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Document 31999L0037
Council Directive 1999/37/EC of 29 April 1999 on the registration documents for vehicles
Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli
Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli
GU L 138 del 1.6.1999, p. 57–65
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)
In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/03/2022
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Corrected by | 31999L0037R(01) | (SV) | |||
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Modified by | 32022L0362 | sostituzione | allegato I punto II.6 punto (V.7) | 24/03/2022 |
Direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli
Gazzetta ufficiale n. L 138 del 01/06/1999 pag. 0057 - 0065
DIRETTIVA 1999/37/CE DEL CONSIGLIO del 29 aprile 1999 relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 75, paragrafo 1, lettera d), vista la proposta della Commissione(1), visto il parere del Comitato economico e sociale(2), deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato(3), (1) considerando che la Comunità ha adottato alcune misure destinate all'instaurazione di un mercato interno comportante uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali conformemente alle disposizioni del trattato; (2) considerando che tutti gli Stati membri impongono, ai fini dell'ammissione di un veicolo alla circolazione stradale sul loro territorio, che il conducente di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro sia titolare della carta di circolazione corrispondente a tale veicolo; (3) considerando che l'armonizzazione della presentazione e del contenuto della carta di circolazione ne agevola la comprensione favorendo inoltre, per i veicoli immatricolati in uno Stato membro, la libera circolazione stradale sul territorio degli altri Stati membri; (4) considerando che il contenuto della carta di circolazione deve permettere di controllare che il titolare di una patente di guida, rilasciata in applicazione della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida(4), guidi esclusivamente le categorie di veicoli per i quali è stato abilitato; che tale controllo contribuisce a migliorare la sicurezza stradale; (5) considerando che tutti gli Stati membri impongono segnatamente, come condizione necessaria per immatricolare un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro, un documento attestante l'immatricolazione e le caratteristiche tecniche del veicolo; (6) considerando che l'armonizzazione della carta di circolazione agevola la nuova immissione in circolazione dei veicoli già immatricolati in un altro Stato membro e contribuisce al buon funzionamento del mercato interno; (7) considerando che gli Stati membri utilizzano una carta di circolazione che si compone o di un'unica parte, o di due parti distinte e che attualmente è opportuno che entrambi i sistemi continuino a coesistere; (8) considerando che sussistono delle differenze tra gli Stati membri quanto all'interpretazione dei dati nominativi figuranti nella carta di circolazione; che è pertanto opportuno, ai fini del buon funzionamento del mercato interno, della libera circolazione e dei relativi controlli, precisare a che titolo le persone indicate sulla carta possono disporre del veicolo per il quale essa è stata rilasciata; (9) considerando che, al fine di agevolare i controlli destinati in particolare a lottare contro le frodi ed il traffico illecito di veicoli rubati, è opportuno istituire una stretta cooperazione tra gli Stati membri, basata su un sistema efficace di scambio di informazioni; (10) considerando che è opportuno prevedere una procedura semplificata per l'adeguamento degli aspetti tecnici relativi agli allegati I e II, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La presente direttiva si applica ai documenti rilasciati dagli Stai membri all'atto dell'immatricolazione dei veicoli. Essa non pregiudica il diritto degli Stati membri di utilizzare per l'immatricolazione temporanea dei veicoli documenti eventualmente non interamente conformi ai requisiti della presente direttiva. Articolo 2 Ai fini della presente direttiva, si intende per: a) veicolo: i veicoli conformi alla definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(5) e all'articolo 1 della direttiva 92/61/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativa all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote(6); b) immatricolazione: l'autorizzazione amministrativa per l'immissione in circolazione di un veicolo, comportante l'identificazione di quest'ultimo e il rilascio di un numero di serie, denominato numero di immatricolazione; c) carta di circolazione: il documento attestante che il veicolo è immatricolato in uno Stato membro; d) intestatario della carta di circolazione: la persona al cui nome è immatricolato un veicolo; Articolo 3 1. Gli Stati membri rilasciano una carta di circolazione per i veicoli che sono soggetti ad immatricolazione secondo la normativa nazionale. Tale carta di circolazione comporta una sola parte conformemente all'allegato I o due parti conformemente agli allegati I e II. Gli Stati membri possono autorizzare i servizi da essi abilitati a tale scopo, in particolare quelli dei costruttori, a compilare le parti tecniche della carta di circolazione. 2. Quando viene rilasciata una nuova carta di circolazione per un veicolo immatricolato prima della messa in applicazione della presente direttiva, gli Stati membri utilizzano un modello di carta conforme alla presente direttiva e possono limitarsi ad iscrivere unicamente le diciture per le quali sono disponibili i dati richiesti. 3. I dati riportati sulla carta di circolazione, conformemente agli allegati I e II, sono rappresentati dai codici comunitari armonizzati che figurano negli allegati suddetti. Articolo 4 Ai fini della presente direttiva, la carta di circolazione rilasciata da uno Stato membro è riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini dell'identificazione del veicolo nella circolazione internazionale o della sua nuova immatricolazione in un altro Stato membro. Articolo 5 1. Per poter identificare un veicolo nella circolazione stradale, gli Stati membri possono prescrivere che il conducente detenga la parte I della carta di circolazione. 2. Ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro le autorità competenti esigono in ogni caso la consegna della parte I della vecchia carta di circolazione e, qualora sia stata rilasciata, la consegna della parte II. Tali autorità ritirano la parte o le parti consegnate della vecchia carta di circolazione e la (le) conservano per almeno sei mesi, e ne informano, entro due mesi, le autorità dello Stato membro che l'hanno rilasciata. Esse rispediscono la carta ritirata a dette autorità qualora queste ne facciano richiesta entro sei mesi dal ritiro. Allorché la carta di circolazione si compone delle parti I e II e la parte II non è disponibile, le autorità competenti dello Stato membro in cui è stata chiesta la nuova immatricolazione possono decidere, in casi eccezionali, di immatricolare nuovamente il veicolo, ma soltanto dopo aver ottenuto la conferma, per via scritta o elettronica, da parte delle autorità competenti dello Stato membro in cui il veicolo era stato immatricolato in precedenza, che il richiedente ha il diritto di immatricolare nuovamente il veicolo in un altro Stato membro. Articolo 6 Le modifiche eventualmente necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono adottate conformemente alla procedura prevista all'articolo 7. Articolo 7 1. Quando è fatto riferimento alla procedura prevista dal presente articolo, la Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 8 della direttiva 96/96/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi(7), in appresso denominato "il comitato", composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parete è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione. 3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata. Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte. Articolo 8 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o giugno 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione comunica agli Stati membri tutti i modelli di carta di circolazione utilizzati dalle amministrazioni nazionali. Articolo 9 Gli Stati membri si prestano reciproca assistenza per l'attuazione della presente direttiva. Essi possono comunicarsi informazioni sul piano bilaterale o multilaterale, in particolare per verificare, prima dell'immatricolazione di un veicolo, la situazione legale dello stesso, se del caso, nello Stato membro in cui era precedentemente immatricolato. Per tale verifica ci si potrà avvalere segnatamente di strumenti elettronici interconnessi. Articolo 10 La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 11 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 29 aprile 1999. Per il Consiglio Il Presidente W. MÜLLER (1) GU C 202 del 2.7.1997, pag. 13, e GU C 301 del 30.9.1998, pag. 8. (2) GU C 19 del 21.1.1998, pag. 17. (3) Parere del Parlamento europeo del 28 maggio 1998 (GU C 195 del 22.6.1998, pag. 21), posizione comune del Consiglio del 3 novembre 1998 (GU C 388 del 14.12.1998, pag. 12) e decisione del Parlamento europeo del 25 febbraio 1999 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/26/CE (GU L 150 del 7.6.1997, pag. 41). (5) GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione (GU L 91 del 25.3.1998, pag. 1). (6) GU L 225 del 10.8.1992, pag. 72. Direttiva modificata dall'atto di adesione del 1994. (7) GU L 46 del 17.2.1997, pag. 1. ALLEGATO I PARTE I DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE(1) I. Le dimensioni della carta di circolazione non possono essere superiori al formato A4 (210 × 297 mm) o a un pieghevole di formato A4. II. La carta utilizzata per la parte I della carta di circolazione deve essere protetta contro le falsificazioni utilizzando almeno due delle seguenti tecniche: - segni grafici; - filigrana; - fibre fluorescenti; - stampa fluorescente. III. La parte I della carta di circolazione può comprendere più pagine. Gli Stati membri fissano il numero delle pagine in funzione dei dati contenuti nel documento e della presentazione grafica. IV. La prima pagina della parte I della carta di circolazione deve contenere: - il nome dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione; - la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione, ossia: B Belgio DK Danimarca D Germania GR Grecia E Spagna F Francia IRL Irlanda I Italia L Lussemburgo NL Paesi Bassi A Austria P Portogallo FIN Finlandia S Svezia UK Regno Unito - il nome dell'autorità competente; - la dicitura "Carta di circolazione - Parte I" o la dicitura "Carta di circolazione", se la carta consiste in un'unica parte, stampata in caratteri grandi nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione; la stessa dicitura è apposta, dopo uno spazio adeguato e in caratteri piccoli, nelle altre lingue della Comunità europea; - la dicitura "Comunità europea", stampata nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la parte I della carta di circolazione; - il numero del documento. V. La parte I della carta di circolazione deve inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti:. (A) numero di immatricolazione (B) data della prima immatricolazione del veicolo (C) dati nominativi (C.1) intestatario della carta di circolazione: (C.1.1) cognome o ragione sociale (C.1.2) nome/i o iniziale/i (se del caso) (C.1.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento (C.4) Qualora non siano inseriti i dati di cui al punto VI, codice C.2 nella carta di circolazione, dicitura che precisa che l'intestatario della carta di circolazione a) è il proprietario del veicolo b) non è il proprietario del veicolo c) non è identificato dalla carta di circolazione come proprietario del veicolo (D) veicolo: (D.1) marca (D.2) tipo - variante (se disponibile) - versione (se disponibile) (D.3) denominazione/i commerciale/i (E) numero di identificazione del veicolo (F) massa: (F.1) massa massima a carico tecnicamente ammissibile, ad eccezione dei motocicli (G) massa del veicolo in servizio carrozzato e munito del dispositivo di attacco per i veicoli trattori di categoria diversa dalla M1 (H) durata di validità, se non è illimitata (I) data di immatricolazione alla quale si riferisce la carta di circolazione (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile) (P) motore: (P.1) cilindrata (cm3) (P.2) potenza netta massima (kW) (se disponibile) (P.3) tipo di combustibile o di alimentazione (Q) rapporto potenza/massa in kW/kg (solo per i motocicli) (S) posti a sedere (S.1) numero di posti a sedere, compreso quello del conducente (S.2) numero di posti in piedi (se del caso). VI. La parta I della carta di circolazione può inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti: (C) dati nominativi (C.2) proprietatio del veicolo (C.2.1) cognome o ragione sociale (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso) (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario (C.3.1) cognome o ragione sociale (C.3.2) nome(i o iniziale/i (se del caso) (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento (C.5), (C.6), (C.7), (C.8) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai punti V, codice C.1, VI, codice C.2 e/o VI, codice C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici (C.5), (C.6), C.7) o (C.8); essi sono in tal caso strutturati conformemente alle diciture di cui ai punti V, codice C.1, VI, codice C.2, VI, codice C3 e V, codice C.4. (F) massa (F.2) massa massima a carico ammissibile del veicolo in servizio nello Stato membro di immatricolazione (F.3) massa massima a carico ammissibile dell'insieme in servizio nello Stato membro di immatricolazione (J) categoria del veicolo (L) numero di assi (M) interasse(mm) (N) per i veicoli con massa totale superiore a 3500 kg, ripartizione tra gli assi della massa massima a carico tecnicamente ammissibile: (N.1) asse 1 (kg) (N.2) asse 2 (kg), se del caso (N.3) asse 3 (kg), se del caso (N.4) asse 4 (kg), se del caso (N.5) asse 5 (kg), se del caso (O) massa massima a rimorchio tecnicamente ammissibile: (O.1) rimorchio frenato (kg) (O.2) rimorchio non frenato (kg) (P) motore: (P.4) regime nominale (giri/- 1) (P.5) numero di identificazione del motore (R) colore del veicolo (T) velocità massima (km/h) (U) livello sonoro: (U.1) veicolo fermo [dB(A)] (U.2) regime del motore (giri/min- 1) (U.3) veicolo in marcia [dB(A)] (V) emissioni gas di scarico: (V.1) CO (g/km o g/kWh) (V.2) HC (g/km o g/kWh) (V.3) NOx (g/km o g/kWh) (V.4) HC + NOx (g/km) (V.5) particolato per i motori diesel (g/km o g/kWh) (V.6) coefficiente di assorbimento corretto per i motori diesel (giri/m- 1) (V.7) CO2 (g/km) (V.8) consumo di combustibile in ciclo misto (l/100 km) (V.9) indicazione della classe ambientale di omologazione CE; dicitura recante la versione applicabile in virtù della 70/220/CEE(2) o della direttiva 88/77/CEE(3). (W) capacità del serbatoio o dei serbatoi di carburante (in litri). VII. Gli Stati membri possono includere ulteriori dati nella parte I della carta di circolazione; in particolare essi possono aggiungere tra parentesi ai codici di identificazione di cui ai punti V e VI codici nazionali supplementari. (1) La carta consistente in un'unica parte recherà la dicitura "Carta di circolazione" e il testo non farà riferimento alla parte I. (2) Direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (GU L 76 del 6.4.1970, pag. 1). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1996, pag. 64). (3) Direttiva 88/77/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di gas inquinanti prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione dei veicoli (GU L 36 del 9.2.1988, pag. 33). Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/1/CE (GU L 40 del 17.2.1996, pag. 1. ALLEGATO II PARTE II DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE(1) I. Le dimensioni della parte II della carta di circolazione non possono essere superiori al formato A4 (210 × 297 mm) o a un pieghevole di formato A4) II. La carta utilizzata per la parte II della carta di circolazione deve essere protetta contro le falsificazioni utilizzando almeno due delle seguenti tecniche: - segni grafici; - filigrana; - fibre fluorescenti; - stampa fluorescente. III. La parta II della carta di circolazione può comprendere più pagine. Gli Stati membri fissano il numero delle pagine in funzione dei dati contenuti nel documento e della presentazione grafica. IV. La prima pagina della parte II della carta di circolazione deve contenere: - il nome dello Stato membro che rilascia la parte II della carta di circolazione; - la sigla distintiva dello Stato membro che rilascia la parte II della carta di circolazione, ossia: B Belgio DK Danimarca D Germania GR Grecia E Spagna F Francia IRL Irlanda I Italia L Lussemburgo NL Paesi Bassi A Austria P Portogallo FIN Finlandia S Svezia UK Regnp Unito - il nome dell'autorità competente; - la dicitura "Carta di circolazione - Parte II", stampata in caratteri grandi nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la carta di circolazione; la stessa dicitura è apposta, dopo uno spazio adeguato e in caratteri piccoli, nelle altre lingue della Comunità europea; - la dicitura "Comunità europea", stampata nella lingua o nelle lingue dello Stato membro che rilascia la parte II della carta di circolazione; - il numero del documento. V. La parte II della carta di circolazione deve inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti: (A) nummero di immatricolazione (B) data della prima immatricolazione del veicolo (D) veicolo: (D.1) marca (D.2) tipo - variante (se disponibile) - versione (se disponibile) (D.3) denominazione/i commerciale/i (E) numero di identificazione del veicolo (K) numero di omologazione del tipo (se disponibile), VI. La parte II della carta di circolazione può inoltre contenere i seguenti dati, preceduti dai codici comunitari armonizzati corrispondenti: (C) dati nominativi (C.2) proprietario del veicolo (C.2.1) cognome o ragione sociale (C.2.2) nome/i o iniziale/i (se del caso) (C.2.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione alla data di rilascio del documento (C.3) persona fisica o giuridica che può disporre del veicolo ad un titolo legale diverso da quello di proprietario (C.3.1) cognome o ragione sociale (C.3.2) nome/i o iniziale/i (se del caso) (C.3.3) indirizzo nello Stato membro di immatricolazione, alla data di rilascio del documento (C.5), (C.6) Se un cambiamento dei dati nominativi di cui ai punti VI, codice C.2 e/o VI, codice C.3 non dà luogo al rilascio di una nuova parte II della carta di circolazione, i nuovi dati nominativi corrispondenti a detti punti possono essere inseriti ai codici (C.5) o (C.6); essi sono strutturati conformemente alle diciture di cui ai punti VI, codice C.2 e VI, codice C.3. (J) categoria del veicolo. VII. Gli Stati membri possono includere ulteriori dati nella parte II della carta di circolazione; in particolare essi possono aggiungere tra parentesi ai codici di identificazione di cui ai punti V e VI codici nazionali supplementari. (1) Il presente allegato riguarda unicamente le carte di circolazione composte delle parti I e II.