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Document 31999L0051

    Direttiva 1999/51/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, che adegua per la quinta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (stagno, PCP e cadmio) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 142 del 5.6.1999, p. 22–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2009

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/51/oj

    31999L0051

    Direttiva 1999/51/CE della Commissione, del 26 maggio 1999, che adegua per la quinta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (stagno, PCP e cadmio) (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 142 del 05/06/1999 pag. 0022 - 0025


    DIRETTIVA 1999/51/CE DELLA COMMISSIONE

    del 26 maggio 1999

    che adegua per la quinta volta al progresso tecnico l'allegato I della direttiva 76/769/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (stagno, PCP e cadmio)

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi(1), modificata da ultimo dalla direttiva 97/64/CE della Commissione(2) e in particolare l'articolo 2, lettera a), introdotto dalla direttiva 89/678/CEE del Consiglio(3),

    (1) considerando che nell'ambito dell'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia all'Unione europea, in particolare agli articoli 69, 84 e 112 rispettivamente, è previsto che durante un periodo di quattro anni a decorrere dal 1o gennaio 1995 alcune disposizioni dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE non si applicano all'Austria, alla Finlandia e alla Svezia e che dovranno essere riesaminate in conformità delle procedure previste dal trattato CE;

    (2) considerando che alcuni composti organostannici, in particolare lo stagno tributilico (TBT), impiegati nelle pitture antivegetative presentano ancora rischi per l'ambiente acquatico e per la salute umana, inclusa la possibilità di causare disturbi al sistema endocrino; che l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) ha riconosciuto i rischi che il TBT presenta; che il comitato per la protezione dell'ambiente marino dell'IMO ha chiesto di vietare a livello mondiale l'applicazione di composti organostannici con funzione di biocidi nei sistemi antivegetativi delle navi a partire dal 1o gennaio 2003; che le disposizioni sul TBT saranno riesaminate tenendo pienamente conto degli sviluppi in seno all'IMO; che sono stati sviluppati prodotti antivegetativi che consentono un rilascio controllato di TBT e che andrebbero utilizzati al posto di pitture ad associazione libera;

    (3) considerando che le acque interne e il Mar Baltico costituiscono ambienti particolarmente vulnerabili; che l'uso del TBT nelle acque interne della Comunità deve essere proibito; che, come misura provvisoria, l'Austria e la Svezia saranno autorizzate ad adottare misure più severe circa l'uso del TBT in tali ambienti vulnerabili;

    (4) considerando che il pentaclorofenolo (PCP), nonostante le restrizioni introdotte dalla direttiva 76/769/CEE presenta ancora rischi per la salute e per l'ambiente; che l'uso del PCP deve essere ulteriormente soggetto a limitazioni; che tuttavia alcuni impieghi del PCP sono ancora necessari per ragioni tecniche negli Stati membri che si affacciano sull'oceano;

    (5) considerando che la risoluzione del Consiglio del 25 gennaio 1988 auspica una strategia complessiva volta a contrastare l'inquinamento ambientale provocato dal cadmio, che comprenda misure per limitarne l'uso e favorire la produzione di sostituti; che i rischi provocati dal cadmio sono attualmente oggetto di valutazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio(4) e che la Commissione riesaminerà le restrizioni riguardanti il cadmio alla luce dei relativi risultati; che come misura provvisoria la Svezia e l'Austria possono mantenere in vigore le restrizioni più severe che già applicano;

    (6) considerando che il Comitato scientifico per tossicità, ecotossicità e ambiente ha espresso il proprio parere sui composti organostannici e sul PCP;

    (7) considerando che la presente direttiva fa salva la normativa comunitaria che stabilisce i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contenuta nella direttiva 89/391/CEE del Consiglio(5) e in singole direttive basate su di essa, in particolare la direttiva 90/394/CEE del Consiglio(6) e la direttiva 98/24/CE del Consiglio(7), sulla protezione e la sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro;

    (8) considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive per l'eliminazione degli ostacoli tecnici al commercio delle sostanze e dei preparati pericolosi,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'allegato I della direttiva 76/769/CEE viene adeguato al progresso tecnico come indicato nell'allegato alla presente direttiva.

    Articolo 2

    1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 febbraio 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi mettono in vigore tali disposizioni a decorrere dal 1o settembre 2000. Tuttavia, Austria, Finlandia e Svezia possono applicare tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 1999, salvo che sia diversamente indicato nell'allegato.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 26 maggio 1999.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 24.

    (2) GU L 315 del 19.11.1997, pag. 13.

    (3) GU L 398 del 30.12.1989, pag. 24.

    (4) GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1.

    (5) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1.

    (6) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1.

    (7) GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11.

    ALLEGATO

    Nell'allegato I della direttiva 76/769/CEE, i punti 21, 23 e 24 sono modificati come segue: 1) Il punto 21 è sostituito dal seguente: >SPAZIO PER TABELLA>

    2) Il punto 23 è sostituito dal seguente: " "

    3) La seguente sezione è aggiunta al punto 24 (cadmio) dopo la sezione 3: >SPAZIO PER TABELLA>

    (1) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

    (2) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20.

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