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Document 31999D0423

    1999/423/PESC: Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa alla proroga dell'applicazione dell'azione comune 96/250/PESC in relazione alla nomina di un inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi in Africa

    GU L 163 del 29.6.1999, p. 85–85 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000; abrog. impl. da 41900X0792

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/423/oj

    31999D0423

    1999/423/PESC: Decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 relativa alla proroga dell'applicazione dell'azione comune 96/250/PESC in relazione alla nomina di un inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi in Africa

    Gazzetta ufficiale n. L 163 del 29/06/1999 pag. 0085 - 0085


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 28 giugno 1999

    relativa alla proroga dell'applicazione dell'azione comune 96/250/PESC in relazione alla nomina di un inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi in Africa

    (1999/423/PESC)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 14 e 28,

    considerando quanto segue:

    (1) l'azione comune 96/250/PESC, del 25 marzo 1996, adottata dal Consiglio sulla base dell'articolo 13 del trattato sull'Unione europea in relazione alla nomina di un inviato speciale per la regione dei Grandi laghi in Africa(1), da ultimo prorogata dalla decisione 98/452/PESC(2), si conclude il 31 luglio 1999;

    (2) nelle conclusioni del 9 novembre 1998 il Consiglio ha invitato il sig. Ajello a proseguire gli sforzi a tal fine nei suoi contatti con i principali protagonisti della regione e con le altre forze attivamente coinvolte nell'attuale situazione della Repubblica democratica del Congo;

    (3) in base alla revisione dell'azione comune 96/250/PESC, la sua applicazione dovrebbe essere prorogata di un anno,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La validità dell'azione comune 96/250/PESC è prorogata sino al 31 luglio 2000. L'azione comune è riveduta sei mesi dopo l'adozione della presente decisione.

    Articolo 2

    1. L'importo di riferimento finanziario per coprire i costi connessi con la missione dell'inviato speciale per la regione dei Grandi Laghi in Africa, è di 1137000 euro.

    2. L'importo di cui al paragrafo 1 è concesso per finanziare l'infrastruttura e le spese correnti dell'inviato speciale, comprese la sua retribuzione e le spese del personale di sostegno non comprese per il comando. Gli Stati membri e le istituzioni dell'Unione europea possono proporre il comando di personale per lavorare con l'inviato speciale. La retribuzione del personale che può essere comandato è a carico rispettivamente dello Stato membro interessato o dell'istituzione dell'Unione europea di cui trattasi.

    3. Il Consiglio prende atto che la presidenza, la Commissione e/o gli Stati membri, a seconda dei casi, intendono fornire supporto logistico in loco.

    4. I privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie per il compimento e il regolare svolgimento della missione dell'inviato speciale e del suo personale sono definiti con le parti. Gli Stati membri e la Commissione concedono tutto il sostegno necessario a tale scopo.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

    Articolo 4

    La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale.

    Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 1999.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    M. NAUMANN

    (1) GU L 87 del 4.4.1996, pag. 1.

    (2) GU L 198 del 15.7.1998, pag. 1.

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