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Document 31998R1006

    Regolamento (CE) n. 1006/98 della Commissione del 14 maggio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 939/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

    GU L 145 del 15.5.1998, p. 3–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 21/09/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1998/1006/oj

    31998R1006

    Regolamento (CE) n. 1006/98 della Commissione del 14 maggio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 939/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

    Gazzetta ufficiale n. L 145 del 15/05/1998 pag. 0003 - 0003


    REGOLAMENTO (CE) N. 1006/98 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 939/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 19, punto 2,

    considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 prevede una deroga agli articoli 4 e 5 del medesimo per gli oggetti personali o domestici, conformi alle disposizioni emanate dalla Commissione; che dette disposizioni sono contenute negli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) 939/97 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 767/98 (4); che occorre ora modificare i suddetti articoli per evitare abusi nell'applicazione delle disposizioni ivi contenute;

    considerando che, per evitare abusi, occorre precisare i requisiti di applicazione delle deroghe disciplinate dagli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 939/97 facendo riferimento alla definizione di cui all'articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 338/97, tenuto conto delle finalità di quest'ultimo;

    considerando che le merci introdotte nella Comunità o da questa esportate o riesportate per essere usate a scopo di lucro, alienate, esposte a fini commerciali e detenute, offerte o trasportate a fini di alienazione non possono essere considerate di appartenenza di un privato e facenti parte, o destinate a far parte, dei suoi oggetti personali o domestici;

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CE) n. 939/97 è così modificato:

    1) Al paragrafo 1 dell'articolo 27 è aggiunto il primo comma seguente:

    «Ai fini dell'applicazione della deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo, le merci introdotte nel territorio della Comunità per essere usate a scopo di lucro, alienate, esposte a fini commerciali e detenute, offerte o trasportate a fini di alienazione non sono considerate oggetti personali e domestici.»

    2) Al paragrafo 1 dell'articolo 28 è aggiunto il primo comma seguente:

    «Ai fini dell'applicazione della deroga prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 all'articolo 5 del medesimo, le merci esportate o riesportate dal territorio della Comunità per essere usate a scopo di lucro, alienate, esposte a fini commerciali e detenute, offerte o trasportate a fini di alienazione non sono considerate oggetti personali e domestici.»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998.

    Per la Commissione

    Ritt BJERREGAARD

    Membro della Commissione

    (1) GU L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1.

    (2) GU L 325 del 27. 11. 1997, pag. 1.

    (3) GU L 140 del 30. 5. 1997, pag. 9.

    (4) GU L 109 dell'8. 4. 1998, pag. 7.

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