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Document 31999D0055

    1999/55/CE: Decisione della Commissione del 21 dicembre 1998 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni sistemi di lettura ottica al laser e dei loro principali elementi costitutivi, da utilizzare nei veicoli a motore, originari del Giappone, della Corea, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan [notificata con il numero C(1998) 4329]

    GU L 18 del 23.1.1999, p. 62–65 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/12/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1999/55(1)/oj

    31999D0055

    1999/55/CE: Decisione della Commissione del 21 dicembre 1998 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni sistemi di lettura ottica al laser e dei loro principali elementi costitutivi, da utilizzare nei veicoli a motore, originari del Giappone, della Corea, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan [notificata con il numero C(1998) 4329]

    Gazzetta ufficiale n. L 018 del 23/01/1999 pag. 0062 - 0065


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 1998 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni sistemi di lettura ottica al laser e dei loro principali elementi costitutivi, da utilizzare nei veicoli a motore, originari del Giappone, della Corea, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan [notificata con il numero C(1998) 4329] (1999/55/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 905/98 (2), in particolare l'articolo 9,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A. PROCEDURA

    1. Apertura

    (1) Il 12 settembre 1997, l'Associazione per i sistemi di lettura ottica al laser ha presentato, a norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio (in appresso denominato «regolamento di base»), una denuncia per conto di produttori comunitari la cui produzione complessiva rappresentava ben più del 50 % della produzione comunitaria totale di alcuni sistemi di lettura ottica al laser da utilizzare nei veicoli a motore (LORS). La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza del dumping e del pregiudizio ritenuti sufficienti per giustificare l'apertura del procedimento.

    (2) Il 25 ottobre 1997 con un avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di alcuni sistemi di lettura ottica al laser da utilizzare negli autoveicoli (LORS), originari del Giappone, della Corea, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan, ed ha avviato un'inchiesta.

    2. Periodo dell'inchiesta

    (3) L'inchiesta per la determinazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 1996 e il 30 settembre 1997 (di seguito denominato «il periodo dell'inchiesta»), mentre il periodo considerato per l'esame del pregiudizio va dal gennaio 1994 sino al termine del periodo dell'inchiesta.

    B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    1. Osservazione generale

    (4) Nell'avviso di apertura, la Commissione definiva il prodotto in oggetto come sistemi di lettura ottica al laser (LORS) comprendenti sintonizzatori di compact disc («sintonizzatori di CD»), cambiadischi e autoradio con un'unità di controllo dei dischi («autoradio»).

    (5) L'inchiesta ha poi stabilito che l'insieme dei suddetti elementi non può essere considerato un «sistema» tale da costituire un prodotto unico, malgrado le affinità funzionali esistenti fra di essi, poiché ciò significherebbe che detti elementi possono funzionare correttamente solo se combinati gli uni agli altri. Le autoradio, invece, possono funzionare autonomamente e non contengono nessun meccanismo di lettura ottica al laser. Anche i sintonizzatori di CD possono funzionare da soli, mentre il cambiadischi è l'unico elemento che, per poter funzionare, deve essere collegato a uno degli altri. Questo dato, tuttavia, non è sufficiente perché i tre elementi riuniti possano essere considerati un sistema e quindi un prodotto unico.

    (6) In secondo luogo, dall'inchiesta è risultato che, per quanto riguarda le autoradio, la copertura dei prodotti comprende un'alta percentuale di questi elementi anche quando vengano utilizzati al di fuori del sistema di lettura ottica al laser, e quindi non per riprodurre CD.

    (7) Si ritiene pertanto che i tre elementi suddetti non possano essere considerati un sistema unico tale da costituire un prodotto unico. I risultati dell'inchiesta, quindi, hanno imposto di valutare separatamente i tre prodotti: autoradio, sintonizzatori di CD e cambiadischi.

    2. Autoradio

    (8) Per quanto riguarda le autoradio, l'industria comunitaria ha accettato di limitare i prodotti oggetto del presente procedimento ai sintonizzatori di CD e ai cambiadischi, ritirando la denuncia per quanto riguarda le autoradio. Essendo emerso dall'inchiesta che non è nell'interesse della Comunità proseguire il procedimento in assenza di una denuncia, il procedimento nei confronti delle autoradio deve quindi essere chiuso in conformità dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base.

    3. Sintonizzatori di CD

    3.1. Prodotto in esame e prodotto simile

    (9) I sintonizzatori di CD contengono in un unico alloggiamento un lettore di compact disc, in grado di riprodurre (leggere) segnali audio digitali (per lo più musica) memorizzati in uno o più CD, ma non di registrare detti segnali (codici NC 8527 21 20 e 8527 21 70). I sintonizzatori di CD contengono generalmente anche un ricevitore radio. A tale riguardo, si è stabilito che i sintonizzatori di CD fabbricati e venduti dai produttori comunitari sul mercato comunitario sono identici, o molto simili, a quelli fabbricati ed esportati dai paesi in questione nella Comunità. Inoltre, i sintonizzatori di CD venduti nei paesi in questione sono identici, o molto simili, a quelli esportati da detti paesi nella Comunità. Tutti questi prodotti, pertanto, devono essere considerati un prodotto unico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    3.2. Dumping e pregiudizio

    (10) L'inchiesta ha rivelato l'esistenza del dumping e del pregiudizio. Tuttavia, viste le conclusioni esposte qui di seguito, non occorre approfondire ulteriormente dette risultanze.

    3.3. Nesso di causalità

    (11) A norma dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni in questione abbiano causato un grave pregiudizio oppure se il pregiudizio sia attribuibile a fattori diversi dal dumping.

    (12) A tale riguardo, si è riscontrato che la quota di mercato delle importazioni in dumping è diminuita del 9 % tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, passando dal 61 % circa al 52 % circa, mentre il consumo comunitario è aumentato del 129 % circa nello stesso periodo. Ciò significa che, pur essendo aumentate in termini assoluti, le esportazioni degli esportatori dei paesi interessati non hanno registrato un incremento commisurato alla massiccia espansione del consumo nella Comunità.

    Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, i prezzi degli esportatori sono diminuiti di oltre il 18 %, mentre l'industria comunitaria ha ribassato i prezzi solo dell'8 % circa.

    Le sottoquotazioni riscontrate per le importazioni in questione sono limitate. Inoltre, esse riguardavano per lo più prodotti non omogenei, che presentano tutta una serie di caratteristiche e di differenze tecniche e sono soggetti ad una rapida evoluzione tecnologica. Non si può quindi dimostrare incontestabilmente che le sottoquotazioni abbiano un impatto rilevante sui prezzi dell'industria comunitaria.

    (13) La Commissione ha esaminato anche gli altri fattori che avrebbero potuto incidere sulla situazione dell'industria comunitaria.

    Tra il 1994 e il periodo dell'inchiesta, il volume delle importazioni dagli altri paesi terzi ha registrato un incremento nettamente superiore (+700 %) a quello del consumo e delle importazioni dai paesi in questione, passando da circa 67 000 unità a circa 500 000 unità; le rispettive quote di mercato sono aumentate anch'esse in misura considerevole (16 %), passando dall'8 % al 24 % circa. Ciò significa che queste importazioni hanno contribuito ad incrementare il consumo comunitario, aumentando ad un ritmo addirittura superiore.

    Per quanto riguarda i prezzi, le scarse informazioni fornite da alcune parti interessate che hanno collaborato sembrano indicare che a queste importazioni è stata applicata una notevole sottoquotazione.

    Confrontando l'aumento della quota di mercato delle importazioni dai paesi terzi (+16 %) con la perdita della quota di mercato delle esportazioni dai paesi in questione (-9 %) e con quella dell'industria comunitaria (-2 %), si evince che le esportazioni dai paesi in questione sono state ampiamente sostituite dalle importazioni dai suddetti paesi terzi, che hanno provocato una diminuzione delle quote di mercato dell'industria comunitaria e degli esportatori dei paesi in questione.

    (14) In considerazione di quanto precede e, in particolare, delle importazioni provenienti da altri paesi terzi, si ritiene che, prese separatamente, le importazioni dai paesi in questione non abbiano avuto un impatto altamente pregiudizievole sulla situazione dell'industria comunitaria. La misura in cui le importazioni dagli altri paesi terzi hanno contribuito ad aggravare la situazione dell'industria comunitaria dimostra che esse hanno interrotto il nesso di causalità tra il dumping e il pregiudizio riscontrato.

    3.4. Conclusione

    (15) Il procedimento deve quindi essere chiuso per quanto riguarda i sintonizzatori di CD.

    4. Cambiadischi

    4.1. Prodotto in esame e prodotto simile

    (16) I cambiadischi sono apparecchi per la riproduzione del suono con un sistema di lettura al laser, situati generalmente nel portabagagli di un'automobile (codice NC ex 8519 9918), in grado di contenere e di elaborare numerosi CD. Per poter funzionare e riprodurre i suoni, essi devono essere collegati ad un'unità centrale munita di un dispositivo di controllo dei dischi (solitamente un'autoradio). A tale riguardo, l'inchiesta ha dimostrato che i cambiadischi fabbricati e venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario sono identici, o molto simili, a quelli fabbricati ed esportati dai paesi in questione nella Comunità. Inoltre, i cambiadischi venduti nei paesi in questione sono identici, o molto simili, a quelli esportati da detti paesi nella Comunità. Tutti questi prodotti, pertanto, devono essere considerati un prodotto unico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

    4.2. Dumping, pregiudizio e nesso di causalità

    (17) L'inchiesta ha dimostrato l'esistenza di pratiche di dumping pregiudizievoli. Tuttavia, viste le conclusioni esposte qui di seguito, non occorre approfondire ulteriormente dette risultanze.

    4.3. Interesse della Comunità

    (18) Per valutare l'interesse della Comunità nel caso in esame, la Commissione ha analizzato i costi e i benefici che l'istituzione di misure comporterebbe probabilmente per gli operatori economici interessati.

    La quota di mercato dell'industria comunitaria, partita dallo 0 % nel 1996, era comunque solo dell'1,4 % nel periodo dell'inchiesta. Basandosi su un dazio medio pari al 20 % del valore delle importazioni del prodotto in questione, si calcola che l'importo dei dazi istituiti sulle importazioni di questo prodotto rappresenterebbe tra sei e dieci volte il valore totale della produzione dell'industria comunitaria nel periodo dell'inchiesta. Anche se la produzione si sviluppasse secondo i piani dell'industria comunitaria, il suo valore totale costituirebbe, in un futuro prevedibile, solo una piccola parte dell'importo dei dazi istituiti. Ciò è dovuto al fatto che l'81 % circa dei cambiadischi venduti nella Comunità durante il periodo dell'inchiesta proveniva dai paesi oggetto dell'inchiesta.

    Inoltre, l'industria comunitaria sapeva perfettamente di aumentare la produzione in un momento di depressione dei prezzi. I cambiadischi, sul mercato già da diversi anni, sono stati effettivamente importati dall'industria comunitaria, per lo più dal Giappone. L'attività dell'industria comunitaria sul mercato comunitario è iniziata solo nel 1996, quando il prodotto era già ben presente sul mercato, e quindi troppo tardi. Di conseguenza, è difficile prevedere il futuro sviluppo dell'industria e i possibili vantaggi delle misure.

    Per di più, i vantaggi globali che l'industria comunitaria trarrebbe da questa situazione particolare, che sarebbero probabilmente minimi visto il numero relativamente modesto di lavoratori direttamente interessati, devono essere rapportati ai possibili svantaggi, segnatamente per i consumatori. Si tratta infatti di un prodotto elettronico di largo consumo, con un notevole potenziale di crescita. L'istituzione dei dazi limiterebbe in misura considerevole la scelta per i consumatori, visto che numerosi esportatori, e soprattutto quelli a cui verrebbero applicati dazi elevati, si ritirerebbero probabilmente dal mercato comunitario. L'industria comunitaria non sarebbe in grado, in un futuro prevedibile, di ovviare alla minore scelta rispetto alla gamma di modelli attualmente disponibili. Data la forte presenza di questi esportatori sul mercato e visto che offrono una vasta gamma di modelli, comprendenti prodotti di ottima qualità, la loro uscita dal mercato impedirebbe ai consumatori di avvalersi della varietà e dello sviluppo tecnologico, senza disporre di alternative valide in un futuro prevedibile. Nel caso in esame, si ritiene che gli interessi dei consumatori prevalgano nettamente su quelli dell'industria comunitaria.

    Si può quindi concludere che l'istituzione di misure danneggerebbe in misura eccessiva gli importatori, i distributori e i consumatori del prodotto in questione.

    Conclusione relativa all'interesse della Comunità

    (19) In considerazione di quanto precede, l'interesse comunitario impone di non adottare misure antidumping nei confronti delle importazioni di cambiadischi provenienti dai paesi in questione.

    4.4. Conclusione

    (20) Il procedimento deve quindi essere chiuso, nell'interesse della Comunità, per quanto riguarda i cambiadischi.

    C. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO

    (21) I denunzianti, informati dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intendeva chiudere il procedimento, hanno poi reso note le loro osservazioni alla Commissione, che le ha esaminate con la massima attenzione,

    DECIDE:

    Articolo unico

    È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni sistemi di lettura ottica al laser e dei loro principali elementi costitutivi, da utilizzare nei veicoli a motore, di cui ai codici NC 8527 21 20, 8527 21 70 ed ex 8519 99 18, originari del Giappone, della Corea, della Malaysia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.

    Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1998.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

    (2) GU L 128 del 30. 4. 1998, pag. 18.

    (3) GU C 324 del 25. 10. 1997, pag. 2.

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