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Documento 31999D0881
1999/881/EC: Council Decision of 14 December 1999 amending Commission Decision 97/534/EC on the prohibition of the use of material presenting risks as regards transmissible spongiform encephalopathies
1999/881/CE: Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 1999, che modifica la decisione 97/534/CE della Commissione sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili
1999/881/CE: Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 1999, che modifica la decisione 97/534/CE della Commissione sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili
GU L 331 del 23.12.1999, pagg. 78–78
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Non più in vigore, Data di fine della validità: 29/04/2000; abrog. impl. da 32000D0418
Relazione | Atto | Commento | Suddivisione interessata | Dal | al |
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modifica | 31997D0534 | DATE articolo 10 | |||
abrogazione implicita | 31998D0745 | 31/12/1999 |
Relazione | Atto | Commento | Suddivisione interessata | Dal | al |
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abrogato implicitamente da | 32000D0418 | 30/04/2000 |
1999/881/CE: Decisione del Consiglio, del 14 dicembre 1999, che modifica la decisione 97/534/CE della Commissione sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili
Gazzetta ufficiale n. L 331 del 23/12/1999 pag. 0078 - 0078
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 14 dicembre 1999 che modifica la decisione 97/534/CE della Commissione sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili (1999/881/CE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4, vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno(2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4, vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità(3), in particolare l'articolo 22, vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) in data 30 luglio 1997 la Commissione ha adottato la decisione 97/534/CE(4) sul divieto di utilizzare materiale a rischio per quanto concerne le encefalopatie spongiformi trasmissibili. Tale decisione si applica a decorrere dal 31 dicembre 1999; (2) è necessario tuttavia più tempo per valutare le implicazioni di tale decisione per una vasta gamma di prodotti e per esaminare nuovi pareri scientifici. La data di applicazione della decisione 97/534/CE dovrebbe essere pertanto proposta; (3) il comitato veterinario permanente non ha espresso un parere favorevole, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 10 della decisione 97/534/CE, la data del "31 dicembre 1999" è sostituita da quella del "30 giugno 2000". Articolo 2 La presente decisione si applica a decorrere dal 31 dicembre 1999. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì 14 dicembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente K. HEMILÄ (1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49). (2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49). (3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. (4) GU L 216 dell'8.8.1997, pag. 95. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 98/745/CE (GU L 538 del 31.12.1998, pag. 113).