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Document 31998R1006
Commission Regulation (EC) No 1006/98 of 14 May 1998 amending Regulation (EC) No 939/97 laying down detailed rules concerning the implementation of Council Regulation (EC) No 338/97 on the protection of species of wild fauna and flora by regulating trade therein
Regolamento (CE) n. 1006/98 della Commissione del 14 maggio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 939/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
Regolamento (CE) n. 1006/98 della Commissione del 14 maggio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 939/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
GU L 145 del 15.5.1998, p. 3–3
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 21/09/2006
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31997R0939 | complemento | articolo 27.1 | 18/05/1998 | |
Modifies | 31997R0939 | complemento | articolo 28.1 | 18/05/1998 |
Regolamento (CE) n. 1006/98 della Commissione del 14 maggio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 939/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio
Gazzetta ufficiale n. L 145 del 15/05/1998 pag. 0003 - 0003
REGOLAMENTO (CE) N. 1006/98 DELLA COMMISSIONE del 14 maggio 1998 che modifica il regolamento (CE) n. 939/97 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2307/97 della Commissione (2), in particolare l'articolo 19, punto 2, considerando che l'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 prevede una deroga agli articoli 4 e 5 del medesimo per gli oggetti personali o domestici, conformi alle disposizioni emanate dalla Commissione; che dette disposizioni sono contenute negli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) 939/97 della Commissione (3), modificato dal regolamento (CE) n. 767/98 (4); che occorre ora modificare i suddetti articoli per evitare abusi nell'applicazione delle disposizioni ivi contenute; considerando che, per evitare abusi, occorre precisare i requisiti di applicazione delle deroghe disciplinate dagli articoli 27 e 28 del regolamento (CE) n. 939/97 facendo riferimento alla definizione di cui all'articolo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 338/97, tenuto conto delle finalità di quest'ultimo; considerando che le merci introdotte nella Comunità o da questa esportate o riesportate per essere usate a scopo di lucro, alienate, esposte a fini commerciali e detenute, offerte o trasportate a fini di alienazione non possono essere considerate di appartenenza di un privato e facenti parte, o destinate a far parte, dei suoi oggetti personali o domestici; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per il commercio della flora e della fauna selvatiche, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 939/97 è così modificato: 1) Al paragrafo 1 dell'articolo 27 è aggiunto il primo comma seguente: «Ai fini dell'applicazione della deroga all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 338/97, prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del medesimo, le merci introdotte nel territorio della Comunità per essere usate a scopo di lucro, alienate, esposte a fini commerciali e detenute, offerte o trasportate a fini di alienazione non sono considerate oggetti personali e domestici.» 2) Al paragrafo 1 dell'articolo 28 è aggiunto il primo comma seguente: «Ai fini dell'applicazione della deroga prevista dall'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 338/97 all'articolo 5 del medesimo, le merci esportate o riesportate dal territorio della Comunità per essere usate a scopo di lucro, alienate, esposte a fini commerciali e detenute, offerte o trasportate a fini di alienazione non sono considerate oggetti personali e domestici.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1998. Per la Commissione Ritt BJERREGAARD Membro della Commissione (1) GU L 61 del 3. 3. 1997, pag. 1. (2) GU L 325 del 27. 11. 1997, pag. 1. (3) GU L 140 del 30. 5. 1997, pag. 9. (4) GU L 109 dell'8. 4. 1998, pag. 7.