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Document 31998R1572

Regolamento (CE) n. 1572/98 del Consiglio del 17 luglio 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1360/90 che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale

GU L 206 del 23.7.1998, pp. 1–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2009; abrogato da 32008R1339

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1572/oj

31998R1572

Regolamento (CE) n. 1572/98 del Consiglio del 17 luglio 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1360/90 che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale

Gazzetta ufficiale n. L 206 del 23/07/1998 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CE) N. 1572/98 DEL CONSIGLIO del 17 luglio 1998 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1360/90 che istituisce una Fondazione europea per la formazione professionale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea e in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

(1) considerando che il Consiglio europeo riunito a Strasburgo l'8 e il 9 dicembre 1989 ha invitato il Consiglio, ad adottare su proposta della Commissione, le disposizioni necessarie per istituire una Fondazione europea per la formazione professionale a favore dei paesi dell'Europa centrale e orientale; che a tal fine il 7 maggio 1990 il Consiglio ha adottato il regolamento (CEE) n. 1360/90 (4) che istituisce detta Fondazione;

(2) considerando che, in base al regolamento (CEE) n. 1360/90, i paesi che possono beneficiare dei programmi della Fondazione sono i paesi beneficiari dell'aiuto economico in base al regolamento (CEE) n. 3906/89 (5) (programma Phare) e al regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96 (6) (programma Tacis);

(3) considerando che i rappresentanti del Consiglio, della Commissione, degli Stati membri e dei paesi del Mediterraneo, riuniti a Barcellona il 27 e il 28 novembre 1995, hanno convenuto nella loro Dichiarazione sull'instaurazione di un partenariato euromediterraneo di porre maggiormente l'accento sulla dimensione sociale, culturale ed umana; che, per contribuire al conseguimento di questo obiettivo, il programma di lavoro che attua la dichiarazione di Barcellona prevede un impegno iniziale, tra l'altro, per la formazione professionale, a cui la Fondazione europea per la formazione professionale intende contribuire; che il Consiglio europeo, riunito a Madrid il 15 e il 16 dicembre 1995, ha invitato il Consiglio e la Commissione a porre in pratica la dichiarazione di Barcellona e il programma di lavoro;

(4) considerando che il regolamento (CE) n. 1488/96 (7) prevede misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche a sostegno della riforma delle strutture economiche e sociali nel quadro del partenariato euromediterraneo (MEDA);

(5) considerando che nell'ambito degli sforzi dei partner mediterranei di riformare le loro strutture socioeconomiche è essenziale lo sviluppo delle risorse umane per conseguire stabilità e prosperità a lungo termine e in particolare per pervenire ad un equilibrio socioeconomico;

(6) considerando che la Fondazione è stata istituita per fornire una risposta flessibile alle specifiche e differenti esigenze dei vari paesi beneficiari; che, nel fornire assistenza sulla base delle esperienze comunitarie nel campo della formazione professionale, alla Fondazione è affidato il compito di collaborare con strutture regionali, nazionali, pubbliche e private della Comunità e di paesi terzi esercitando le sue funzioni in stretta cooperazione con le istituzioni nazionali e internazionali esistenti; che esiste la possibilità di partecipazione alle attività della Fondazione di paesi terzi che condividono l'impegno della Comunità a fornire sostegno nel campo della formazione; che sono garantite la coerenza e la complementarità tra il lavoro della Fondazione ed altre azioni comunitarie;

(7) considerando che le conoscenze e l'esperienza diretta della Fondazione in materia di esigenze e circostanze specifiche dei paesi potenziali beneficiari nel settore della formazione professionale e dello sviluppo delle risorse umane possono contribuire proficuamente alla definizione della politica di aiuti della Comunità ai fini della riforma dei sistemi di formazione professionale di tali paesi;

(8) considerando che l'attuazione dei programmi in materia di formazione professionale dovrebbe offrire alla Fondazione l'opportunità di provare programmi innovativi e trasferire le prassi migliori;

(9) considerando che nell'ambito del quadro istituzionale istituito per la Fondazione l'esperienza della Comunità può essere messa a disposizione anche dei paesi partner del Mediterraneo;

(10) considerando che dovrebbe essere accordata alla Commissione una rappresentanza adeguata nel consiglio di amministrazione della Fondazione per tenere conto di questo più ampio mandato, senza peraltro che siano modificate le competenze del consiglio di amministrazione e le norme di voto né sia previsto un corrispondente aumento del numero di voti a disposizione dei rappresentanti della Commissione;

(11) considerando che l'efficienza dell'operato della Fondazione trarrà beneficio da una serie di misure di accompagnamento; che le linee direttrici generali stabilite a livello comunitario consentiranno di accordare più efficacemente le attività della Fondazione alle politiche comunitarie nei confronti dei paesi partner;

(12) considerando che la cooperazione con altri organismi comunitari pertinenti consente l'impiego efficace delle risorse e dovrebbe essere rafforzata per sfruttare le sinergie; che la Commissione può contribuirvi efficacemente;

(13) considerando che i poteri decisionali del consiglio di amministrazione della Fondazione saranno rafforzati tramite una correlazione più stretta tra il programma di lavoro della Fondazione e il suo bilancio, segnatamente adottando i due documenti mediante una procedura coordinata e collegando strettamente la spesa della Fondazione alle sue attività,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 1360/90 è così modificato:

1) All'articolo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il presente regolamento istituisce la Fondazione europea per la formazione professionale, in prosieguo denominata "Fondazione'", che ha lo scopo di contribuire allo sviluppo dei sistemi di formazione professionale dei seguenti paesi:

- paesi dell'Europa centrale e orientale che nel regolamento (CEE) n. 3906/89 o in qualsiasi successivo atto giuridico pertinente vengono indicati come beneficiari potenziali di un aiuto economico da parte del Consiglio;

- gli Stati indipendenti dell'ex Unione Sovietica e la Mongolia beneficiari del programma inteso a sostenere la riforma economica e la ripresa nell'ambito del regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96 o in qualsiasi successivo atto giuridico pertinente; e

- i territori e paesi terzi mediterranei che in base al regolamento (CE) n. 1488/96 o a qualsiasi successivo atto giuridico pertinente beneficiano delle misure d'accompagnamento finanziarie e tecniche a sostegno della riforma delle loro strutture economiche e sociali.

Tali paesi sono denominati qui di seguito "paesi beneficiari potenziali".»

2) L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Campo d'applicazione

La Fondazione, sulla base delle linee direttrici generali stabilite a livello comunitario, opera nel settore della formazione professionale che comprende la formazione iniziale e continua, la riqualificazione dei giovani e degli adulti, ed in particolare la formazione manageriale.»

3) All'articolo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Ai fini della realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1, la Fondazione, nel rispetto delle competenze attribuite al consiglio di amministrazione sulla base delle linee direttrici generali stabilite a livello comunitario, assolve le seguenti funzioni:».

4) All'articolo 3, il terzo trattino della lettera c) è sostituito dal seguente:

«- attua, su richiesta della Commissione o dei paesi potenziali beneficiari e in cooperazione col consiglio di amministrazione, programmi di formazione professionale concordati tra la Commissione e uno o più paesi potenziali beneficiari, nel contesto della politica comunitaria di assistenza a tali paesi, valendosi dei gruppi pluridisciplinari di specialisti in stretta collaborazione con le autorità competenti dei paesi interessati e traendo proficuo insegnamento dall'esperienza dei programmi comunitari di formazione professionale; nella selezione dei progetti che la Fondazione deve gestire sarà data priorità a progetti di valore innovativo e - per i paesi candidati all'adesione - a progetti direttamente correlati con i programmi della Comunità nel settore della formazione professionale;».

5) All'articolo 3, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

e) «conferisce al consiglio di amministrazione il potere di fissare le procedure di aggiudicazione per i progetti finanziati o cofinanziati dalla Fondazione, tenendo pienamente conto delle procedure stabilite dal regolamento (CEE) n. 3906/89, in particolare all'articolo 7, dal regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96, in particolare agli articoli 6 e 7, dal regolamento (CE) n. 1488/96, in particolare all'articolo 8, o in altri successivi atti giuridici pertinenti;».

6) All'articolo 4, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La Fondazione coopera con gli altri organismi comunitari pertinenti, segnatamente il Cedefop, con il sostegno della Commissione.»

7) All'articolo 5, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La Fondazione ha un consiglio di amministrazione composto da un rappresentante di ciascuno Stato membro e da tre rappresentanti della Commissione.»

8) All'articolo 5, paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Ciascun rappresentante degli Stati membri all'interno del consiglio di amministrazione ha diritto ad un voto. I rappresentanti della Commissione hanno diritto congiuntamente ad un voto.».

9) All'articolo 5, il paragrafo 7 è sostituito dal testo seguente:

«7. Sulla base di un progetto presentato dal direttore della Fondazione il consiglio di amministrazione esamina, in consultazione con la Commissione, il progetto preliminare di programma di lavoro annuale per l'anno successivo al più tardi il 30 novembre di ogni anno. L'adozione definitiva del programma ha luogo all'inizio di ogni anno, nel contesto di una prospettiva triennale. Il programma può essere adeguato nel corso dell'anno, ove ciò si renda necessario, secondo la stessa procedura, ai fini di una maggiore efficacia delle politiche comunitarie.

Per ciascuno dei progetti e delle attività in esso previste, il programma di lavoro annuale specifica una stima relativa alle spese necessarie e la destinazione delle risorse di personale e di bilancio.»

10) All'articolo 6, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal testo seguente:

«I membri del comitato sono scelti fra esperti negli ambienti della formazione o di altra natura interessati ai lavori della Fondazione, tenendo conto della necessità di assicurare la presenza di rappresentanti delle parti sociali, della Commissione, degli organismi internazionali attivi nel fornire assistenza in materia di formazione e dei paesi e territori beneficiari potenziali.»

11) All'articolo 6, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente:

«2. Il consiglio d'amministrazione chiede candidature:

- a ciascuno Stato membro,

- a ciascun paese beneficiario potenziale,

- alla Commissione,

- alle parti sociali a livello europeo, già partecipanti ai lavori delle istituzioni della Comunità e

- alle organizzazioni internazionali pertinenti.»

12) All'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. Il direttore della Fondazione è nominato dal consiglio d'amministrazione, su proposta della Commissione, per un periodo di cinque anni. Tale mandato potrà essere prorogato una sola volta e per un periodo non superiore a cinque anni.

Il direttore è competente per:

- la preparazione e l'organizzazione dell'attività del consiglio d'amministrazione, degli eventuali gruppi di lavoro specifici costituiti da quest'ultimo e, in particolare, sulla base delle linee direttrici generali stabilite a livello comunitario, della stesura del progetto di programma di lavoro annuale della Fondazione;

- l'ordinaria amministrazione della Fondazione;

- la preparazione del resoconto delle entrate e delle uscite e l'esecuzione del bilancio della Fondazione;

- la preparazione e pubblicazione dei rapporti menzionati nel presente regolamento;

- tutte le questioni riguardanti il personale;

- l'esecuzione dei compiti affidatigli ai sensi dell'articolo 3, nonché di quelli previsti dal programma di lavoro annuale di cui all'articolo 5, paragrafo 7;

- l'esecuzione delle decisioni del consiglio d'amministrazione e delle linee direttrici dettate per le attività della Fondazione.»

13) L'articolo 8 è sostituito dal testo seguente:

«Articolo 8

Connessioni con altre azioni comunitarie

La Commissione, in cooperazione con il consiglio di amministrazione e, se del caso, in conformità delle procedure di cui all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3906/89, all'articolo 8 del regolamento (Euratom, CE) n. 1279/96 e all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1488/96 o di qualsiasi successivo atto giuridico pertinente, garantisce la coerenza e, se necessario, la complementarità tra le attività della Fondazione e altre azioni a livello comunitario, sia all'interno della Comunità sia a sostegno dei paesi beneficiari potenziali, con particolare riferimento alle azioni comprese nel programma Tempus nonché agli altri programmi ed azioni in materia di formazione attuati a livello comunitario, incluso Med-Campus.»

14) All'articolo 10, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente:

«4. Il consiglio d'amministrazione, dopo aver ricevuto il parere della Commissione, adotta il bilancio della Fondazione insieme al programma di lavoro all'inizio di ogni esercizio finanziario, adeguandolo ai vari contributi concessi alla Fondazione e ai fondi di diversa origine. Il bilancio precisa altresì il numero, il grado e la categoria degli impiegati effettivi occupati dalla Fondazione nel pertinente anno finanziario.».

15) All'articolo 16, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

«1. La Fondazione è aperta alla partecipazione di paesi non membri della Comunità europea, i quali condividono l'impegno della Comunità e degli Stati membri nel campo degli aiuti in materia di formazione ai paesi beneficiari potenziali definiti all'articolo 1, secondo le modalità stabilite in accordi da concludersi con la Comunità conformemente alla procedura stabilita all'articolo 228 del trattato.».

16) L'articolo 17 è sostituito dal seguente:

«Articolo 17

Procedura di verifica e di valutazione

La Commissione, dopo consultazione del consiglio di amministrazione, istituisce una procedura per la verifica e la valutazione dell'esperienza acquisita nel corso dell'attività della Fondazione. Tale procedura è condotta con l'assistenza di esperti esterni. Anteriormente al 31 dicembre 2000, ed in seguito ogni 3 anni, essa presenta i primi risultati di detta procedura in una relazione da sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale.».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'ottavo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. RUTTENSTORFER

(1) GU C 156 del 24. 5. 1997, pag. 27.

(2) GU C 104 del 6. 4. 1998.

(3) GU C 19 del 21. 1. 1998, pag. 45.

(4) GU L 131 del 23. 5. 1990, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2063/94 (GU L 216 del 20. 8. 1994, pag. 9).

(5) GU L 375 del 23. 12. 1989, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 753/96 (GU L 103 del 26. 4. 1996, pag. 5).

(6) GU L 165 del 4. 7. 1996, pag. 1.

(7) GU L 189 del 30. 7. 1996, pag. 1.

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