This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31999R0948
Commission Regulation (EC) No 948/1999 of 5 May 1999 prohibiting fishing for blue whiting by vessels flying the flag of a Member State except Germany and Spain
Regolamento (CE) n. 948/1999 della Commissione, del 5 maggio 1999, relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna
Regolamento (CE) n. 948/1999 della Commissione, del 5 maggio 1999, relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna
GU L 118 del 6.5.1999, p. 8–8
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999
Regolamento (CE) n. 948/1999 della Commissione, del 5 maggio 1999, relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna
Gazzetta ufficiale n. L 118 del 06/05/1999 pag. 0008 - 0008
REGOLAMENTO (CE) N. 948/1999 DELLA COMMISSIONE del 5 maggio 1999 relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3, (1) considerando che il regolamento (CE) n. 48/1999 del Consiglio, del 18 dicembre 1998, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale(3), prevede dei contingenti di melù per il 1999; (2) considerando che per garantire il rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni quantitative delle catture di uno stock contingentato, è necessario che la Commissione stabilisca la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato; (3) considerando che, sulla scorta delle informazioni comunicate alla Commissione, le catture di melù nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII ad opera di navi battenti bandiera di uno Stato membro, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna, o registrate in uno Stato membro, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna, hanno esaurito il contingente assegnato agli Stati membri per il 1999, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna; (4) considerando che le catture di melù nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII da parte di navi battenti bandiera della Germania e della Spagna o registrate in Germania o in Spagna non hanno esaurito il quantitativo forfetario assegnato al Portogallo e trasferito integralmente alla Germania o il quantitativo forfetario assegnato alla Spagna, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Si ritiene che le catture di melù nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII ad opera di navi battenti bandiera di uno Stato membro, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna, o registrate in uno Stato membro, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna, hanno esaurito il contingente assegnato agli Stati membri, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna, per il 1999. La pesca del melù nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII ad opera di navi battenti bandiera di uno Stato membro, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna, o registrate in uno Stato membro, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna, è vietata, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di detto stock catturato dalle navi di cui trattasi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1999. Per la Commissione Emma BONINO Membro della Commissione (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. (2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5. (3) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1.