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Document 31999D0880

    1999/880/CE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE

    GU L 331 del 23.12.1999, p. 73–77 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; abrogato da 32001D0224

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/880/oj

    31999D0880

    1999/880/CE: Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 1999, che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE

    Gazzetta ufficiale n. L 331 del 23/12/1999 pag. 0073 - 0077


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 17 dicembre 1999

    che autorizza gli Stati membri a continuare ad applicare a determinati oli minerali utilizzati per fini specifici le già esistenti riduzioni delle aliquote d'accisa o esenzioni dall'accisa, secondo la procedura di cui alla direttiva 92/81/CEE

    (1999/880/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali(1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 4,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1) a norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, ha autorizzato uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni per le accise applicate agli oli minerali, in base a considerazioni politiche specifiche;

    (2) alcuni Stati membri hanno informato la Commissione che intendono continuare ad applicare alcune esenzioni o riduzioni di questo tipo previste nel loro diritto fiscale o a introdurne di nuove, cui dovrebbe essere applicata la procedura di cui al suddetto articolo 8, paragrafo 4;

    (3) gli altri Stati membri sono stati informati in proposito;

    (4) per specifiche considerazioni di ordine politico, occorre che alcune esenzioni e riduzioni continuino ad avere effetto fino al 31 dicembre 2000; in alcuni casi è opportuno prevedere una proroga oltre tale data; le riduzioni o esenzioni saranno periodicamente riesaminate dalla Commissione per garantire la loro compatibilità con il funzionamento del mercato interno e con gli altri obiettivi del trattato;

    (5) in quanto la presente decisione sostituisce in particolare la decisione 98/425/CE(2), occorre abrogare quest'ultima,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio e fatti salvi gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali(3), i seguenti Stati membri sono autorizzati a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote di accisa o esenzioni dall'accisa indicate in appresso fino al 31 dicembre 2000 e a continuare ad applicarle automaticamente per periodi successivi di due anni, salvo che, prima della scadenza di detti periodi, il Consiglio decida all'unanimità, su proposta della Commissione, se abrogare o modificare in tutto o in parte tali deroghe:

    1) Regno del Belgio:

    - per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

    - per il gas di petrolio liquefatto (GPL), il gas naturale ed il metano,

    - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

    - per la navigazione privata da diporto.

    2) Regno di Danimarca:

    - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

    - per il rimborso parziale al settore commerciale, a condizione che le accise in questione siano conformi alle disposizioni comunitarie e a condizione che l'importo versato e non rimborsato rispetti sempre le aliquote minime di accisa o di tassa di controllo sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,

    - per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

    - per una riduzione dell'aliquota di accisa sul carburante per motori diesel al fine di incoraggiare l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente, a condizione che tale incentivo sia connesso con le caratteristiche tecniche stabilite, compreso il peso specifico, il tenore di zolfo, il punto di distillazione, il numero e l'indice di cetano, e a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime dell'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

    3) Repubblica federale di Germania:

    - per l'utilizzazione di gas di idrocarburi di scarto come carburante per il riscaldamento,

    - per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici,

    - per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

    4) Repubblica ellenica:

    - per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale,

    - per il GPL e il metano utilizzati a fini industriali,

    - per l'utilizzazione da parte delle forze armate nazionali,

    - per un'esenzione dall'accisa sugli oli minerali per i carburanti destinati ai veicoli di servizio dell'ufficio del Primo Ministro e delle forze di polizia nazionali.

    5) Regno di Spagna:

    - per il GPL utilizzato come carburante per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale,

    - per il GPL utilizzato come carburante nei taxi,

    - per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

    6) Repubblica francese:

    - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 92/81/CEE,

    - per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa,

    - per il carburante usato nei taxi entro i limiti di un contingente annuo,

    - nel quadro di alcune politiche dirette ad aiutare le regioni colpite da spopolamento.

    7) Irlanda:

    - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

    - per la navigazione privata da diporto,

    - per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

    - per il GPL, il gas naturale e il metano impiegati come carburante per autotrazione,

    - per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa,

    - per la produzione di allumina nella regione di Shannon,

    - per i veicoli a motore impiegati dai disabili.

    8) Repubblica italiana:

    - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

    - per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

    - per il combustibile utilizzato nei taxi,

    - per l'utilizzazione di gas di idrocarburi di scarto come carburante,

    - per il metano impiegato come carburante per veicoli a motore,

    - per il consumo nelle provincie di Aosta e di Gorizia,

    - per le forze armate nazionali,

    - per le ambulanze.

    9) Granducato del Lussemburgo:

    - per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

    - per il GPL, il gas naturale e il metano.

    10) Regno dei Paesi Bassi:

    - per il GPL, il gas naturale e il metano,

    - per campioni di oli minerali destinati ad analisi, prove a livello di produzione o ad altri fini scientifici,

    - per le forze armate nazionali.

    11) Repubblica d'Austria:

    - per il gas di petrolio liquefatto utilizzato come carburante nei veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri.

    12) Repubblica portoghese:

    - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

    - per un'esenzione dall'accisa sul GPL, sul gas naturale e sul metano utilizzati come carburanti per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

    - per una riduzione dell'aliquota di accisa sull'olio combustibile consumato nella regione autonoma di Madeira; tale riduzione non può essere superiore ai sovraccosti dovuti al trasporto dei prodotti stessi fino al luogo di consumo,

    - per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

    13) Repubblica di Finlandia:

    - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

    - per la navigazione privata da diporto,

    - per un'esenzione dall'accisa per il metano e il GPL usati per tutti gli scopi,

    - per aliquote ridotte per il gasolio ed il gasolio leggero per riscaldamento, a condizione che le aliquote ridotte rispettino sempre le aliquote minime di accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,

    - per aliquote ridotte per la benzina riformulata con o senza piombo, a condizione che le aliquote ridotte rispettino sempre le aliquote minime di accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

    14) Regno di Svezia:

    - per un'aliquota di accisa ridotta sugli oli minerali destinati a usi industriali, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,

    - per un'esenzione dall'accisa per il metano biologico ed altri gas residui,

    - per aliquote ridotte per il gasolio ed il gasolio leggero per riscaldamento in base alle categorie ambientali.

    15) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

    - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE,

    - per i veicoli adibiti al trasporto pubblico locale di passeggeri,

    - per il GPL, il gas naturale e il metano impiegati come carburanti per autotrazione,

    - per la navigazione privata da diporto,

    - per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

    Articolo 2

    A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE e fatti salvi gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE i seguenti Stati membri sono autorizzati ad applicare o a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote di accisa o esenzioni dall'accisa indicate in appresso fino al 31 dicembre 2000, a meno che anteriormente a tale data il Consiglio decida all'unanimità, su proposta della Commissione, se tali deroghe debbano essere modificate o estese in tutto o in parte per un ulteriore periodo specifico:

    1) Regno del Belgio:

    - per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa,

    - per una riduzione dell'aliquota sugli oli combustibili pesanti volta a favorite l'impiego di combustibili meno inquinanti, a condizione che detto incentivo sia specificatamente collegato al tenore di zolfo dei combustibili stessi e che l'aliquota ridotta non sia inferiore a 6,5 euro per tonnellata.

    2) Regno di Danimarca:

    - per l'applicazione di aliquote di accisa differenziate per la benzina erogata da distributori di benzina dotati di un sistema di recupero per i vapori di benzina e la benzina erogata da altri distributori, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

    3) Repubblica ellenica:

    - per l'applicazione alla benzina verde di aliquote d'accisa differenziate a seconda delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

    4) Regno di Spagna:

    - per l'applicazione alla benzina verde di aliquote d'accisa differenziate a seconda delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria.

    5) Repubblica francese:

    - per una riduzione dell'aliquota sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili meno inquinanti, a condizione che tale incentivo sia specificatamente collegato al tenore di zolfo dei combustibili stessi e che l'aliquota applicabile agli oli combustibili pesanti rispetti l'aliquota minima prevista dalla normativa comunitaria,

    - per l'esenzione dall'accisa sui gas utilizzati come carburanti per i trasporti pubblici entro i limiti di un contingente annuo.

    6) Irlanda:

    - per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino quelle minime previste dalla normativa comunitaria per quanto attiene agli oli minerali.

    7) Repubblica italiana:

    - oli usati reimpiegati come combustibile, subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

    8) Granducato del Lussemburgo:

    - per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa,

    - per una riduzione dell'aliquota sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili meno inquinanti, a condizione che detto incentivo sia specificatamente collegato al tenore di zolfo dei combustibili stessi e che l'aliquota ridotta non sia inferiore a 6,5 euro per tonnellata.

    9) Repubblica d'Austria:

    - per il gas naturale e il metano,

    - per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego sarebbe soggetto ad accisa.

    10) Repubblica portoghese:

    - per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino quelle minime previste dalla normativa comunitaria per quanto attiene agli oli minerali,

    - per una riduzione dell'aliquota sugli oli combustibili pesanti volta a favorire l'impiego di combustibili meno inquinanti, a condizione che tale incentivo sia specificatamente collegato al tenore di zolfo dei combustibili stessi e che l'aliquota applicabile agli oli combustibili pesanti rispetti l'aliquota minima prevista dalla normativa comunitaria.

    11) Repubblica di Finlandia:

    - per gli oli usati reimpiegati come combustibile subito dopo il recupero oppure previo riciclaggio, il cui reimpiego è soggetto ad accisa.

    12) Regno di Svezia:

    - per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote differenziate in funzione delle diverse categorie ambientalì, a condizione che tali aliquote rispettino quelle minime previste dalla normativa comunitaria per quanto attiene agli oli minerali,

    - per un'aliquota di accisa ridotta sugli oli minerali destinati a usi industriali, con l'introduzione di un'aliquota più bassa di quella standard e di un'aliquota ridotta per le imprese ad elevata intensità energetica, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria e non provochino distorsioni di concorrenza,

    - per la navigazione aerea diversa da quella di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 92/81/CEE.

    13) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord:

    - per una riduzione dell'aliquota d'accisa sul carburante per motori diesel, per incoraggiare l'impiego di carburanti più rispettosi dell'ambiente,

    - per l'applicazione alla benzina senza piombo di aliquote differenziate in funzione delle diverse categorie ambientali, a condizione che tali aliquote rispettino quelle minime previste dalla normativa comunitaria per quanto attiene agli oli minerali.

    Articolo 3

    A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE e fatti salvi gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE, i seguenti Stati membri sono autorizzati ad applicare o a continuare ad applicare le riduzioni delle aliquote di accisa o esenzioni dall'accisa indicate in appresso fino al 31 dicembre 2000, a meno che, anteriormente a tale data, il Consiglio decida all'unanimità, su proposta della Commissione, se tali deroghe debbano essere modificate o estese in tutto o in parte per un ulteriore periodo specifico:

    1) Regno di Danimarca:

    - per aliquote differenziate di accisa sulla benzina, a condizione che tali aliquote differenziate rispettino gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare le aliquote minime di accisa stabilite agli articoli 3 e 4 della stessa,

    - per aliquote differenziate di accisa sul carburante diesel, a condizione che tali aliquote differenziate rispettino gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare le aliquote minime di accisa stabilite all'articolo 5 della stessa.

    2) Repubblica federale di Germania:

    - aliquota differenziata di accisa sui combustibili utilizzati dalle industrie manifatturiere, in base agli obblighi definiti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare le aliquote minime di cui agli articoli 3 e 4.

    3) Repubblica francese:

    - per il consumo in Corsica, a condizione che le aliquote ridotte rispettino sempre le aliquote minime di accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,

    - per un'aliquota differenziata per il gasolio usato dai veicoli commerciali, a condizione che essa rispetti il livello minimo stabilito dalla normativa comunitaria;

    - per un'aliquota differenziata d'accisa su un nuovo carburante composto da un'emulsione di acqua e di antigelo in sospensione nel gasolio, stabilizzata da agenti tensioattivi, a condizione che tale aliquota differenziata rispetti gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE, in particolare le aliquote minime di accisa stabilite all'articolo 5 della stessa,

    - per un'esenzione per gli oli pesanti usati come combustibili per la produzione di allumina nella regione di Gardanne.

    4) Repubblica italiana:

    - per una esenzione dall'accisa sugli oli minerali utilizzati come combustibili per la produzione di allumina in Sardegna,

    - per una riduzione dell'accisa sull'olio combustibile necessario per la produzione di vapore e sul gasolio utilizzato nei forni di essiccamento e di "attivazione" dei setacci molecolari nella provincia di Reggio Calabria, a condizione che tale aliquota rispetti sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,

    - per una riduzione delle aliquote d'accisa sulle benzine consumate nel territorio del Friuli-Venezia Giulia, a condizione che tali aliquote rispettino sempre le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,

    - per una riduzione delle aliquote d'accisa sugli oli minerali consumati nelle provincie di Udine e di Trieste, a condizione che tali aliquote rispettino le aliquote minime d'accisa sugli oli minerali stabilite dalla normativa comunitaria,

    - in talune zone geografiche particolarmente svantaggiate aliquote di accisa ridotte sul gasolio per riscaldamento e sul GPL utilizzato come combustibile per il riscaldamento e distribuito nelle reti di tali zone nel rispetto dei limiti definiti dalla direttiva 92/82/CEE in particolare le aliquote minime di cui agli articoli 5 e 7.

    5) Regno dei Paesi Bassi:

    - per aliquote ridotte sul gasolio usato dai veicoli commerciali, a condizione che tali aliquote di accisa rispettino sempre le aliquote minime stabilite dalla normativa comunitaria.

    - aliquote d'accisa differenziata sul GPL utilizzato come carburante nei veicoli adibiti al trasporto pubblico.

    6) Repubblica di Finlandia

    - per gas naturale utilizzato per l'autotrazione.

    Articolo 4

    La decisione 1997/425/CE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2000.

    Articolo 5

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    K. HEMILÄ

    (1) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12.

    (2) GU L 182 del 10.7.1992, pag. 22.

    (3) GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19.

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