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Document 31999D0505
1999/505/EC: Commission Decision of 1 July 1999 fixing an indicative allocation by Member State of the commitment appropriations for Objective 3 of the Structural Funds for the period 2000 to 2006 (notified under document number C(1999) 1774)
1999/505/CE: Decisione della Commissione, del 1o luglio 1999, sulla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno fra gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo 3 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 [notificata con il numero C(1999) 1774]
1999/505/CE: Decisione della Commissione, del 1o luglio 1999, sulla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno fra gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo 3 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 [notificata con il numero C(1999) 1774]
GU L 194 del 27.7.1999, p. 63–64
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006: This act has been changed. Current consolidated version: 01/05/2004
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
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Modified by | 12003TN02/15 | complemento | allegato | 01/05/2004 | |
Modified by | 12003TN02/15 | complemento | articolo 1 | 01/05/2004 |
1999/505/CE: Decisione della Commissione, del 1o luglio 1999, sulla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno fra gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo 3 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 [notificata con il numero C(1999) 1774]
Gazzetta ufficiale n. L 194 del 27/07/1999 pag. 0063 - 0064
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 1o luglio 1999 sulla ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno fra gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo 3 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 [notificata con il numero C(1999) 1774] (1999/505/CE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 3, sottoparagrafi 1 e 2, considerando quanto segue: (1) l'articolo 1, sottoparagrafo 1.3, del regolamento (CE) n. 1260/1999 promuove l'adattamento e la modernizzazione dei sistemi d'istruzione e formazione nonché delle politiche dell'occupazione nel quadro dell'obiettivo 3 dei Fondi strutturali; (2) l'articolo 7, paragrafo 2, sottoparagrafo 4, del regolamento (CE) n. 1260/1999 assegna il 12,3 % dei Fondi strutturali all'obiettivo 3; (3) ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, sottoparagrafo 1, del regolamento (CE) n. 1260/1999, è la Commissione a effettuare la ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno disponibili per il periodo di programmazione 2000-2006 mediante procedure trasparenti; (4) ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, sottoparagrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, la riparzizione per Stato membro nel quadro dell'obiettivo 3 si basa essenzialmente sulla popolazione potenzialmente beneficiaria degli aiuti, sulla situazione occupazionale e sulla gravità dei problemi, in particolare dell'emarginazione sociale, nonché sul livello d'istruzione e formazione e sulla partecipazione delle donne al mercato del lavoro; (5) il Consiglio europeo di Berlino del 24-25 marzo 1999, al punto 45 delle Conclusioni della Presidenza, ha approvato il metodo per la ripartizione indicativa delle risorse fra gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo 3 proposto dalla Commissione conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, sottoparagrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999; (6) il Consiglio europeo di Berlino del 24-25 marzo 1999, inoltre, al punto 44, lettere d) ed e), delle Conclusioni della Presidenza, ha fissato i contributi che verranno assegnati nel periodo 2000-2006 per situazioni particolari; (7) nella propria dichiarazione di cui all'allegato del verbale della riunione del Consiglio del 21 giugno 1999, la Commissione ha stabilito la procedura secondo la quale effettua la ripartizione indicativa delle risorse fra gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo 3 conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, sottoparagrafo 2, del regolamento (CE) n. 1260/1999, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La ripartizione indicativa fra gli Stati membri degli stanziamenti d'impegno nel quadro dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006 è fissata in allegato. Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 1o luglio 1999. Per la Commissione Padraig FLYNN Membro della Commissione (1) GU L 161 del 26.6.1999, pag. 1. ALLEGATO Ripartizione indicativa degli stanziamenti d'impegno fra gli Stati membri nel quadro dell'obiettivo n. 3 dei Fondi strutturali per il periodo 2000-2006 >SPAZIO PER TABELLA>