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Document 31999D1719

    1719/1999/CE: Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA)

    GU L 203 del 3.8.1999, p. 1–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004: This act has been changed. Current consolidated version: 20/11/2002

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/1719/oj

    31999D1719

    1719/1999/CE: Decisione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA)

    Gazzetta ufficiale n. L 203 del 03/08/1999 pag. 0001 - 0008


    DECISIONE N. 1719/1999/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 12 luglio 1999

    relativa ad una serie di orientamenti, compresa l'individuazione di progetti di interesse comune, per reti transeuropee di trasmissione elettronica di dati fra amministrazioni (IDA)

    IL PARLAMENTO EUROPEO,

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 156, primo comma,

    vista la proposta della Commissione(1),

    visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

    visto il parere del Comitato delle regioni(3),

    deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(4),

    (1) considerando che nella risoluzione del 20 giugno 1994(5) il Consiglio ha sottolineato la necessità di coordinamento per quanto riguarda lo scambio di informazioni fra amministrazioni;

    (2) considerando che nella risoluzione del 21 novembre 1996(6) il Consiglio ha fissato nuove priorità in materia di politica relativa alla società dell'informazione;

    (3) considerando che nella comunicazione del 19 luglio 1994 la Commissione ha proposto un piano d'azione relativo alla società dell'informazione;

    (4) considerando che la Commissione ha proposto un piano d'azione per il mercato unico;

    (5) considerando che nella risoluzione del 12 giugno 1997(7) il Parlamento europeo ha invitato l'Unione europea e gli Stati membri a prendere iniziative riguardo allo sviluppo e all'applicazione di nuove tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nel prossimo decennio;

    (6) considerando che con la decisione n. 2717/95/CE(8) il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di orientamenti per lo sviluppo di Euro-ISDN (rete numerica integrata di servizi) come rete transeuropea;

    (7) considerando che con la decisione n. 1336/97/CE(9) il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato una serie di orientamenti relativi alle reti di telecomunicazione transeuropee;

    (8) considerando che per la realizzazione dell'Unione economica e monetaria e per l'esecuzione delle politiche e azioni comunitarie è necessario che le amministrazioni degli Stati membri e la Comunità abbiano accesso, scambino ed elaborino elettronicamente volumi crescenti di informazioni;

    (9) considerando che, al fine di esercitare le competenze loro conferite, è necessario che le istituzioni comunitarie abbiano accesso, scambino ed elaborino elettronicamente volumi crescenti di informazioni;

    (10) considerando che per uno scambio efficiente, efficace e sicuro di informazioni da elaborare è necessario disporre di sistemi integrati di trasmissione di dati, indicati in prosieguo come reti telematiche;

    (11) considerando che le reti telematiche che collegano i sistemi informativi delle amministrazioni degli Stati membri con la Comunità in Europa costituiscono reti transeuropee di telecomunicazione per le amministrazioni;

    (12) considerando che il funzionamento regolare del mercato interno e l'eliminazione degli ostacoli alla comunicazione fra le amministrazioni pubbliche e il settore privato costituiscono fattori importanti di prosperità e di competitività dell'economia comunitaria;

    (13) considerando che l'impiego di reti telematiche può contribuire alla tutela degli interessi finanziari della Comunità e a combattere le frodi;

    (14) considerando che gli Stati membri dovrebbero tener conto delle reti telematiche sviluppate nell'ambito dell'azione comunitaria per lo sviluppo di progetti elaborati congiuntamente in settori inseriti nel trattato che istituisce la Comunità europea a seguito dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam ed in altri settori soggetti al trattato dell'Unione europea nonché di qualsiasi altra azione da essi avviata che rispetti gli obiettivi del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare i suoi articoli 3, lettera d), 14, 18 e 39;

    (15) considerando che può essere necessario modificare e potenziare le reti telematiche nella fase preparatoria dell'ampliamento dell'Unione europea;

    (16) considerando che amministrazioni pubbliche reattive e trasparenti incoraggeranno i cittadini dell'Unione europea ad avvalersi dei benefici della società dell'informazione;

    (17) considerando che la Comunità è utente o beneficiaria delle reti telematiche che sono uno strumento di supporto delle politiche e attività comunitarie, delle comunicazioni interistituzionali e dell'Unione economica e monetaria;

    (18) considerando che il compito di realizzare tali reti incombe sia alla Comunità che agli Stati membri;

    (19) considerando che è di importanza fondamentale massimizzare l'impiego di standard, di specifiche accessibili al pubblico e di applicazioni di dominio pubblico per garantire l'assoluta interoperabilità, al fine di realizzare economie di scala ed allargare i benefici derivanti da tali reti;

    (20) considerando che, mediante uno sviluppo coordinato, tali reti dovrebbero convergere in un'interfaccia telematica comune tra la Comunità e gli Stati membri;

    (21) considerando che, al fine di utilizzare in modo efficiente le risorse finanziarie comunitarie, è necessario ripartire equamente il costo di tali reti fra gli Stati membri e la Comunità e allo stesso tempo evitare proliferazione di apparecchiature, ripetizione di indagini e diversità di impostazioni senza necessità;

    (22) considerando che i singoli Stati membri sostengono in linea di principio le spese necessarie per l'attuazione di progetti e servizi IDA;

    (23) considerando che sussiste quindi l'esigenza di definire orientamenti specifici da applicare in generale a tutte le reti, nonché una dotazione finanziaria specifica per progetti di interesse comune, in conformità di tali orientamenti;

    (24) considerando che, secondo i principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, l'obiettivo di porre in essere tali reti non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri e può dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere meglio realizzato a livello comunitario; che l'azione proposta non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento dell'obiettivo in oggetto;

    (25) considerando che l'applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo e degli accordi di associazione con la Comunità europea impone la modificazione e il potenziamento delle relative reti telematiche;

    (26) considerando che la dimensione internazionale è inerente alle reti telematiche e alla comunicazione elettronica;

    (27) considerando che le misure volte a garantire l'interoperabilità delle reti telematiche fra amministrazioni sono conformi alle priorità adottate con riferimento agli orientamenti relativi alle reti transeuropee di telecomunicazione;

    (28) considerando che sono state svolte azioni ai sensi della decisione 95/468/CE del Consiglio, del 6 novembre 1995, relativa alla contribuzione comunitaria alla trasmissione telematica di dati fra amministrazioni all'interno della Comunità (IDA)(10); che il 28 maggio 1998 la Corte di giustizia ha annullato la decisione 95/468/CE; che gli effetti dei provvedimenti adottati dalla Commissione sulla base di tale decisione prima dell'annullamento sono mantenuti;

    (29) considerando che la presente decisione determina una dotazione finanziaria di massima che, ai sensi del punto 1 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995(11) costituisce il riferimento principale per l'autorità di bilancio nell'ambito della procedura di bilancio annuale;

    (30) considerando che il 20 dicembre 1994 è stato raggiunto un accordo su un modus vivendi tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione riguardo alle misure di esecuzione degli atti adottati secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(12),

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Ambito di applicazione e obiettivi

    1. La Comunità, in collaborazione con gli Stati membri, opera nel campo delle reti telematiche transeuropee per le amministrazioni e adotta le misure indicate nella presente decisione con l'obiettivo di costituire quanto segue:

    a) reti operative telematiche transeuropee interoperabili fra le amministrazioni nazionali o regionali degli Stati membri nonché fra tali amministrazioni e ove opportuno le istituzioni e gli organismi comunitari, che consentano uno scambio efficiente, efficace e sicuro di informazioni, al fine di contribuire a realizzare l'Unione economica e monetaria e di rendere possibile l'attuazione da parte degli Stati membri e della Comunità, nei rispettivi ambiti di competenza, delle politiche e delle attività comunitarie di cui agli articoli 3 e 4 del trattato, tenendo conto dei lavori già in corso nei programmi attuali della Comunità e degli Stati membri;

    b) reti telematiche integrate per facilitare le comunicazioni fra le istituzioni comunitarie ed a supporto del procedimento decisionale comunitario.

    2. La presente decisione ricomprende tutte le reti di cui al programma IDA.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione valgono le seguenti definizioni:

    a) "rete telematica": un sistema globale di comunicazione di dati, che comprende non soltanto l'infrastruttura e i collegamenti fisici, ma anche i livelli di servizio e applicativi sovrapposti all'infrastruttura, consentendo così la trasmissione elettronica di informazioni fra organismi e individui;

    b) "rete IDA": una rete telematica transeuropea per le amministrazioni la cui costituzione o prosecuzione è determinata dalla presente decisione; detta rete è costituita su iniziativa della Comunità in quanto utente o partecipante alla rete o in quanto soggetto beneficiario interessato a garantirne l'esecuzione;

    c) "rete settoriale": una rete telematica transeuropea fra amministrazioni o un insieme di servizi e applicazioni, destinati alla realizzazione o al supporto amministrativo di una particolare politica, attività o obiettivo comunitari e che in prosieguo è indicata come "settore amministrativo";

    d) "progetto IDA": una serie di azioni correlate, avviate o proseguite in forza della presente decisione, indicate nell'allegato, e che riguardano la costituzione o il potenziamento di reti settoriali.

    Articolo 3

    Progetti di interesse comune

    1. Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1, la Comunità e gli Stati membri realizzano i progetti di interesse comune indicati in allegato.

    2. I progetti sono realizzati in conformità del programma di lavoro IDA e dei piani di attuazione completa di cui all'articolo 5.

    Articolo 4

    Priorità

    Ai fini del programma di lavoro IDA e dell'assegnazione delle risorse finanziarie comunitarie ai progetti IDA viene data priorità ai progetti atti a incrementare l'economicità delle pubbliche amministrazioni, delle istituzioni della Comunità europea, degli Stati membri e delle regioni e che, attraverso la costituzione o il potenziamento di una rete settoriale:

    a) contribuiscano direttamente a rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione dei beni, delle persone, dei servizi e dei capitali, o

    b) contribuiscano direttamente alla realizzazione o al corretto funzionamento dell'Unione economica e monetaria, o

    c) favoriscano la cooperazione interistituzionale tra le istituzioni comunitarie, nonché tra queste ultime e le amministrazioni nazionali e regionali, compresi i parlamenti nazionali e regionali, o

    d) contribuiscano alla protezione degli interessi finanziari della Comunità e degli Stati membri e alla lotta contro le frodi, o

    e) facilitino la preparazione dell'ampliamento dell'Unione europea, o

    f) promuovano la competitività dell'industria europea, in particolare la competitività delle piccole e medie imprese, o

    g) apportino benefici alle persone nell'Unione europea.

    Articolo 5

    Linee principali per l'esecuzione

    1. Nell'esecuzione dei progetti IDA vengono osservati i principi di cui al presente articolo.

    2. L'attuazione di un progetto IDA richiede una base giuridica. Ai fini della presente decisione un progetto IDA è considerato in possesso di tale requisito quando la rete o le reti interessate servono da supporto alle comunicazioni fra amministrazioni nel quadro dell'attuazione di uno o più atti comunitari.

    Il primo comma non si applica ai progetti che servono da supporto alle comunicazioni interistituzionali o al processo decisionale comunitario o ad attività comuni a sostegno di due o più progetti IDA.

    3. I progetti IDA includono tutte le azioni necessarie per la costituzione o il potenziamento di reti settoriali, ivi compresi gli studi di fattibilità e i progetti dimostrativi, la costituzione di gruppi di lavoro di esperti degli Stati membri e comunitari e l'acquisto di beni e servizi per la Comunità, ove opportuno.

    4. I progetti IDA comprendono una fase preparatoria, uno studio di fattibilità, una fase di sviluppo e di convalida e una fase di attuazione.

    La fase preparatoria mira alla stesura di una relazione preparatoria che comprende gli obiettivi, l'ambito e la motivazione del progetto e in particolare le previsioni di costi e benefici, e ad ottenere il coinvolgimento e l'intesa necessarie fra i partecipanti grazie ad adeguate consultazioni.

    Lo studio di fattibilità mira a definire un piano di attuazione completa che comprende quanto segue:

    a) la descrizione della rete o delle reti da costituire nell'ambito del progetto, mediante indicazione degli obiettivi, delle funzionalità, dei partecipanti e dell'approccio tecnico;

    b) l'assegnazione alla Comunità e agli Stati membri dei rispettivi ruoli e compiti nelle successive fasi di sviluppo e di convalida ed attuazione;

    c) la descrizione dettagliata dei benefici previsti, assieme ai criteri di valutazione per misurare tali benefici dopo la fase di attuazione;

    d) un sistema di ripartizione equa dei costi di esercizio e di manutenzione delle reti interessate fra la Comunità e gli Stati membri, una volta conclusa la fase di attuazione.

    Nel corso della fase di sviluppo e di convalida la soluzione proposta per la rete o per le reti interessate può, se opportuno, essere costruita, verificata, valutata e controllata su scala ridotta e i risultati vengono utilizzati per adattare di conseguenza il piano di attuazione completa.

    Nel corso della fase di attuazione la rete o le reti in questione, integralmente funzionali, vengono realizzate in conformità del piano di attuazione completa.

    5. I progetti IDA si basano sulle azioni e misure orizzontali avviate dalla Comunità nell'ambito della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 1999, che adotta una serie di azioni e di misure per garantire l'interoperabilità e l'accesso alle reti transeuropee per lo scambio elettronico di dati fra amministrazioni (IDA)(13); in particolare, ove appropriato, vengono utilizzati servizi e applicazioni generici comuni.

    6. L'avvio e l'attuazione di un progetto IDA, la definizione delle sue fasi nonché la definizione dei requisiti tecnici e funzionali degli utenti della rete o delle reti interessate dal progetto sono effettuati nell'ambito della politica o attività comunitaria di cui trattasi, e sono controllati secondo la procedura di comitato eventualmente pertinente.

    Se non si applica alcuna procedura di comitato settoriale, la Comunità e gli Stati membri costituiscono gruppi settoriali di esperti incaricati di esaminare tali problemi.

    Le conclusioni dei comitati settoriali e dei gruppi di esperti sono comunicate dalla Commissione al comitato di cui all'articolo 8 unitamente alle sue proposte riguardanti le misure di cui all'articolo 7.

    7. Per ciascun progetto IDA sono definite specifiche tecniche con riferimento a norme europee o a norme pubblicamente disponibili, quali le norme per un'Internet aperta, ove opportuno, al fine di garantire un elevato grado di interoperabilità fra i sistemi nazionali e comunitari, all'interno dei e tra i vari settori amministrativi e con il settore privato. Si tiene particolarmente conto degli orientamenti comunitari e degli strumenti di supporto nel settore della standardizzazione delle procedure per gli appalti pubblici di servizi e di sistemi di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT).

    8. La definizione ed attuazione di ciascun progetto IDA si devono basare sui risultati utili ottenuti da altre attività comunitarie in materia, in particolare dai programmi comunitari di ricerca e sviluppo tecnologico e dalle attività comunitarie nel campo delle reti di telecomunicazione transeuropee.

    9. Per ciascun progetto IDA viene compiuto un esame successivo all'attuazione, in coordinamento con gli Stati membri, nell'ambito della politica o attività comunitaria di cui trattasi, che è presentato al competente comitato settoriale e al comitato di cui all'articolo 8 entro un anno dal completamento della fase di attuazione. L'esame comprende un'analisi dei costi/benefici.

    Articolo 6

    Contributo finanziario comunitario

    1. I costi di attuazione dei progetti IDA sono sostenuti dalla Comunità in misura proporzionale ai suoi interessi.

    2. Il contributo finanziario della Comunità per ciascun progetto IDA è determinato ai sensi dei paragrafi da 3 a 7. Tale contributo non comprende i costi derivanti dall'utilizzazione continuata di applicazioni o specifiche che sono in contrasto con le priorità o i requisiti della presente decisione o della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

    3. Nella fase preparatoria e nello studio di fattibilità del progetto il contributo comunitario può coprire l'intero costo degli studi necessari.

    4. Nelle fasi di sviluppo e di convalida e nella fase di attuazione del progetto la Comunità sostiene i costi dei compiti ad essa assegnati nel piano di attuazione completa del progetto di cui trattasi.

    5. In casi eccezionali e secondo la procedura di cui all'articolo 8, la Comunità può erogare contributi diretti per i costi sostenuti da uno o più Stati membri ai fini dell'esecuzione di:

    a) attività collegate ad un progetto o ad una rete IDA ritenute utili per altri partecipanti ovvero altri progetti o reti IDA,

    b) potenziamento di un sistema ritenuto necessario per migliorare o semplificare l'attuazione complessiva di una particolare rete IDA.

    I contributi previsti vengono specificati nel programma di lavoro IDA per ciascun progetto IDA o rete IDA di cui trattasi e per l'esercizio finanziario in corso per quanto riguarda il valore massimo ammissibile, i benefici previsti per i progetti e le reti IDA, gli obiettivi da raggiungere, le amministrazioni beneficiarie degli Stati membri e i compiti da finanziare mediante l'erogazione di tali contributi.

    Salvo circostanze eccezionali l'importo non può essere superiore alla metà della spesa effettivamente sostenuta da ciascuno Stato membro beneficiario per l'attuazione dei compiti per i quali è concesso il contributo.

    6. Il finanziamento comunitario in forza della presente decisione cessa una volta completata la fase di attuazione del progetto IDA; ulteriori finanziamenti ai sensi della presente decisione, possono tuttavia essere concessi in via eccezionale e secondo la procedura di cui all'articolo 8, al fine di coprire totalmente o parzialmente i costi di esercizio e di manutenzione di una rete IDA sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui la sua attuazione è completata.

    7. Nell'ambito della presente decisione e sino alla fine del 1999 la Comunità può sostenere anche i costi di esercizio e di manutenzione delle reti IDA la cui prosecuzione è prevista dalla presente decisione e che siano già operative alla data di entrata in vigore della medesima.

    8. Le risorse finanziarie previste dalla presente decisione non sono, in linea di massima, destinate a progetti o fasi di progetti che beneficiano di altre fonti di finanziamento comunitario.

    Articolo 7

    Esecuzione

    1. La Commissione dà esecuzione all'azione comunitaria di cui agli articoli da 3 a 6.

    2. La procedura di cui all'articolo 8 si applica per l'approvazione, in base alle priorità di cui all'articolo 4 ed ai principi di cui all'articolo 5, della parte del programma di lavoro IDA relativa all'esecuzione della presente decisione, che è elaborata dalla Commissione con cadenza annuale. Il programma di lavoro IDA comprende una ripartizione per progetto delle spese sostenute per l'anno o gli anni precedente/i.

    3. La procedura di cui all'articolo 8 si applica per l'approvazione, in base ai principi di cui all'articolo 5 della relazione preparatoria e del piano di attuazione completa di ciascun progetto IDA, al termine dello studio di fattibilità e della fase di sviluppo e di convalida, nonché per l'approvazione di tutte le successive modifiche rilevanti di detto piano.

    4. La procedura di cui all'articolo 8 si applica per l'approvazione, in base alle priorità di cui all'articolo 4 e ai principi di cui agli articoli 5 e 6, della ripartizione per progetto delle spese annuali di bilancio a norma della presente decisione. Questa procedura si applica anche a proposte di modifiche di bilancio che superino 250000 euro per linea di progetto in un anno.

    5. Per valori di contratto superiori a 500000 euro le specifiche tecniche dei bandi di gara per l'attuazione della presente decisione sono definite in coordinamento con gli Stati membri.

    Articolo 8

    Procedura di comitato

    1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione. Il comitato è denominato comitato per la telematica fra amministrazioni (CTA).

    Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 205, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

    La Commissione adotta misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione le comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso:

    la Commissione differisce di tre mesi, a decorrere da tale comunicazione, l'applicazione delle misure da essa decise;

    il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al comma precedente.

    2. La Commissione informa annualmente il CTA circa l'esecuzione della presente decisione.

    Articolo 9

    Riesame e valutazione

    1. La Commissione, in coordinamento con gli Stati membri, procede ad una valutazione dell'esecuzione della presente decisione con cadenza biennale.

    2. La valutazione accerta lo stato di avanzamento e lo stato attuale dei progetti di interesse comune individuati nell'allegato.

    La valutazione prende in esame inoltre, alla luce delle spese sostenute dalla Comunità, i benefici apportati dalle reti IDA alla Comunità per quanto riguarda l'avanzamento delle politiche comuni e della cooperazione istituzionale, agli Stati membri, ai settori economici comunitari e ai cittadini dell'Unione europea ed individua le aree di potenziale miglioramento e verifica la sinergia con altre attività comunitarie nel campo delle reti transeuropee di telecomunicazione.

    3. La Commissione trasmette la valutazione al Parlamento europeo ed al Consiglio, previo esame da parte del CTA, unitamente a opportune proposte di modifica dell'allegato. Le valutazioni sono trasmesse entro o non oltre la presentazione del progetto preliminare di bilancio per gli anni 2001, 2003 e 2005 rispettivamente.

    Articolo 10

    Partecipazione dei paesi SEE e dei paesi associati

    1. Nell'ambito dei loro accordi rispettivi con la Comunità europea, il programma IDA può essere aperto alla partecipazione dei paesi dello Spazio economico europeo, dei paesi associati dell'Europa centrorientale e di Cipro, per i progetti di interesse comune pertinenti a tali accordi.

    2. Nel corso dell'attuazione di progetti di interesse comune è incoraggiata, ove opportuno, la cooperazione con paesi terzi e con organizzazioni o enti internazionali.

    Articolo 11

    Altre reti settoriali

    1. Nella costituzione o nel potenziamento di tutte le altre reti settoriali che non sono progetti IDA (in prosieguo: "le altre reti settoriali"), gli Stati membri e la Comunità assicurano l'osservanza dei paragrafi da 2 a 6, ai sensi delle disposizioni di diritto comunitario relative all'attuazione di dette reti settoriali.

    2. Le altre reti settoriali utilizzano le azioni e le misure orizzontali intraprese dalla Comunità ai sensi della decisione n. 1720/1999/CE del Parlamento europeo e Consiglio, a meno che dette azioni e misure risultino inadeguate per soddisfare i requisiti dell'utenza delle altre reti settoriali.

    3. Ciascuna delle altre reti settoriali è conforme a specifiche tecniche determinate in riferimento a norme europee o specifiche pubblicamente disponibili, quali le norme per un'Internet aperta, ove opportuno, al fine di garantire un elevato grado di interoperabilità tra i sistemi nazionale e comunitario, all'interno dei e tra i vari settori amministrativi e con il settore privato. Va tenuto conto in particolare degli orientamenti e degli strumenti di supporto comunitari nel settore della normalizzazione delle procedure per gli appalti pubblici di sistemi e servizi ICT.

    4. La definizione e l'attuazione di ciascuna delle altre reti settoriali tengono conto dei risultati utili ottenuti da altre azioni comunitarie in materia, in particolare dai programmi di ricerca e sviluppo tecnologico e dalle azioni comunitarie nel campo delle reti di telecomunicazione transeuropee.

    5. Un'analisi di ciascuna delle altre reti settoriali viene eseguita dopo la loro attuazione.

    6. La Comunità sostiene i costi dell'attuazione delle altre reti settoriali, in proporzione al suo interesse.

    7. Entro il 3 ottobre 1999 e, in seguito, ogni anno, la Commissione trasmette al CTA una relazione sull'attuazione dei paragrafi da 1 a 6. In detta relazione la Commissione specifica gli eventuali requisiti dell'utenza che impediscono alle altre reti settoriali di fare uso dei servizi generici di cui al paragrafo 2 ed esamina la possibilità di potenziare i detti servizi generici per soddisfare i requisiti dell'utenza.

    Articolo 12

    Dotazione finanziaria

    La dotazione finanziaria di massima per l'azione della Comunità ai sensi della presente decisione sul periodo 1998-2000 è di 38,5 milioni di euro.

    Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nel limite delle prospettive finanziarie.

    Articolo 13

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee ed è applicabile sino al 31 dicembre 2004.

    Articolo 14

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 luglio 1999.

    Per il Parlamento europeo

    Il Presidente

    J. M. GIL-ROBLES

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    S. NIINISTÖ

    (1) GU C 54 del 21.2.1998, pag. 3 e

    GU C 23 del 28.1.1999, pag. 8.

    (2) GU C 214 del 10.7.1998, pag. 33.

    (3) GU C 251 del 10.8.1998, pag. 1.

    (4) Parere del Parlamento europeo del 18 novembre 1998 (GU C 379 del 7.12.1998, pag. 68), posizione comune del Consiglio del 21 dicembre 1998 (GU C 55 del 25.2.1999, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 13 aprile 1999 (GU C 219 del 30.7.1999). Decisione del Consiglio del 21 giugno 1999.

    (5) GU C 181 del 2.7.1994, pag. 1.

    (6) GU C 376 del 12.12.1996, pag. 1.

    (7) GU C 200 del 30.6.1997, pag. 196.

    (8) GU L 282 del 24.11.1995, pag. 16.

    (9) GU L 183 dell'11.7.1997, pag. 12.

    (10) GU L 269 dell'11.11.1995, pag. 23.

    (11) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4.

    (12) GU C 102 del 4.4.1996, pag. 1.

    (13) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

    ALLEGATO

    PROGETTI DI INTERESSE COMUNE NELL'AMBITO DELLE RETI TRANSEUROPEE PER LA TRASMISSIONE DI DATI FRA AMMINISTRAZIONI

    Costituiscono progetti di interesse comune ai sensi del programma IDA:

    A. In generale

    1. Lo sviluppo e la realizzazione di reti telematiche a supporto dell'Unione economica e monetaria e delle attività e politiche comunitarie (conformemente alla parte B), degli scambi interistituzionali di informazioni (conformemente alla parte C) e della globalizzazione delle reti IDA (conformemente alla parte D).

    2. La prosecuzione e il potenziamento di progetti e reti settoriali avviati ai sensi della decisione 95/468/CE del Consiglio, ad esclusione delle reti di cui alla parte E.

    3. La realizzazione delle reti necessarie per il funzionamento delle agenzie europee e a supporto del quadro giuridico derivante dall'istituzione delle agenzie europee.

    4. La realizzazione di reti nel settore delle politiche riguardanti la libera circolazione delle persone, nella misura in cui siano necessarie a supporto dell'azione della Comunità e/o degli Stati membri ai sensi del trattato che istituisce la Comunità europea.

    5. La realizzazione delle reti le quali, nel quadro delle politiche e attività comunitarie e in circostanze imprevedibili, siano urgentemente necessarie a supporto dell'azione della Comunità e degli Stati membri, tra l'altro per la protezione dell'incolumità e della salute delle persone, degli animali e delle piante, dei diritti dei consumatori europei, delle condizioni di vita delle persone nell'Unione europea, ovvero di interessi fondamentali della Comunità.

    B. Reti specifiche a supporto dell'UEM e delle attività e politiche comunitarie

    1. Reti telematiche concernenti la politica economica e monetaria, segnatamente per facilitare il controllo del rispetto dei criteri di convergenza e l'introduzione dell'euro.

    2. Reti telematiche riguardanti l'ampliamento dell'Unione europea, segnatamente attraverso la realizzazione di un'efficiente comunicazione elettronica fra i servizi di traduzione della Commissione e del Consiglio e i servizi provvisori di traduzione/revisione che possono essere istituiti in ciascun paese candidato.

    3. Reti telematiche riguardanti le politiche regionali e di coesione, segnatamente per facilitare la rilevazione, la gestione e la diffusione delle informazioni relative all'esecuzione delle politiche regionali e di coesione a livello delle amministrazioni centrali e regionali.

    4. Reti telematiche concernenti il finanziamento comunitario, segnatamente per creare un'interfaccia per le banche dati esistenti della Commissione, al fine di facilitare l'accesso di organismi europei e in particolare delle PMI alle fonti di finanziamento comunitario.

    5. Reti telematiche nel campo statistico, per quanto riguarda segnatamente la rilevazione e la diffusione di informazioni statistiche.

    6. Reti telematiche nel settore della pubblicazione di documenti ufficiali.

    7. Reti telematiche nel settore agricolo e della pesca, concernenti in particolare il supporto della gestione delle strutture e dei mercati agricoli, una più efficiente gestione finanziaria, lo scambio di dati relativi alla contabilità delle aziende agricole (RlCA) fra le agenzie nazionali e la Commissione e la lotta contro le frodi.

    8. Reti telematiche nel settore industriale, concernenti in particolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti in materia di industria e tra queste e le federazioni di categoria per lo scambio fra amministrazioni di dati relativi all'omologazione delle autovetture, nonché servizi per snellire e migliorare i procedimenti di compilazione dei moduli amministrativi.

    9. Reti telematiche riguardanti la politica della concorrenza, segnatamente mediante il miglioramento dello scambio di dati elettronici con le amministrazioni nazionali per facilitare le procedure di informazione e di consultazione.

    10. Reti telematiche in materia di cultura, informazione, comunicazione e audiovisivi, in particolare per lo scambio di informazioni relative al contenuto informativo circolante sulle reti aperte, per promuovere lo sviluppo e la libera circolazione di nuovi servizi audiovisivi e di informazione.

    11. Reti telematiche nel settore dei trasporti, segnatamente a supporto dello scambio di dati relativi ai conducenti, ai veicoli e agli operatori dei trasporti.

    12. Reti telematiche nei settori del turismo, dell'ambiente, della tutela dei consumatori e della protezione della salute dei consumatori a supporto dello scambio di informazioni tra Stati membri.

    C. Reti interistituzionali:

    Reti telematiche a supporto dello scambio interistituzionale di informazioni, in particolare:

    1. supporto del processo decisionale della Comunità e delle interrogazioni parlamentari;

    2. creazione dei necessari collegamenti telematici tra la Commissione, il Parlamento europeo, altre istituzioni europee e il Consiglio (compresa la sede della presidenza in carica dell'Unione europea e le rappresentanze permanenti degli Stati membri);

    3. facilitare il plurilinguismo negli scambi interistituzionali di informazioni, attraverso la gestione del flusso di lavoro della traduzione e i sussidi alla traduzione, mettendo in comune/scambiando risorse plurilingue e organizzando un accesso comune alle banche dati terminologiche;

    4. condivisione di documenti fra le agenzie e gli organismi europei e le istituzioni europee.

    D. Globalizzazione delle reti IDA

    Estensione delle reti IDA ai paesi SEE, EFTA, PECO e ad altri paesi associati, nonché ai paesi del G7 e alle organizzazioni internazionali, in particolare per quanto riguarda le reti telematiche previdenziali, sanitarie, farmaceutiche e ambientali.

    E. Altre reti settoriali

    I progetti già finanziati dal programma IDA e che ora godono di un finanziamento comunitario proprio rientrano tuttavia nel gruppo delle "altre reti settoriali" di cui all'articolo 11 della decisione.

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