata da, o a nome di, uno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 94/65/CE in qualità di produttore di carni macinate o preparazioni a base di carni macinate. Per l'applicazione del presente paragrafo, gli Stati membri si scambiano le informazioni eventualmente necessarie.

    2. L'offerta dev'essere accompagnata:

    - dall'impegno scritto dell'offerente di utilizzare tutte le carni per la produzione di carni macinate definite all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 94/65/CE entro cinque mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto di vendita con l'organismo d'intervento;

    - dall'indicazione precisa dello stabilimento o degli stabilimenti dell'offerente in cui saranno prodotte le carni macinate.

    3. I concorrenti di cui al paragrafo 1 possono delegare per iscritto un mandatario a prendere in consegna i prodotti da essi acquistati. In tal caso, il mandatario presenta le offerte dei concorrenti da lui rappresentati unitamente alla delega scritta di cui sopra.

    4. Gli acquirenti e i mandatari di cui ai paragrafi precedenti tengono una contabilità aggiornata che consenta di determinare la destinazione e l'utilizzazione dei prodotti, in particolare per controllare la corrispondenza tra i quantitativi dei prodotti acquistati e i quantitativi di carni macinate prodotti. Per la sorveglianza amministrativa, l'organismo d'intervento detentore dei prodotti trasmette eventualmente all'autorità competente dello Stato membro in cui sarà prodotta la carne macinata una copia autenticata del contratto di vendita.

    Articolo 5

    1. La macinazione delle carni acquistate in applicazione del presente regolamento deve avvenire entro cinque mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

    2. La documentazione comprovante il rispetto della disposizione di cui al paragrafo 1 deve essere fornita all'autorità competente dello Stato membro nel quale è prodotta la carne macinata entro sette mesi dalla data di conclusione del contratto di vendita.

    Articolo 6

    Gli Stati membri predispongono un sistema di controlli fisici e documentali per garantire che tutta la carne venga macinata conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 1.

    A tal fine i trasformatori debbono essere in grado di dimostrare, in qualsiasi momento, l'identità e l'impiego delle carni mediante un'adeguata contabilità di produzione.

    Articolo 7

    1. L'importo della cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2173/79 è fissato a 12 EUR/100 kg.

    2. La cauzione intesa a garantire la macinazione dei prodotti è versata presso l'autorità competente dello Stato membro nel quale avviene la macinazione prima della presa in consegna della carne.

    L'importo è pari alla differenza in euro tra il prezzo offerto per tonnellata e 2700 EUR.

    La macinazione di tutte le carni acquistate costituisce un'esigenza principale, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione(6)

    Articolo 8

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 15 giugno 1999.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 148 del 28.6.1968, pag. 24.

    (2) GU L 210 del 28.7.1998, pag. 17.

    (3) GU L 368 del 31.12.1994, pag. 10.

    (4) GU L 251 del 5.10.1979, pag. 12.

    (5) GU L 248 del 14.10.1995, pag. 39.

    (6) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5.

    ANEXO I/BILAG I/ANHANG I/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι/ANNEX I/ANNEXE I/ALLEGATO I/BIJLAGE I/ANEXO I/LIITE I/BILAGA I

    >SPAZIO PER TABELLA>

    ANEXO II/BILAG II/ANHANG II/ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II/ANNEX II/ANNEXE II/ALLEGATO II/BIJLAGE II/ANEXO II/LIITE II/BILAGA II

    Direcciones de los organismos de intervención/Interventionsorganernes adresser/Anschriften der Interventionsstellen/Διευθύνσεις των οργανισμών παρεμβάσεως/Addresses of the intervention agencies/Adresses des organismes d'intervention/Indirizzi degli organismi d'intervento/Adressen van de interventiebureaus/Endereços dos organismos de intervenção/Interventioelinten osoitteet/Interventionsorganens adresser

    IRELAND

    Department of Agriculture and Food Johnstown Castle Estate Country Wexford Ireland Tel. (353 53) 634 00 Fax (353 53) 428 42

    UNITED KINGDOM

    Intervention Board Executive Agency Kings House

    33, Kings Road

    Reading RG1 3BU Berkshire United Kingdom Tel. (01 189) 58 36 26 Fax (01 189) 56 67 50

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