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Document 31999D0184

    1999/184/CECA: Decisione della Commissione del 29 luglio 1998 relativa ad interventi della Germania a favore delle imprese Sophia Jacoba GmbH e Preussag Anthrazit GmbH per gli anni 1996 e 1997 [notificata con il numero C(1998) 2476] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    GU L 60 del 9.3.1999, p. 74–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/184(1)/oj

    31999D0184

    1999/184/CECA: Decisione della Commissione del 29 luglio 1998 relativa ad interventi della Germania a favore delle imprese Sophia Jacoba GmbH e Preussag Anthrazit GmbH per gli anni 1996 e 1997 [notificata con il numero C(1998) 2476] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 060 del 09/03/1999 pag. 0074 - 0082


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 luglio 1998 relativa ad interventi della Germania a favore delle imprese Sophia Jacoba GmbH e Preussag Anthrazit GmbH per gli anni 1996 e 1997 [notificata con il numero C(1998) 2476] (Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede) (1999/184/CECA)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 88,

    vista la decisione n. 3632/93/CECA della Commissione, del 28 dicembre 1993, relativa al regime comunitario degli interventi degli Stati membri a favore dell'industria carboniera (1),

    in considerazione dei seguenti motivi:

    I

    Il 23 ottobre 1996 e il 5 novembre 1996 tramite la Rappresentanza permanente del Regno Unito presso l'Unione europea l'impresa britannica Celtic Energy Ltd ha presentato alla Commissione due denunce formali nei confronti delle imprese carboniere tedesche Sophia Jacoba GmbH e Preussag Anthrazit GmbH.

    Con lettere del 5 ottobre 1995 e del 30 settembre 1996 la Germania, in ottemperanza all'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 3632/93/CECA, ha comunicato alla Commissione gli aiuti previsti per gli anni 1996 e 1997.

    A seguito delle predette denunce e degli accertamenti effettuati, in data 2 agosto 1997 la Commissione ha inviato alla Germania una lettera nella quale comunicava ufficialmente il contenuto delle denunce e invitava le autorità tedesche a fornire informazioni sulle azioni da loro intraprese e sul comportamento delle imprese oggetto della denuncia. Nella lettera la Commissione ha inoltre specificato quali fossero i principi giuridici che le imprese Sophia Jacoba GmbH e Preussag Anthrazit GmbH avevano presuntivamente violato.

    Con nota del 6 ottobre 1997 la Germania ha risposto alla lettera della Commissione.

    Mediante comunicazione pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), la Commissione ha invitato anche gli altri Stati membri e terzi interessati a prendere posizione al riguardo. Nell'ambito di questa procedura, il Regno Unito (con lettera del 23 settembre 1997), numerose imprese concorrenti e i produttori tedeschi di carbone hanno formulato le loro osservazioni, che sono state regolarmente trasmesse alla Germania.

    In data 13 maggio 1998, 15 marzo 1998 e 12 giugno 1998, le imprese Consolidated Coal plc, Evans & Reid Coal Co. Ltd e Betws Anthracite Ltd hanno a loro volta presentato denuncia a causa delle predette vendite di antracite tedesca in pezzatura noce sul mercato della Comunità e in particolare su quello del Regno Unito. L'impresa Preussag Anthrazit GmbH ha replicato alla lettera della Commissione con una memoria del proprio legale.

    Poiché queste ultime denunce e la suddetta memoria sono state inviate dopo la scadenza del termine imposto dalla Commissione, non è stato possibile accogliere l'istanza di audizione della Germania, né si è potuto tenere conto del contenuto di detti documenti ai fini della presente decisione.

    Nelle suddette denunce viene contestata la vendita ad opera delle imprese Sophia Jacoba GmbH e Preussag Anthrazit GmbH di antracite sovvenzionata collocata sul mercato comunitario negli anni 1996 e 1997. I prezzi praticati da queste due imprese sul mercato della Comunità e soprattutto del Regno Unito erano estremamente bassi rispetto ai costi di produzione e, stando alle denunce, sono stati resi possibili unicamente grazie agli aiuti concessi dalla Germania nel quadro della decisione n. 3632/93/CECA. Tali aiuti che, secondo le denunce, coprono una notevole quota dei costi di produzione delle suddette imprese, sarebbero stati in parte utilizzati per scopi diversi da quelli espressamente autorizzati.

    La prima ricorrente sostiene che tali pratiche provocano distorsioni della concorrenza all'interno del mercato comunitario dell'antracite e sottolinea inoltre che le due imprese hanno venduto il medesimo prodotto in altri Stati membri a prezzi superiori a quelli praticati nel Regno Unito.

    Dopo avere esaminato la risposta delle autorità tedesche alla sua lettera e le osservazioni formulate dai terzi interessati, la Commissione ha ritenuto che, per i motivi illustrati in dettaglio nella presente decisione, detta risposta non consentiva di chiudere la procedura di accertamento in corso.

    Nel frattempo la Commissione ha preso ripetutamente contatto con i rappresentanti delle imprese in questione e degli Stati membri interessati per analizzare più attentamente l'intera problematica ed ha inoltre inviato alcuni suoi rappresentanti nel Regno Unito (26-30 gennaio 1998) e in Germania (10-11 febbraio 1998) affinché incontrassero i principali operatori attivi sul mercato carbonifero in Germania, Galles, Inghilterra e Irlanda del Nord. Scopo di tali incontri era da un lato chiarire i fatti, in particolare valutando la situazione dei mercati geografici maggiormente interessati e le modalità di impiego degli aiuti concessi, e dall'altro analizzare la strategia di prezzo applicata dalle imprese, esaminando le argomentazioni giuridiche in termini di compatibilità degli aiuti tedeschi con le regole del mercato unico.

    II

    Il mercato comunitario dell'antracite riflette chiaramente le difficoltà che investono l'industria carboniera della Comunità, ossia il calo della domanda - soprattutto di antracite ad uso domestico - l'inasprimento della concorrenza dovuta alle importazioni provenienti dai paesi terzi e gli alti costi di produzione in determinati settori produttivi, e nel contempo notevoli differenze di costi nei diversi comparti.

    Dalle informazioni trasmesse dalla Germania e dal Regno Unito risulta che i costi medi di produzione del maggiore produttore tedesco di antracite, l'impresa Preussag Anthrazit GmbH, si elevano a 300 DEM/t, pari a 152 ECU, mentre quelli del principale produttore britannico, l'impresa Celtic Energy Ltd, ammontano a circa 30 GBP/t, pari a 43 ECU. Tale differenza è sostanzialmente dovuta a condizioni geologiche più favorevoli per l'impresa britannica, mentre l'attività estrattiva di Preussag Anthrazit GmbH si svolge fino a 1 500 metri di profondità. I costi di produzione dell'impresa Sophia Jacoba GmbH hanno raggiunto il livello di 373 DEM/t nel 1996, ma non sono rappresentativi perché l'attività di estrazione di questa impresa è cessata nel marzo 1997. Nel 1995 tali costi ammontavano a 307 DEM/t.

    L'antracite è il tipo di carbone fossile a più alto tenore di carbonio ed è particolarmente apprezzata perché produce pochi fumi alla combustione e presenta una bassa percentuale di sostanze volatili. L'antracite è poco infiammabile, pur avendo un elevato e costante potere calorifico. Per queste sue caratteristiche da sempre è stata ampiamente utilizzata in piccole pezzature (pezzatura noce) a fini industriali e soprattutto per il riscaldamento domestico.

    L'antracite grezza estratta è sottoposta a diversi processi di lavorazione che portano alla separazione del trito dall'antracite in pezzatura noce: il primo è un prodotto a basso valore commerciale (60-70 DEM/t) di pezzatura minuta (0-5 mm), che costituisce circa il 60 % dell'estrazione ed è destinato in gran parte alle centrali termiche; la seconda rappresenta il 20-30 % dell'estrazione, ha un elevato valore commerciale (190 DEM/t) ed è utilizzata nell'industria e per il riscaldamento domestico.

    Il mercato dell'antracite è dunque da lungo tempo costituito soprattutto dalla commercializzazione della pezzatura noce ed è geograficamente limitato alle regioni della Comunità tradizionalmente vocate all'industria estrattiva: il Belgio, la Germania, la Spagna, la Francia e il Regno Unito.

    Grazie alla continuità delle forniture, alla qualità del prodotto e ai prezzi concorrenziali, l'antracite estratta in Germania è molto apprezzata nel mercato comunitario. L'impresa Sophia Jacoba GmbH ha iniziato a vendere il prodotto nel Regno Unito nel 1971, seguita verso la metà degli anni settanta da Preussag Anthrazit GmbH.

    Le forniture tedesche destinate al Regno Unito coprivano un'area geografica che si estendeva lungo la costa orientale dal centro dell'isola fino all'Inghilterra del sud, più precisamente dalla baia di Humber alla costa meridionale, e per l'impresa Sophia Jacoba GmbH comprendevano anche l'Irlanda del Nord.

    Le due imprese tedesche hanno potuto conquistare una porzione del mercato britannico perché l'impresa pubblica National Coal Board (divenuta in seguito British Coal) aveva effettuato nelle suddette zone solo poche prospezioni geologiche e perché i prezzi da esse praticati erano estremamente interessanti.

    A seguito della privatizzazione di British Coal nel 1994, sono state cedute all'impresa privata Celtic Energy Ltd numerose miniere nel Galles, per la maggior parte di antracite. L'acquisizione di tali miniere a cielo aperto ha dato modo a Celtic Energy Ltd di adottare una politica completamente diversa e di ampliare le proprie attività in Inghilterra, aprendo nella città portuale inglese di Hull, divenuta il principale centro di importazione dell'antracite proveniente dalla Germania, una centrale di smistamento dei propri prodotti nella parte orientale dell'isola, che, come accennato in precedenza, da tempo ruotava nella sfera commerciale delle imprese Sophia Jacoba GmbH e Preussag Anthrazit GmbH.

    Per conquistare una parte del mercato inglese, nel 1995 Celtic Energy Ltd ha deciso di praticare in Inghilterra gli stessi prezzi applicati nel Galles, accollandosi il costo del trasporto.

    Di fronte a questa situazione le due imprese tedesche hanno deciso di abbassare i prezzi, segnando così l'inizio di una sistematica riduzione delle rispettive quotazioni, durata fino al 1997.

    Sulla base dei suoi accertamenti, la Commissione ha constatato che le quotazioni dell'antracite in pezzatura noce venduta da Preussag Anthrazit GmbH nel Regno Unito risultano, almeno nel periodo 1996-1997, sistematicamente inferiori a quelle delle imprese subentrate all'ente pubblico National Coal Board nell'elenco dei produttori presi a riferimento ai sensi dell'articolo 2 della decisione 72/443/CECA della Commissione, del 22 dicembre 1972, relativa all'allineamento delle vendite di carbone nel mercato comune (3), modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia. Nel gennaio 1996, nella zona costiera orientale del Regno Unito la quotazione di Preussag Anthrazit GmbH per la qualità «beans» (pezzatura noce IV) era pari a 93 GBP/t, quella di Celtic Energy Ltd ammontava a 101 GBP. Nell'ottobre 1997, le quotazioni per la stessa qualità di prodotto erano salite, rispettivamente, a 94 GBP e 103,40 GBP. A titolo di paragone, i prezzi della Repubblica popolare cinese ammontavano a 94 GBP nel gennaio 1996 e a 102,7 GBP nell'ottobre 1997. Nel 1995 l'antracite in pezzatura noce è stata quotata tanto da Preussag Anthrazit GmbH quanto da Celtic Energy Ltd a 105 GBP/t, mentre il prezzo praticato dalla Repubblica popolare cinese era di 94 GBP.

    Le quotazioni di Preussag Anthrazit GmbH nei diversi Stati membri sono decisamente inferiori ai prezzi di listino. Uno studio condotto da un esperto indipendente ha rivelato che i prezzi più bassi praticati da questa impresa (franco miniera) per le vendite nel Regno Unito nell'estate 1996 si collocavano tra 153 DEM/t (qualità «noce IV») e 183 DEM/t (qualità «noce II»), mentre le quotazioni di listino franco miniera ammontavano a 400 DEM/t per entrambe le qualità (14/23 e 37/55). A titolo di paragone, l'antracite «noce IV» destinata alla Francia è stata quotata a 248 DEM, quella destinata al Belgio a 265 DEM e quella destinata alla Spagna a 95 DEM.

    Per quanto concerne l'impresa Sophia Jacoba GmbH, nell'inverno 1995/96 la qualità «noce V» (6/14), quotata al prezzo di listino franco miniera a 361 DEM/t, è stata venduta nel Regno Unito a 160 DEM/t franco miniera, mentre in Francia lo stesso prodotto è stato commercializzato a 202 DEM/t franco miniera (4).

    Che Preussag Anthrazit GmbH fosse preoccupata per la concorrenza dei giacimenti del Galles lo si evince dalla sua relazione sull'esercizio 1995, nella quale si afferma che «Le forniture di antracite del Galles, riaffermatesi sul mercato dopo la privatizzazione di British Coal, danno adito a preoccupazioni» (5). Analoghe osservazioni sono espresse anche nella relazione sull'esercizio 1995 di Sophia Jacoba GmbH (6).

    Nella relazione 1996 si legge inoltre che «Preussag Anthrazit GmbH ha potuto incrementare sui mercati nazionali ed esteri le proprie quote per l'antracite destinata al consumo domestico grazie ad una elastica politica di prezzo» (7).

    Questa politica si è rivelata senz'altro efficace, stante che dalle informazioni disponibili risulta che, nel periodo 1995-1996, le esportazioni di Preussag Anthrazit GmbH sono aumentate del 20 % e sono passate da 279 000 t a 358 000 t. Nello stesso periodo le vendite nel Regno Unito sarebbero aumentate del 49 %, passando da 66 000 t a 98 000 t. In Francia e in Belgio l'aumento sarebbe stato nell'ordine del 13 % e dell'8 %, rispettivamente. Nel 1997 i quantitativi venduti sarebbero calati a 68 000 t, mentre all'inizio del 1998 le forniture sarebbero cessate.

    Nel 1996 le vendite di Sophia Jacoba GmbH nel Regno Unito sono aumentate da 25 700 t a 37 500 t. In base ai dati forniti dall'impresa, nel 1997 le forniture sono cessate per smantellamento dell'unico pozzo.

    La dinamica in espansione delle esportazioni è ancor più sorprendente tenuto conto della difficile situazione del mercato in quegli anni. Da un lato aumenta la concorrenza da parte di paesi terzi quali il Vietnam, la Repubblica popolare cinese o la Russia, che forniscono prodotti di qualità ampiamente sufficiente per il mercato comunitario.

    Dall'altro lato lo sbocco principale per le vendite di antracite di pezzatura noce, ovvero il mercato delle utenze domestiche, pone parametri qualitativi piuttosto elevati. Anche se il consumatore privato rimanesse fedele al proprio fornitore, la concorrenza di altre fonti energetiche interessanti, quali il metano o la nafta per caldaie, di costo inferiore e di uso più semplice, sarebbe comunque notevole.

    Dalla precedente disamina si evince dunque che le prospettive del mercato comunitario dell'antracite in pezzatura noce non sono molto promettenti e che il mercato è strutturalmente in forte regressione.

    III

    Nella sua lettera indirizzata alle autorità tedesche, la Commissione ha esposto le ragioni che l'hanno indotta a ritenere che le attività commerciali delle imprese Sophia Jacoba GmbH e Preussag Anthrazit GmbH sul mercato dell'antracite in pezzatura noce della Comunità e soprattutto del Regno Unito avessero beneficiato di sovvenzioni utilizzate indirettamente per scopi non previsti dalla decisione n. 3632/93/CECA e dalla decisione 96/560/CECA della Commissione, del 30 aprile 1996, relativa agli aiuti di Stato tedeschi a favore dell'industria carboniera per gli anni 1995 e 1996 (8).

    Nella stessa lettera è stato espressamente rilevato che la concorrenza delle imprese Sophia Jacoba GmbH e Preussag Anthrazit GmbH poteva ledere gli interessi dell'impresa Celtic Energy Ltd, la cui produzione è decisamente più competitiva. Il comportamento delle citate imprese tedesche avrebbe potuto essere considerato contrario all'articolo 2, secondo comma, del trattato CECA, in base al quale la Comunità «deve attuare la costituzione progressiva di condizioni che assicurino per se stesse la distribuzione più razionale della produzione al più alto livello di produttività (...)». Nella fattispecie si sarebbe potuta configurare anche una violazione dell'articolo 3, lettere b) e g), del trattato CECA. Inoltre l'articolo 4, lettera b), proibisce l'applicazione da parte di un venditore di condizioni disuguali ad operazioni equiparabili, ai sensi dell'articolo 60, sezione 1, comma 2, specialmente in considerazione della cittadinanza degli acquirenti.

    La Commissione ha motivato tale affermazione adducendo che gli aiuti destinati secondo le autorità tedesche alla vendita di carbone utilizzato per la produzione di energia elettrica sono in realtà aiuti che garantiscono la sopravvivenza di queste imprese mediante la copertura di una notevole frazione dei loro costi fissi di produzione. La Commissione ha ritenuto inoltre che tali aiuti andassero di fatto a favore dell'intera attività di estrazione. Con la loro soppressione, infatti, l'estrazione non sarebbe più risultata competitiva, a prescindere dal mercato di sbocco dei singoli prodotti.

    La Commissione è del parere che la distinzione operata dalle autorità tedesche tra attività estrattiva sovvenzionata e non sovvenzionata, in funzione del mercato di sbocco dell'antracite, sia artificiosa, immotivata e tale da consentire, grazie agli aiuti di Stato, di fissare quotazioni di vendita inferiori ai costi di produzione.

    Nella loro risposta alla lettera della Commissione le autorità tedesche ribattono all'osservazione concernente le sovvenzioni indirette sostenendo che gli aiuti sarebbero stati concessi a favore della fornitura di carbone alle centrali termiche e all'industria siderurgica e precisando inoltre che le forniture destinate ad altri settori di consumo non hanno beneficiato di alcuna sovvenzione.

    La Germania sottolinea altresì che le sovvenzioni concesse conformemente alla quinta legge in materia di produzione di energia elettrica (Verströmungsgesetz) (9) sono intese a pareggiare la differenza tra i costi di produzione e il prezzo del carbone di importazione da paesi terzi.

    Le autorità tedesche giustificano il comportamento delle imprese oggetto della denuncia, senza tuttavia addurre prove del fatto che l'incremento o il mantenimento temporaneo della produzione al di sopra dei quantitativi che consentono ricavi sufficienti a coprire i costi possa comunque rappresentare una scelta economica ragionevole. Le stesse autorità fanno rilevare che, se l'aumento di produzione conseguente a questa strategia consentisse di ridurre i costi medi dell'attività di estrazione nel suo complesso, il maggiore rendimento concorrerebbe alla diminuzione dei costi medi. Esse osservano infine che la mancata valutazione di queste circostanze può travisare il confronto tra i costi medi dell'attività globale di estrazione e i ricavi delle vendite sul mercato britannico.

    Sulla base delle informazioni trasmesse dalla Germania, la Commissione constata che i quantitativi di carbone in pezzatura noce venduti sul mercato comunitario a prezzi inferiori ai costi di produzione sono stati di 1 100 000 t nel 1996 e di 770 000 t nel 1997. Il prezzo medio praticato da Sophia Jacoba GmbH e Preussag Anthrazit GmbH per la vendita di antracite in pezzatura noce nella Comunità si colloca effettivamente di circa 100 DEM/t al di sotto dei costi medi dell'intera produzione.

    In riferimento alla tesi secondo cui l'impresa avrebbe comunque interesse a continuare a produrre fintantoché i prezzi coprono i costi variabili ed eventualmente anche una parte - seppure minima - dei costi fissi, la Commissione ritiene che, adducendo il principio della vendita al costo marginale, la Germania ammette esplicitamente che gran parte se non la quasi totalità dei costi fissi è coperta dalla produzione «dei quantitativi che consentono ricavi sufficienti a coprire i costi», ossia del trito di antracite (2 300 000 t nel 1996 e 1 400 000 t nel 1997) che, secondo la Germania, rappresenta l'unico settore di produzione che beneficia di interventi dello Stato.

    La Commissione è del parere che senza tali interventi i ricavi in generale, a prescindere dal fatto che derivino dalla vendita di trito o di antracite in pezzatura noce, non consentirebbero di coprire le spese. Visti gli elevati costi di produzione delle due imprese, le vendite sarebbero da diversi anni in perdita. Il fatto che, come sostiene la Germania, i costi di produzione risultino coperti dai ricavi ottenuti dipende dalla mancanza di una netta distinzione nel bilancio delle due imprese tra i risultati dell'esercizio e gli aiuti di Stato. In altre parole, le imprese considerano gli aiuti ottenuti come parte del fatturato senza oltretutto distinguere tra i vari settori di consumo, a prescindere dal fatto che siano o non siano sovvenzionati (come nel caso - a detta delle autorità tedesche - della produzione destinata all'industria e al riscaldamento domestico).

    Dal conto economico di Preussag Anthrazit GmbH per l'esercizio 1997 risultano ricavi per 530,27 milioni di DEM (10), che comprendono oltre 270 milioni di DEM di aiuti. La relazione sull'esercizio 1996 indica un fatturato di 473,74 milioni di DEM, ma nelle voci di ricavo al punto 12 dell'allegato al conto economico dello stesso anno, e anche del 1997, non è fatto riferimento alcuno agli aiuti autorizzati dalla Commissione per il 1996, che ammontavano a 278 milioni di DEM. Pertanto, i ricavi effettivi di vendita dell'impresa Preussag Anthrazit GmbH negli esercizi 1996 e 1997 ammontano di fatto, rispettivamente, a soli 200 e 260 milioni di DEM. A tale proposito la Commissione rimanda all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione n. 3632/93/CECA, secondo cui ogni aiuto percepito dall'impresa deve essere registrato nei conti profitti e perdite come reddito distinto dal fatturato. La Germania non ha rispettato questa disposizione e ha pertanto violato il principio della trasparenza e del corretto impiego degli aiuti di Stato.

    Sebbene la tesi della vendita al costo marginale possa sembrare convincente per un'impresa che operi in condizioni di concorrenza, essa risulta insostenibile nel momento in cui l'impresa arriva a coprire oltre il 50 % dei propri costi di produzione mediante aiuti di Stato, imputando quasi tutti i costi fissi esclusivamente alla produzione che, stando alle autorità tedesche, è sovvenzionata. Gli eventuali effetti di scala, che la Germania ritiene possibili, sarebbero dovuti solo all'intervento statale. Del resto l'ammontare degli aiuti di Stato è talmente elevato che, in mancanza di questo intervento, l'impresa sarebbe immediatamente costretta a chiudere.

    Di conseguenza non è vero che, come affermano le autorità tedesche, per coprire i costi fissi della produzione cosiddetta non sovvenzionata Preussag Anthrazit GmbH utilizza altre risorse il cui uso sotto il profilo patrimoniale incide negativamente sull'impresa. Tale affermazione non è inoltre compatibile con i profitti registrati negli anni 1996 e 1997. D'altra parte non si capisce quale interesse avrebbe l'impresa a continuare a produrre in perdita.

    Poiché la vendita in perdita di antracite, che secondo la Germania non beneficerebbe di interventi, riguarda volumi di produzione piuttosto consistenti, perdura ormai da diversi anni e difficilmente il rapporto tra i costi di produzione e il prezzo di mercato migliorerà in futuro, la Commissione ritiene che tali pratiche siano rese possibili esclusivamente dal fatto che la Germania garantisce la sopravvivenza dell'impresa Preussag Anthrazit GmbH mediante aiuti di Stato.

    Ne è conferma il fatto che gli aiuti di Stato che la Germania ha concesso a Preussag Anthrazit GmbH sono stati notificati ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA, il quale prevede, a differenza dell'articolo 4 che disciplina gli aiuti per la riduzione dell'attività, un sostegno per la continuazione della produzione (aiuti al funzionamento) per un periodo non determinato allo scopo di migliorare la redditività in base alle condizioni del mercato mondiale. Se, come sostiene la Germania, le imprese non prendessero tutte le misure lecite possibili per salvaguardare il loro patrimonio, in base a quanto sopra esposto farebbero una scelta di politica aziendale votata alla chiusura dell'impresa, il che non è conciliabile con il fatto che la Germania abbia notificato gli aiuti a favore di Preussag Anthrazit GmbH per gli anni 1996 e 1997 come aiuti al funzionamento ai sensi dell'articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA.

    Come accennato in precedenza, esaminando il conto profitti e perdite dell'impresa Preussag Anthrazit GmbH per gli esercizi 1996 e 1997 la Commissione ha constatato un margine di 12,59 milioni di DEM nel 1996 e di 39,72 milioni di DEM nel 1997, malgrado che le perdite collegate alla vendita di quantitativi presuntivamente non sovvenzionati ammontassero, rispettivamente, a 56,6 milioni di DEM e 65 milioni di DEM.

    La Germania sostiene inoltre che gli aiuti sono compatibili con la decisione n. 3632/93/CECA in quanto facenti parte di un programma nazionale inteso a garantire l'approvvigionamento di energia che contribuisce a migliorare la sicurezza in Germania e nella Comunità e che questo tipo di misure sono espressamente previste dalla suddetta decisione. A tale proposito la Commissione ribadisce con fermezza che la decisione non consente interventi per un simile scopo, che non può quindi essere invocato come criterio di approvazione degli aiuti. Invocare tale criterio è altresì contrario alle disposizioni dell'articolo 2, sezione 2, del trattato CECA.

    In considerazione di quanto sopra esposto risulta pertanto che gli aiuti di Stato concessi nel quadro delle decisioni n. 3632/93/CECA e n. 96/560/CECA hanno consentito alle imprese beneficiarie di mettere in commercio antracite in pezzatura noce a prezzi inferiori ai costi di produzione, in parte violando le disposizioni dell'articolo 2 e dell'articolo 4, lettera b), del trattato CECA.

    In riferimento ai criteri di calcolo, la Germania comunica che detti aiuti sono computati sulla base dei costi medi dell'intera produzione rilevati secondo le direttive in materia di contabilità dell'industria carboniera (RBS, Richtlinien für das betriebliche Rechnungswesen im Steinkohlenbergbau) (11). La Germania motiva questo approccio spiegando che, poiché la produzione di vari tipi e qualità di carbone non può che essere concomitante (produzione congiunta), è impossibile calcolare i costi in base ai singoli mercati di destinazione (mercato dell'energia elettrica e riscaldamento) e, di conseguenza, l'imputazione dei costi (ad esempio sulla base di criteri tecnici o di redditività) sarebbe in definitiva arbitraria. Stando alle autorità tedesche, con questo sistema non sarebbe possibile addebitare taluni costi ai diversi centri di ricavo. Gli aiuti sono calcolati in base ai costi medi dell'intera produzione.

    A complemento di ciò, la Commissione ritiene che, vista l'omogeneità del prodotto estratto e l'impossibilità di differenziare i costi di produzione, il trito di antracite e l'antracite in pezzatura noce siano da considerarsi prodotti congiunti. La differenza tra i due in termini di valore commerciale, che può arrivare persino al 500 %, dovrebbe quindi consentire in linea di massima di imputare i costi non solo in base al volume di produzione, ma anche soprattutto in funzione del valore di mercato di questi prodotti di qualità così diversa. Effettivamente i prezzi medi franco miniera praticati dalle due imprese tedesche sono diversificati: 60-70 DEM/t per il trito di antracite e 190 DEM/t per la pezzatura noce.

    È opinione della Commissione che un'imputazione dei costi basata unicamente sul volume di produzione, che porta a costi medi dell'ordine di 300 DEM/t per i due prodotti indistintamente, ignorandone il diverso valore commerciale dettato dalle loro caratteristiche fisiche, fa sì che i costi del trito di antracite, il cui valore di mercato è nettamente inferiore, incidano in proporzione eccessiva in sede di calcolo degli aiuti di Stato, che risultano così più elevati del dovuto.

    Da quanto esposto si evince dunque che l'imputazione dei costi basata sul valore di mercato dei singoli prodotti e quindi sulla loro reale incidenza sul fatturato - secondo un principio che tiene conto non solo della quantità di prodotto, ma anche del suo valore unitario - instaurerebbe un rapporto più logico tra costi unitari, valore commerciale dei prodotti e sovvenzioni necessarie.

    Il principio della tutela dell'affidamento cui fa riferimento la Germania non può essere invocato, perché le decisioni della Commissione impongono allo Stato membro destinatario di garantire l'osservanza degli obblighi da esso assunti, ancorché non specifichi gli strumenti da utilizzare allo scopo. Per quanto concerne i metodi di calcolo dei costi, la Commissione non ha mai dichiarato di ritenere che il sistema tedesco provi in misura sufficiente il corretto utilizzo degli aiuti di Stato. Di conseguenza né la Germania, né le imprese interessate possono invocare il principio di tutela dell'affidamento per il mancato intervento della Commissione e per confutare la richiesta di rimborso, qualora venisse constatato un utilizzo illecito degli aiuti.

    IV

    Nella sua lettera la Commissione ha ribadito che l'applicazione da parte di un venditore di condizioni diseguali ad operazioni equiparabili, specialmente se gli acquirenti subiscono un trattamento discriminante in considerazione della loro cittadinanza, è vietata ai sensi dell'articolo 60, sezione 1, comma 2, del trattato CECA e contravviene pertanto al disposto dell'articolo 4, lettera b).

    Per quanto concerne il meccanismo di allineamento previsto all'articolo 60, sezione 2, del trattato CECA, la Commissione ha stabilito, nella suddetta lettera, che l'impiego diretto o indiretto di aiuti di Stato per pareggiare sistematicamente il prezzo di un prodotto con i prezzi dei concorrenti che non beneficiano di aiuti non è conforme al trattato CECA.

    Come è stato sopra illustrato, senza gli aiuti di Stato concessi nel quadro della decisione n. 3632/93/CECA le imprese Sophia Jacoba GmbH e Preussag Anthrazit GmbH non avrebbero potuto mantenere a lungo la loro politica di prezzo che consisteva nel vendere antracite in pezzatura noce nel Regno Unito a quotazioni differenti da quelle applicate negli altri Stati membri e comunque inferiori a quelle dei diretti concorrenti britannici.

    La Germania sostiene che la decisione n. 30/53 dell'Alta Autorità, del 2 maggio 1953, relativa alle pratiche vietate dall'articolo 60, sezione 1, del trattato nel mercato comune del carbone e dell'acciaio (12), modificata da ultimo dalla decisione n. 1834/81/CECA della Commissione (13), e la decisione 72/443/CECA non subordinano l'autorizzazione ad allineare i prezzi al fatto che le imprese non beneficiano in generale di aiuti di Stato. Inoltre le autorità tedesche osservano che il divieto generale di allineamento dei prezzi per le imprese che beneficiano di aiuti di Stato avrebbe dovuto essere esplicitato nelle suddette decisioni.

    La Commissione ritiene che l'utilizzo degli aiuti di Stato, concessi nel quadro della decisione n. 3632/93/CECA, allo scopo di allineare i prezzi a quelli della concorrenza ai sensi dell'articolo 60, sezione 2, del trattato CECA, non è previsto dalla suddetta decisione ed inoltre non contribuisce al raggiungimento di uno degli scopi contemplati all'articolo 2, primo comma, della decisione.

    Nella sezione III dei considerando della decisione n. 3632/93/CECA è precisato che gli obiettivi stabiliti nella decisione devono essere conseguiti nel pieno rispetto delle regole di concorrenza per evitare che gli aiuti producano distorsioni della concorrenza e discriminazioni tra produttori di carbone, tra acquirenti o tra consumatori comunitari. Inoltre, nel quarto considerando della sezione I è specificato che le regole sugli aiuti di Stato intendono garantire che essi siano conformi all'interesse della Comunità e che non alterino il funzionamento del mercato comune.

    Occorre rilevare che il principio fondamentale del trattato CECA in materia di aiuti di Stato consiste nel divieto assoluto di aiuti, salvo per taluni allineamenti dei prezzi (articolo 60 e seguenti). Va inoltre osservato che le decisioni della Commissione in materia di aiuti di Stato a favore dell'industria carboniera non fanno riferimento all'articolo 60 e seguenti, bensì solamente al principio della non discriminazione tra acquirenti [articolo 4, lettera b)] e alle regole sull'allineamento dei prezzi. È dunque del tutto normale che nelle sue decisioni sugli aiuti di Stato la Commissione stabilisca condizioni che disciplinano il comportamento dei beneficiari per limitare le conseguenti distorsioni della concorrenza.

    Contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione, la Germania sostiene che l'articolo 4, lettera b), del trattato CECA non debba valere in combinato disposto con l'articolo 60, sezione 2, del trattato CECA e cita, a tale riguardo, la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 13 aprile 1994 nella causa C-128/92 (Banks/British Coal) (14).

    Effettivamente, in base alla giurisprudenza della Corte di giustizia europea, l'articolo 4, lettera b), può essere applicato autonomamente solo in mancanza di norme più specifiche; se queste norme si trovano riprese, richiamate ed integrate in altre parti del trattato, i testi che si riferiscono alla stessa disposizione vanno considerati nel loro complesso e simultaneamente applicati.

    Nel caso in esame, tali «norme più specifiche» sono decisioni in materia di aiuti di Stato a favore dell'industria carboniera che fanno riferimento solo all'articolo 4, lettera b), e vietano esplicitamente qualsiasi forma di discriminazione tra acquirenti e tra consumatori allo scopo di limitare al massimo le conseguenti distorsioni della concorrenza, ma che proprio per questo non autorizzano l'uso degli aiuti per allineare i prezzi.

    Inoltre, il meccanismo di allineamento dei prezzi è strettamente legato alla vendita della produzione sul mercato comunitario. Poiché la decisione n. 3632/93/CECA non prevede aiuti alla vendita, non è possibile richiamarsi ad essa per procedere ad un allineamento ai prezzi dei concorrenti comunitari.

    Non è oltretutto lecito invocare una disposizione stabilita a garanzia della trasparenza del mercato e dell'osservanza delle norme del trattato CECA per contravvenire proprio a quei principi che essa intende tutelare.

    Infine, per queste ed altre considerazioni giuridiche la Commissione è del parere che i beneficiari non possano richiamarsi alla disposizione di allineamento dei prezzi e constata inoltre che, in riferimento al punto principale della denuncia, quantomeno l'impresa Preussag Anthrazit GmbH non si è attenuta alla disposizione citata. Anche potendola eventualmente invocare in abstracto, in concreto il comportamento di questa impresa non sarebbe comunque compatibile con il mercato comune per il modo con cui ha effettivamente utilizzato gli aiuti ottenuti.

    Nella sua lettera la Commissione aveva chiarito i motivi per i quali non era in grado di escludere che la politica commerciale di Sophia Jacoba GmbH e Preussag Anthrazit GmbH potesse comportare l'applicazione di condizioni diseguali ad operazioni equiparabili.

    La Germania aveva ribattuto che le condizioni del mercato e della concorrenza all'interno del mercato comune erano diverse a seconda del momento e del luogo e che inoltre le offerte riguardavano prodotti di qualità diversa. La Germania riteneva quindi che le vendite di antracite da parte delle imprese Sophia Jacoba GmbH e Preussag Anthrazit GmbH non fossero equiparabili nei diversi Stati membri.

    Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione n. 30-53, costituisce pratica vietata dall'articolo 60, sezione 1, del trattato il fatto che un venditore applichi nel mercato comune condizioni disuguali ad operazioni equiparabili. Nei considerando della decisione n. 3632/93/CECA è altresì ribadito che gli aiuti di Stato non devono comportare discriminazioni tra produttori di carbone o tra consumatori della Comunità.

    In sede di accertamenti la Commissione ha constatato che, a parità di qualità e condizioni di consegna dei loro prodotti, le imprese Sophia Jacoba GmbH e Preussag Anthrazit GmbH applicano prezzi notevolmente diversi nei singoli Stati membri. L'entità di tali differenze non è attribuibile alle sole spese di trasporto.

    Conformemente all'articolo 3 della decisione n. 30-53, le operazioni sono equiparabili, ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 1, quando sono concluse con acquirenti che svolgono analoghe funzioni commerciali o quando riguardano prodotti identici o simili le cui altre caratteristiche commerciali essenziali non differiscono in maniera sensibile.

    La Germania sostiene inoltre che l'impresa Sophia Jacoba GmbH e la rete di vendita di Preussag Anthrazit GmbH che distribuisce l'antracite in pezzatura noce praticano da anni l'allineamento dei prezzi sulle esportazioni destinate al Regno Unito, ma che non hanno mai offerto quotazioni inferiori a quelle dei loro concorrenti e dunque non hanno prodotto distorsioni sul mercato.

    La Commissione osserva a tale proposito che, quando le imprese intendono applicare il meccanismo dell'allineamento dei prezzi, sono tenute a comunicarlo alla Commissione secondo le modalità previste all'articolo 60, paragrafo 2, del trattato CECA e conformemente alle disposizioni da questo derivate e l'impresa Preussag Anthrazit GmbH non ha rispettato tale obbligo.

    In riferimento al comportamento dei distributori di antracite in pezzatura noce di Preussag Anthrazit GmbH, menzionato dalle autorità tedesche, l'articolo 7, secondo comma, della decisione n. 30-53 stabilisce che le imprese (produttrici) sono rese responsabili delle infrazioni commesse dai loro agenti diretti, dalle loro organizzazioni di vendita o dai loro commissionari. Ne consegue, pertanto, che la responsabilità dell'allineamento dei prezzi, cui la Germania fa riferimento in rapporto alle vendite dell'impresa Preussag Anthrazit GmbH, incombe totalmente a quest'ultima.

    Come già osservato, in base alle informazioni in possesso della Commissione risulta che questa impresa ha quotato a prezzi inferiori a quelli dei suoi concorrenti.

    Poiché d'altro canto l'allineamento dei prezzi, dedotto da tale impresa, non è stato notificato, la Commissione non ha potuto adottare i provvedimenti ex articolo 60, sezione 2, secondo capoverso.

    La Commissione ritiene che le discriminazioni constatate in ordine al punto sostanziale della denuncia rientrino nel disposto dell'articolo 4 del trattato CECA e che non siano giustificabili in termini di allineamento dei prezzi. Avendo utilizzato gli aiuti secondo le modalità testé illustrate, le imprese hanno contravvenuto alle disposizioni specifiche delle decisioni 3632/93/CECA e 96/560/CECA; pertanto gli aiuti non possono essere considerati compatibili con il mercato comune.

    V

    La sentenza della Corte di giustizia europea, del 28 aprile 1993, nella causa C-364/90 (Italia contro Commissione) (15) sancisce il principio secondo cui l'onere della prova della compatibilità degli aiuti incombe allo Stato membro che richiede la deroga.

    Sulla base delle argomentazioni formulate dalla Germania e dalle imprese beneficiarie, della constatazione della Commissione che mancano prove a riscontro del corretto utilizzo degli aiuti di Stato da parte delle imprese stesse, nonché dei prezzi praticati da quest'ultime, la Commissione non è stata in grado di fugare i dubbi espressi nella sua lettera circa l'incompatibilità degli aiuti, né ha potuto giungere alla conclusione che tali aiuti siano compatibili con il mercato comune e che la loro destinazione sia corretta.

    Per i motivi sopra esposti, la Commissione ritiene che gli aiuti da essa autorizzati per il 1996 mediante decisione 96/560/CECA, complessivamente pari a 99,5 milioni di DEM, per 42,9 milioni di DEM a favore dell'impresa Sophia Jacoba GmbH e per 56,6 milioni di DEM a favore dell'impresa Preussag Anthrazit GmbH, siano stati destinati alla produzione e alla vendita di antracite per usi industriali e domestici a prezzi inferiori ai costi di produzione.

    Alla luce degli accertamenti effettuati dalla Commissione sulla quantità di antracite venduta e sui relativi prezzi, risulta che questi aiuti hanno in parte, ossia 13,55 milioni di DEM, per 3,75 milioni di DEM a favore di Sophia Jacoba GmbH e 9,8 milioni di DEM a favore di Preussag Anthrazit GmbH, prodotto sul mercato comunitario dell'antracite in pezzatura noce destinata all'industria e al consumo domestico distorsioni della concorrenza che non sono compatibili con il mercato comune e sono quindi non conformi al disposto della decisione n. 3632/93/CECA. Le imprese in questione sono pertanto tenute a rimborsare alle autorità tedesche gli importi indicati.

    Conformemente all'articolo 1 della decisione 98/687/CECA della Commissione, del 10 giugno 1998, relativa ad interventi della Germania a favore dell'industria carboniera per il 1997 (16), la Commissione ha rimandato ad un successivo momento la propria decisione in merito ad un aiuto al funzionamento ex articolo 3 della decisione n. 3632/93/CECA pari a 65 milioni di DEM a favore dell'impresa Preussag Anthrazit GmbH e ad un aiuto per la riduzione dell'attività estrattiva ex articolo 4 della decisione n. 3632/93/CECA pari a 12 milioni di DEM a favore dell'impresa Sophia Jacoba GmbH, per un importo totale di 77 milioni di DEM. Riservandosi di decidere in futuro circa i suddetti importi, la Commissione ha dichiarato di ritenere che detti aiuti andassero a favore della produzione di antracite destinata all'industria e al consumo domestico nella Comunità, nonché alla sua vendita a prezzi inferiori ai costi di produzione.

    Sulla base degli accertamenti della Commissione, risulta che una parte di questi aiuti, più precisamente 6,8 milioni di DEM destinati all'impresa Preussag Anthrazit GmbH, hanno prodotto sul mercato comunitario dell'antracite in pezzatura noce destinata all'industria e al consumo domestico distorsioni della concorrenza che non sono compatibili con il mercato comune e contravvengono quindi al disposto della decisione n. 3632/93/CECA. Poiché tali aiuti sono stati versati già nel 1997, in anticipo sulla decisione della Commissione, la Germania è tenuta ad esigere il rimborso dell'importo di 6,8 milioni di DEM dalle imprese beneficiarie, conformemente all'articolo 9, paragrafo 5, della decisione.

    Il rimanente importo degli aiuti previsti per il 1997 a favore di Sophia Jacoba GmbH e Preussag Anthrazit GmbH, pari a 70,2 milioni di DEM, può essere considerato compatibile con gli obiettivi di cui alla decisione n. 3632/93/CECA, in particolare con gli articoli 3 e 4, tenuto conto della motivazione alla base di questi articoli formulata nelle decisioni annuali che autorizzano le misure della Germania a favore dell'industria carboniera.

    In virtù dei principi sostenuti dalla Germania, in base ai quali gli aiuti possono essere destinati esclusivamente alla produzione di carbon fossile utilizzato nella produzione di energia elettrica e nell'industria siderurgica della Comunità, la Germania si impegna a garantire che l'antracite in pezzatura noce destinata all'industria e al consumo domestico sia venduta a prezzi non inferiori ai costi di produzione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Gli aiuti erogati dalla Germania all'impresa Sophia Jacoba GmbH per un importo di 3,75 milioni di DEM e all'impresa Preussag Anthrazit GmbH per un importo di 9,8 milioni di DEM sono stati utilizzati in violazione delle disposizioni di cui alla decisione 96/560/CECA.

    Articolo 2

    Sono autorizzati gli aiuti versati dalla Germania nel 1997, in anticipo sulla decisione della Commissione, in forza degli articoli 3 e 4 della decisione n. 3632/93/CECA a favore dell'industria carboniera per un importo complessivo di 70,2 milioni di DEM, ripartiti in 58,2 milioni di DEM a favore dell'impresa Preussag Anthrazit GmbH sotto forma di aiuti al funzionamento in conformità dell'articolo 3 della decisione, e 12 milioni di DEM a favore dell'impresa Sophia Jacoba GmbH sotto forma di aiuti per la riduzione dell'attività in conformità dell'articolo 4 della decisione.

    Un aiuto pari a 6,8 milioni di DEM erogato dalla Germania all'impresa Preussag Anthrazit GmbH in anticipo sulla decisione della Commissione è stato utilizzato in violazione delle disposizioni di cui alla decisione n. 3632/93/CECA.

    Articolo 3

    La Germania è tenuta ad esigere dalle imprese beneficiarie il rimborso degli importi menzionati all'articolo 1 e all'articolo 2, secondo comma.

    Il rimborso è effettuato in conformità alle disposizioni e alle procedure della normativa tedesca in materia di obbligazioni nei confronti dello Stato ed include gli interessi calcolati in base al tasso di riferimento stabilito in sede di valutazione degli aiuti regionali, a decorrere dalla data di erogazione degli aiuti fino a completo rimborso.

    Articolo 4

    Entro due mesi dalla data di notifica della presente decisione la Germania comunica alla Commissione i provvedimenti adottati per conformarvisi.

    Articolo 5

    Nel riepilogo annuale degli aiuti effettivamente versati in conformità della presente decisione, la Germania include, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, della decisione n. 3632/93/CECA, le informazioni necessarie alla verifica dei criteri fissati agli articoli 3 e 4 della medesima decisione, nonché alla verifica dell'effettiva esecuzione delle disposizioni della presente decisione.

    Articolo 6

    La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 29 luglio 1998.

    Per la Commissione

    Monika WULF-MATHIES

    Membro della Commissione

    (1) GU L 329 del 30. 12. 1993, pag. 12.

    (2) GU C 258 del 23. 8. 1997, pag. 2.

    (3) GU L 297 del 30. 12. 1972, pag. 45.

    (4) Le dimensioni delle categorie di antracite in pezzatura noce variano da 5/12 mm (noce V, «grains») a 45/74 mm («large nuts»). La categoria «noce IV» ha dimensioni che variano da 10/15 mm a 14/22 mm. La categoria «noce II» varia da 30/50 mm a 35/55 mm.

    (5) Preussag Anthrazit, Relazione sull'esercizio ottobre 1994/settembre 1995, pag. 13.

    (6) Sophia Jacoba GmbH, Relazione sull'esercizio 1995, pag. 5.

    (7) Preussag Anthrazit, Relazione sull'esercizio ottobre 1995/settembre 1996, pag. 13.

    (8) GU L 244 del 25. 9. 1996, pag. 15.

    (9) BGB1. 1995 I, pag. 1638.

    (10) Bilancio annuale e allegati obbligatori, supplemento del Bundesanzeiger n. 85 dell'8.5.1998.

    (11) Pubblicate dalla federazione delle industrie carboniere tedesche.

    (12) GU 6 del 4. 5. 1953, pag. 109/53.

    (13) GU L 184 del 4. 7. 1981, pag. 7.

    (14) Racc. 1994, pag. I-1209.

    (15) Racc. 1993, pag. I-2097.

    (16) GU L 324 del 2. 12. 1998, pag. 30.

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