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Document 31999R0948

    Regolamento (CE) n. 948/1999 della Commissione, del 5 maggio 1999, relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna

    GU L 118 del 6.5.1999, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1999/948/oj

    31999R0948

    Regolamento (CE) n. 948/1999 della Commissione, del 5 maggio 1999, relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna

    Gazzetta ufficiale n. L 118 del 06/05/1999 pag. 0008 - 0008


    REGOLAMENTO (CE) N. 948/1999 DELLA COMMISSIONE

    del 5 maggio 1999

    relativo alla sospensione della pesca del melù da parte delle navi battenti bandiera di uno Stato membro, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 del Consiglio, del 17 dicembre 1998(2), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

    (1) considerando che il regolamento (CE) n. 48/1999 del Consiglio, del 18 dicembre 1998, che stabilisce, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, il totale ammissibile di catture (TAC) per il 1999 e talune condizioni cui è soggetta la pesca di detto totale(3), prevede dei contingenti di melù per il 1999;

    (2) considerando che per garantire il rispetto delle disposizioni relative alle limitazioni quantitative delle catture di uno stock contingentato, è necessario che la Commissione stabilisca la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato;

    (3) considerando che, sulla scorta delle informazioni comunicate alla Commissione, le catture di melù nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII ad opera di navi battenti bandiera di uno Stato membro, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna, o registrate in uno Stato membro, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna, hanno esaurito il contingente assegnato agli Stati membri per il 1999, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna;

    (4) considerando che le catture di melù nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII da parte di navi battenti bandiera della Germania e della Spagna o registrate in Germania o in Spagna non hanno esaurito il quantitativo forfetario assegnato al Portogallo e trasferito integralmente alla Germania o il quantitativo forfetario assegnato alla Spagna,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Si ritiene che le catture di melù nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII ad opera di navi battenti bandiera di uno Stato membro, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna, o registrate in uno Stato membro, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna, hanno esaurito il contingente assegnato agli Stati membri, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna, per il 1999.

    La pesca del melù nelle acque delle divisioni CIEM V b (zona CE), VI, VII ad opera di navi battenti bandiera di uno Stato membro, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna, o registrate in uno Stato membro, fatta eccezione per la Germania e per la Spagna, è vietata, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di detto stock catturato dalle navi di cui trattasi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 maggio 1999.

    Per la Commissione

    Emma BONINO

    Membro della Commissione

    (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

    (2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

    (3) GU L 13 del 18.1.1999, pag. 1.

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