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Document 31999L0050

    Direttiva 1999/50/CE della Commissione del 25 maggio 1999 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 139 del 2.6.1999, p. 29–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/01/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1999/50/oj

    31999L0050

    Direttiva 1999/50/CE della Commissione del 25 maggio 1999 che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 139 del 02/06/1999 pag. 0029 - 0031


    DIRETTIVA 1999/50/CE DELLA COMMISSIONE

    del 25 maggio 1999

    che modifica la direttiva 91/321/CEE sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare(1), modificata dalla direttiva 96/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

    sentito il comitato scientifico dell'alimentazione umana,

    (1) considerando che secondo l'articolo 6 della direttiva 91/321/CEE della Commissione(3), modificata da ultimo dalla direttiva 96/4/CE(4), gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia ed i livelli massimi necessari di tali sostanze devono essere definiti senza indugio;

    (2) considerando che le divergenze nella disciplina sui livelli massimi di residui di antiparassitari in tali prodotti ostacolano gli scambi tra determinati Stati membri;

    (3) considerando che le quantità massime di residui di antiparassitari stabilite nella direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli(5), modificata da ultimo dalla direttiva 97/41/CE(6), 86/362/CEE, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali(7), modificata da ultimo dalla direttiva 98/82/CE della Commissione(8), 86/363/CEE, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale(9), modificata da ultimo dalla direttiva 98/82/CE, nonché 90/642/CEE, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli(10), modificata da ultimo dalla direttiva 98/82/CE, fanno salve le disposizioni speciali sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento;

    (4) considerando che, tenuto conto degli obblighi assunti dalla Comunità a livello internazionale, in assenza di sufficienti riscontri scientifici pertinenti, il principio della precauzione consente alla Comunità di adottare misure provvisorie sulla base dei dati pertinenti a disposizione, in vista di un'ulteriore valutazione del rischio e di una revisione delle misure entro un ragionevole periodo di tempo;

    (5) considerando che, sulla base dei due pareri formulati il 19 settembre 1997 e il 4 giugno 1998 dal comitato scientifico dell'alimentazione umana, al momento sussistono dubbi circa l'adeguatezza degli attuali valori della dose giornaliera ammissibile (DGA) ai fini della tutela della salute dei lattanti e dei bambini nella prima infanzia; che i dubbi espressi non riguardano solo gli antiparassitari e i loro residui, ma anche le sostanze chimiche pericolose e che la Commissione valuterà pertanto la possibilità di fissare non appena possibile i livelli massimi di metalli pesanti negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia;

    (6) considerando che, di conseguenza, per i prodotti utilizzati a fini di un'alimentazione particolare destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia è opportuno adottare un limite estremamente basso comune a tutti gli antiparassitari;

    (7) considerando che tale limite unico estremamente basso deve essere fissato a 0,01 mg/kg, pari dunque al livello minimo rilevabile;

    (8) considerando che devono essere imposti limiti restrittivi dei residui di antiparassitari; che mediante un'attenta selezione delle materie prime e tenuto conto degli svariati processi di lavorazione cui sono sottoposti gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento durante la fabbricazione è possibile fabbricare prodotti con livelli minimi di residui di antiparassitari;

    (9) considerando che, tuttavia, per un numero limitato di antiparassitari, persino livelli così bassi potrebbero, nelle peggiori circostanze, comportare l'assunzione di residui in quantità superiori alla DGA; che di conseguenza gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non devono contenere tali antiparassitari e devono essere prodotti senza farvi ricorso;

    (10) considerando che la presente direttiva riflette le attuali conoscenze su tali sostanze; che qualsiasi modificazione basata sul progresso scientifico e tecnico sarà decisa secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 89/398/CEE;

    (11) considerando che la direttiva 91/321/CEE deve essere modificata di conseguenza;

    (12) considerando che le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per i prodotti alimentari,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 91/321/CEE è così modificata:

    1. All'articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la lettera e) seguente:

    "e) 'residuo di antiparassitario': il residuo di un prodotto fitosanitario rilevato negli alimenti per lattanti o alimenti di proseguimento, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 91/414/CEE del Consiglio(11), compresi i suoi metaboliti e i prodotti della sua degradazione o reazione.

    2. L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

    "Articolo 6

    1. Gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non devono contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini. I necessari livelli massimi di tali sostanze sono definiti senza indugio.

    2. Gli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento non devono contenere residui di singoli antiparassitari in quantità superiori a 0,01 mg/kg rispetto al prodotto pronto per la consumazione o ricostituito in base alle istruzioni del fabbricante.

    I metodi analitici per determinare i livelli per i residui di antiparassitari sono i metodi uniformi generalmente accettati.

    3. Gli antiparassitari che figurano nell'allegato IX non devono essere utilizzati nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento.

    4. Ove necessario vengono definiti i criteri microbiologici."

    3. È aggiunto il seguente allegato IX:

    "ALLEGATO IX

    Antiparassitari il cui impiego è vietato nei prodotti agricoli destinati alla produzione di alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento

    Denominazione chimica della sostanza

    [...]"

    Articolo 2

    Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Dette disposizioni sono applicate come segue:

    a) consentono il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2000;

    b) vietano il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1o luglio 2002.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della sua pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1999.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU L 186 del 30.6.1989, pag. 27.

    (2) GU L 48 del 19.2.1997, pag. 20.

    (3) GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.

    (4) GU L 49 del 28.2.1996, pag. 12.

    (5) GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26.

    (6) GU L 184 del 12.7.1997, pag. 33.

    (7) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37.

    (8) GU L 290 del 29.10.1998, pag. 25.

    (9) GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43.

    (10) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71.

    (11) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

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