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Document 31998L0077

    Direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 286 del 23.10.1998, p. 34–52 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/01/2013; abrogato da 32007R0715

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/77/oj

    31998L0077

    Direttiva 98/77/CE della Commissione del 2 ottobre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

    Gazzetta ufficiale n. L 286 del 23/10/1998 pag. 0034 - 0052


    DIRETTIVA 98/77/CE DELLA COMMISSIONE del 2 ottobre 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/220/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 70/220/CEE del Consiglio, del 20 marzo 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative a misure da adottare contro l'inquinamento atmosferico da emissioni dei veicoli a motore (1), modificata da ultimo dalla direttiva 96/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2);

    considerando che la direttiva 70/220/CEE è una delle direttive particolari previste dal procedimento di omologazione CE istituito dalla direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), modificata da ultimo dalla direttiva 98/14/CE della Commissione (4);

    considerando che l'articolo 13, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE dispone che la procedura di cui all'articolo 13 si applica anche all'introduzione di disposizioni relative all'omologazione di entità tecniche nelle direttive particolari;

    considerando che, al fine di fornire una base armonizzata per garantire che i convertitori catalitici di ricambio destinati ad essere montati sui veicoli delle categorie M1 ed N1 dotati di sistemi di diagnostica di bordo (OBD: On-Board Diagnostic) siano di qualità sufficiente, è opportuno introdurre nella direttiva 70/220/CEE nuovi requisiti tecnici per l'omologazione CE di convertitori catalitici di ricambio quali entità tecniche; che tali requisiti tecnici sono conformi ai requisiti tecnici adottati dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel suo regolamento n. 103 relativo all'omologazione di convertitori catalitici di ricambio per veicoli a motore (5);

    considerando che, alla luce del progresso tecnico, è opportuno introdurre nella direttiva 70/220/CEE nuovi requisiti tecnici per l'omologazione CE di veicoli che possono essere alimentati con gas di petrolio liquefatto (GPL) o gas naturale (GN); che l'uso di GPL e GN per la propulsione di veicoli permette di ottenere livelli molo bassi di emissioni nocive e dovrebbe pertanto essere favorito dal sistema di omologazione CE; che tali requisiti tecnici sono conformi ai requisiti tecnici adottati dalla Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite nel regolamento n. 83 relativo all'omologazione di veicoli in relazione all'emissione di inquinanti (6);

    considerando che è opportuno chiarire i metodi relativi alla misurazione della resistenza al rotolamento del veicolo;

    considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico istituito dalla direttiva 70/156/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    L'articolo 1 della direttiva 70/220/CEE è sostituito dal seguente articolo:

    «Articolo 1

    Ai fini della presente direttiva:

    - per "veicolo" s'intende ogni veicolo quale definito nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE;

    - per "impianto GPL o gas naturale per autotrazione" s'intende qualsiasi insieme di componenti di GPL o gas naturale per autoveicoli concepito per essere montato su uno o più tipi determinati di veicoli a motore, che può essere omologato come entità tecnica quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 70/156/CEE;

    - per "convertitore catalitico di ricambio" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici, destinato a sostituire un convertitore catalitico in dotazione originale su un veicolo omologato conformemente alla direttiva 70/220/CEE, che può essere omologato come entità tecnica, quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 70/156/CEE.»

    Articolo 2

    Gli allegati alla direttiva 70/220/CEE sono modificati in conformità dell'allegato alla presente direttiva.

    Articolo 3

    1. In relazione ai convertitori catalitici di ricambio nuovi destinati ad essere montati su veicoli omologati CE non dotati di sistemi di diagnostica a bordo (OBD), gli Stati membri:

    1) a decorrere dal 1° gennaio 1999, non possono:

    - rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE,

    - vietarne la vendita o l'installazione su un veicolo,

    se essi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva;

    2) A decorrere dal 1° ottobre 1999, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 70/156/CEE, vietano la vendita o l'installazione su un veicolo di uno o più convertitori catalitici di ricambio, se non sono di un tipo per il quale sia stata concessa un'omologazione in conformità della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

    2. Per quanto riguarda i veicoli nuovi a GPL o GN, o alimentabili sia a benzina che a GPL o GN, per motivi concernenti l'inquinamento atmosferico da emissioni, gli Stati membri:

    1) a decorrere dal 1° gennaio 1999, non possono:

    - rifiutare l'omologazione CE ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 70/156/CEE,

    - rifiutare l'omologazione di portata nazionale,

    - rifiutarne l'immatricolazione, vietarne la vendita o la messa in circolazione,

    se essi sono conformi alle prescrizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva;

    2) a decorrere dal 1° ottobre 1999, rifiutano l'immatricolazione e vietano la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano conformi alle disposizioni della direttiva 70/220/CEE, modificata dalla presente direttiva.

    Articolo 4

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 31 dicembre 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 5

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Articolo 6

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, il 2 ottobre 1998.

    Per la Commissione

    Martin BANGEMANN

    Membro della Commissione

    (1) GU L 76 del 6. 4. 1970, pag. 1.

    (2) GU L 282 dell'1. 11. 1996, pag. 64.

    (3) GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

    (4) GU L 91 del 25. 3. 1998, pag. 1.

    (5) Regolamento n. 103 della Commissione economica per l'Europa (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.2/Add.102).

    (6) Regolamento n. 83 della Commissione economica per l'Europa (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev.1/Add.81 modificato).

    ALLEGATO

    MODIFICHE AGLI ALLEGATI DELLA DIRETTIVA 70/220/CEE

    Elenco degli allegati

    1. L'elenco degli allegati è modificato come segue:

    «ALLEGATO IX A: Specifiche dei combustibili gassosi di riferimento»

    «ALLEGATO XII: Omologazione CE di un veicolo alimentato a GPL o gas naturale per quanto riguarda le emissioni»

    «ALLEGATO XIII: Omologazione CE di convertitori catalitici di ricambio quali entità tecniche.

    Appendice 1: Scheda informativa

    Appendice 2: Scheda di omologazione CE

    Appendice 3: Marchio di omologazione CE»

    Allegato I

    2. I seguenti paragrafi sono inseriti alla fine del punto 1:

    «La presente direttiva si applica inoltre:

    - alla procedura di omologazione CE di convertitori catalitici di ricambio, quali entità tecniche destinate ad essere montate sui veicoli delle categorie M1 ed N1;

    - alla procedura di omologazione CE di impianti GPL o GN per autotrazione, quali entità tecniche destinate ad essere montate sui veicoli delle categorie M1 ed N1, in relazione alle loro emissioni.»

    3. Il punto 2.4 recita:

    «2.4. Per "inquinanti gassosi" s'intendono emissioni dallo scarico di monossido di carbonio, ossidi di azoto, espressi in biossido d'azoto (NO2) equivalente, e idrocarburi, supponendo un rapporto:

    - C1H1.85 per la benzina

    - C1H1.86 per il gasolio

    - C1H2.525 per il GPL,

    - CH4 per il GN.»

    4. Sono aggiunti i punti da 2.17 a 2.21, che recitano:

    «2.17. Per "convertitore catalitico d'origine" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici che rientrano nell'omologazione rilasciata per il veicolo e i cui tipi sono indicati nelle schede di cui all'allegato II della presente direttiva.

    2.18. Per "convertitore catalitico di ricambio" s'intende un convertitore catalitico o un insieme di convertitori catalitici per i quali possa essere ottenuta l'omologazione in conformità dell'allegato XIII alla presente direttiva, diverso da quello definiti sopra al punto 2.17.

    2.19. Per "impianto GPL o GN per autotrazione" s'intende qualsiasi insieme di componenti di GPL o GN per autotrazione concepito per essere montato su uno o più tipi determinati di veicoli a motore, che possa essere omologato quale entità tecnica.

    2.20. Per "famiglia di veicoli" s'intende un gruppo di tipi di veicolo identificati da un veicolo capostipite ai fini dell'allegato XII.

    2.21. Per "carburante richiesto dal motore" s'intende il tipo di carburante di norma utilizzato dal motore:

    - benzina

    - GPL (gas di petrolio liquefatto)

    - GN (gas naturale)

    - sia benzina che GPL

    - sia benzina che GN

    - gasolio.»

    5. Il punto 5.1.2 è modificato e recita:

    «5.1.2. Orifizi dei bocchettoni dei serbatoi di benzina:».

    6. Viene aggiunto il nuovo punto 5.2.2 che recita:

    «5.2.2. I veicoli con motore ad accensione comandata alimentati solo a GPL o GN sono sottoposti alle seguenti prove:

    - tipo I (simulazione di emissioni medie dallo scarico dopo una partenza a freddo)

    - tipo II (emissioni di monossido di carbonio con regime al minimo)

    - tipo III (emissioni dal basamento)

    - tipo V (durata dei sistemi di controllo dell'inquinamento).»

    7. Sono aggiunti i punti 5.3.1.2.1.1 e 5.3.1.2.1.2 che recitano:

    «5.3.1.2.1.1. I veicoli alimentati a GPL o GN sono sottoposti alla prova di tipo I per rilevare variazioni nella composizione del GPL o del GN, come descritto nell'allegato XII.

    I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o GN sono sottoposti alla prova di tipo I per entrambi i carburanti; la prova con alimentazione a GPL o GN deve essere eseguita per rilevare variazioni nella composizione del GPL o GN, come descritto nell'allegato XII.

    5.3.1.2.1.2. Nonostante la prescrizione del punto 5.3.1.2.1.1 precedente, i veicoli alimentabili sia a benzina che ad un carburante gassoso, ma sui quali il sistema a benzina sia montato solo a fini di emergenza o per l'avvio ed il serbatoio della benzina non possa contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati, per la prova di tipo I, veicoli che funzionano solo con carburante gassoso.»

    8. È aggiunto il nuovo punto 5.3.1.4.2 che recita:

    «5.3.1.4.2. Quando le prove sono eseguite con carburanti gassosi, la massa di emissioni gassose che ne risulta deve essere inferiore ai limiti per i veicoli a benzina indicati nella tavola sopra riportata.»

    9. Sono aggiunti i punti 5.3.2.1.1 e 5.3.2.1.2 che recitano:

    «5.3.2.1.1. I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o GN sono sottoposti alla prova di tipo II per entrambi i carburanti.

    5.3.2.1.2. Nonostante la prescrizione del punto 5.3.2.1.1 precedente, i veicoli alimentabili sia a benzina che ad un carburante gassoso, ma sui quali il sistema a benzina sia montato solo a fini di emergenza o per l'avvio ed il serbatoio della benzina non possa contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati, per la prova di tipo II, veicoli che funzionano solo con carburante gassoso.»

    10. Sono aggiunti i punti 5.3.3.1.1 e 5.3.3.1.2 che recitano:

    «5.3.3.1.1. I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o GN sono sottoposti alla prova di tipo III solo per la benzina.

    5.3.3.1.2. Nonostante la prescrizione del punto 5.3.3.1.1 precedente, i veicoli alimentabili sia a benzina che ad un carburante gassoso, ma sui quali il sistema a benzina sia montato solo a fini di emergenza o per l'avvio ed il serbatoio della benzina non possa contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati, per la prova di tipo III, veicoli che funzionano solo con carburante gassoso.»

    11. Il punto 5.3.4.1 è modificato e recita:

    «5.3.4.1. . . . con motore ad accensione spontanea ed i veicoli a GPL o GN.

    5.3.4.1.1. I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o GN sono sottoposti alla prova di tipo IV solo per la benzina.»

    12. Viene aggiunto il nuovo punto 5.3.5.1.1 che recita:

    «5.3.5.1.1. I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o GN sono sottoposti alla prova di tipo V solo per la benzina.»

    13. È inserito il nuovo punto 5.3.8.

    «5.3.8. Omologazione di convertitori catalitici di ricambio.

    5.3.8.1. La prova deve essere eseguita solo per convertitori catalitici di ricambio destinati ad essere montati su veicoli omologati CE che non siano dotati di un sistema OBD, conformemente all'allegato XIII.»

    Allegato II (scheda informativa)

    14. Il punto 3.2.2 recita:

    «3.2.2. Carburante: gasolio/benzina/GPL/GN (1)»

    15. Sono aggiunti i punti 3.2.15 e 3.2.16 che recitano:

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    «3.2.15 Sistema di alimentazione a GPL: sì/no (1)

    3.2.15.1.

    Numero di omologazione conformemente alla direttiva 70/221/CEE (*):

    3.2.15.2.

    Centralina di controllo elettronico del motore per alimentazione a GPL:

    3.2.15.2.1.

    Marca o marche:

    3.2.15.2.2.

    Tipo o tipi:

    3.2.15.2.3.

    Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni:

    3.2.15.3.

    Documentazione ulteriore:

    3.2.15.3.1.

    Descrizione della protezione del catalizzatore durante la commutazione da benzina a GLP o vicenversa:

    3.2.15.3.2.

    Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, condotti di aspirazione, condotte di compensazione, ecc.):

    3.2.15.3.3.

    Disegno del simbolo:

    3.2.16.

    Sistema di alimentazione a GN: sì/no (1)

    3.2.16.1.

    Numero di omologazione conformemente alla direttiva 70/221/CEE (*) e documentazione:

    3.2.16.2.

    Unità di controllo elettronico del motore per alimentazione a GPL:

    3.2.16.2.1.

    Marca o marche:

    3.2.16.2.2.

    Tipo o tipi:

    3.2.16.2.3.

    Possibilità di regolazione in relazione alle emissioni:

    3.2.16.3.

    Documentazione ulteriore:

    3.2.16.3.1.

    Descrizione della protezione del catalizzatore durante la commutazione da benzina a GPL e viceversa:

    3.2.16.3.2.

    Configurazione del sistema (collegamenti elettrici, condotti di aspirazione, condotte di compensazione, ecc.):

    3.2.16.3.3.

    Disegno del simbolo:

    (1) Táchese lo que no proceda.

    (*) Quando tale direttiva sarà modificata in modo da riguardare i carburanti gassosi.»>FINE DI UN GRAFICO>

    Allegato III (prova di tipo I)

    16. Il punto 1 recita:

    «1. Introduzione

    Il presente allegato descrive la procedura per la prova di tipo I definita al punto 5.3.1 dell'allegato I. Quando si deve utilizzare quale carburante di riferimento il GPL o il GN, valgono inoltre le disposizioni dell'allegato XII.»

    17. È aggiunto il nuovo punto 3.2.1 che recita:

    «3.2.1. I veicoli alimentati sia a benzina che a GPL o GN sono sottoposti a prova conformemente all'allegato XII utilizzando l'appropriato carburante o gli appropriati carburanti di riferimento, definiti nell'allegato IX a.»

    18. È aggiunto il punto 5.3.1.1 che recita:

    «5.3.1.1. Nel caso di veicoli con motore ad accensione comandata a GPL o GN, o attrezzati in modo da poter essere alimentati sia a benzina che a GPL o GN, tra le prove col primo carburante di riferimento gassoso e quelle col secondo carburante di riferimento gassoso il veicolo deve essere precondizionato prima della prova col secondo carburante di riferimento. Tale precondizionamento è effettuato col secondo carburante di riferimento effettuando un ciclo di precondizionamento comprendente una volta la parte prima (parte urbana) e due volte la parte seconda (parte extraurbana) del ciclo di prova descritto nell'appendice 1 al presente allegato. Su richiesta del costruttore e previo accordo del servizio tecnico, il ciclo di precondizionamento può essere esteso. La regolazione del dinamometro deve essere quella indicata ai paragrafi 5.1 e 5.2 del presente allegato.»

    19. È aggiunto il punto 6.2.3 che recita:

    «6.2.3. Nel caso di uso del GPL o GN quale carburante, è ammesso avviare il motore a benzina e commutare al GPL o GN dopo un periodo di tempo predeterminato, che il conduttore non può modificare.»

    20. Il punto 8.2 è modificato e recita:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    .

    21. Nell'allegato III, appendice 3, al punto 5.1.1.2.8, la definizione del fattore KR e la tabella sono modificate e recitano:

    - «. . . KR = fattore di correzione della temperatura della resistenza al rotolamento, assunto come pari a: 8,64 × 10-3/°C o il fattore di correzione fornito dal fabbricante e approvato dalle autorità»;- «. . . e per ciascuna velocità i coefficienti a e b sono mostrati nella tabella seguente:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    22. Nell'allegato III, appendice 5, il punto 3.1.3.5.2 è modificato e recita:

    «3.1.3.5.2. . . . meno del 3 % in volume per benzina e gasolio, meno del 2,2 % in volume per il GPL e meno dell'1,5 % in volume per il GN.»

    23. Nell'allegato III, appendice 6, il punto 2.3 è modificato e recita:

    «2.3. . . .

    - metano e aria purificata 1,00 NUM>13,4

    >DEN>Cco2+(CHC+Cco) 10-4

    per benzina e gasolio (5a)

    DF = >NUM>11,9

    >DEN>Cco2+(CHC+Cco) 10-4

    per il GPL (5b)

    DF = >NUM>9,5

    >DEN>Cco2+(CHC+Cco) 10-4

    per il gas naturale (5c)

    . . .»

    25. Nell'allegato III, appendice 8, al punto 1.5.2.3, il valore di QHC è modificato come segue:

    «QHC = 0,619 in caso di benzina o gasolio

    QHC = 0,649 in caso di GPL

    QHC = 0,714 in caso di GN».

    Allegato IV (prova di tipo II)

    26. È aggiunto il nuovo punto 2.2.1 che recita:

    «2.2.1. I veicoli alimentabili sia a benzina che a GPL o GN sono sottoposti alla prova con il carburante o i carburanti di riferimento usati per la prova di tipo I.»

    Allegato VII (prova di tipo V)

    27. Il punto 3 recita:

    «3. CARBURANTE

    La prova di durata è eseguita con un carburante appropriato disponibile sul mercato.»

    Allegato IX A

    28. È aggiunto un nuovo allegato IX A, che recita:

    «ALLEGATO IX a

    SPECIFICHE DEI CARBURANTI DI RIFERIMENTO GASSOSI

    >SPAZIO PER TABELLA>

    2. Caratteristiche tecniche dei carburanti di riferimento GN

    >SPAZIO PER TABELLA>

    >SPAZIO PER TABELLA>

    L'indice di Wobbe è il rapporto tra il corrispondente potere calorifico di un gas per unità di volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento:

    Indice di Wobbe = HgasÖair/ Ögas

    dove

    Hgas = potere calorifico del carburante in MJ/m3 a 0 °C

    ñair = densità dell'aria a 0 °C

    ñgas = densità del carburante a 0 °C

    L'indice di Wobbe è definito come lordo o netto a seconda che il potere calorifico sia lordo o netto.»

    Allegato IX

    29. Un nuovo punto 1.8.1 è aggiunto all'appendice all'allegato IX:

    «1.8.1. In caso di veicoli a GPL o GN:

    1.8.1.1. Ripetere la tabella per tutti i gas di riferimento di GPL o GN, indicando se i risultati sono misurati o calcolati. In caso di veicoli progettati per funzionare sia a benzina che a GPL o GN: ripetere per la benzina e per tutti i gas di riferimento di GPL o GN.

    1.8.1.2. Numero d'omologazione del veicolo capostipite, se il veicolo interessato è membro di una famiglia:

    1.8.1.3. Rapporti "r" di risultati di emissioni per la famiglia, in caso di carburante gassoso, per ciascun inquinante.»

    Allegato XII

    30. È aggiunto un nuovo allegato XII, che recita:

    «ALLEGATO XII

    OMOLOGAZIONE CE DI UN VEICOLO ALIMENTATO A GPL O GAS NATURALE PER QUANTO RIGUARDA LE EMISSIONI

    1. INTRODUZIONE

    Il presente allegato descrive le prescrizioni particolari che valgono in caso di omologazione di un veicolo che funzioni a GPL o gas naturale, o che possa funzionare sia a benzina senza piombo che a GPL o gas naturale, limitatamente alla prova relativa a GPL o gas naturale.

    Nel caso di GPL e gas naturale, si riscontrano sul mercato variazioni di rilievo nella composizione del carburante, per cui il sistema di alimentazione deve adattare i propri tassi di alimentazione a tali composizioni. Per comprovare tale capacità, il veicolo deve essere sottoposto a prova del tipo I con due carburanti di riferimento estremi e dimostrare che il sistema di alimentazione è in grado di autoadattarsi. Una volta dimostrata la capacità di autoadattamento del sistema di alimentazione di un veicolo, tale veicolo può essere considerato il capostipite di una famiglia. Per i veicoli che soddisfano i requisiti di membro della famiglia, purché dotati del medesimo sistema di alimentazione, è necessaria una prova con un solo carburante.

    2. DEFINIZIONI

    Ai fini del presente allegato:

    2.1. Per "veicolo capostipite" s'intende un veicolo prescelto quale il veicolo sul quale dimostrare la capacità di autoadattamento del sistema di alimentazione e al quale fanno riferimento i veicoli membri della famiglia. È possibile che una famiglia abbia più di un veicolo capostipite.

    2.2. Per "membro della famiglia" s'intende un veicolo che condivide le seguenti caratteristiche essenziali col suo capostipite o coi suoi capostipiti:

    2.2.1. a) è prodotto dal medesimo costruttore;

    b) è soggetto agli stessi limiti in materia di emissioni;

    c) se il sistema di alimentazione del gas ha una dosatura centrale per l'intero motore:

    ha una potenza erogata accertata tra 0,7 e 1,15 volte quella del motore del veicolo capostipite;

    se il sistema di alimentazione del gas ha una dosatura singola per cilindro:

    ha una potenza erogata accertata per cilindro tra 0,7 e 1,15 volte quella del motore del veicolo capostipite;

    d) se dotato di sistema catalitico, ha lo stesso tipo di catalizzatore, ovvero un catalizzatore a tre vie, di ossidazione e di eliminazione di NOx;

    e) ha un sistema di alimentazione del gas (compreso il regolatore di pressione) dello stesso produttore di sistemi e dello stesso tipo; induzione, iniezione di vapore (punto singolo, punti multipli), iniezione di liquido (punto singolo, punti multipli);

    f) il sistema di alimentazione del gas è controllato da un'unità elettronica di controllo dello stesso tipo e con le stesse specifiche tecniche, contenenti i medesimi principi software e la medesima strategia di controllo.

    2.2.2. Per quanto riguarda il requisito c): qualora una dimostrazione mostri che due veicoli a gas potrebbero essere membri della stessa famiglia, ad eccezione delle potenze erogate accertate, rispettivamente P1 e P2 (con P1 NUM>{risultato delle emissioni per un carburante di riferimento}

    >DEN>{risultato delle emissioni per l'altro carburante di riferimento}

    3.2. Omologazione delle emissioni allo scarico di un membro della famiglia:

    Per un membro della famiglia la prova di tipo I deve essere eseguita con un solo carburante di riferimento, che può essere indifferentemente l'uno o l'altro. Il veicolo è ritenuto conforme se soddisfa i seguenti requisiti:

    3.2.1. Il veicolo è conforme alla definizione di membro della famiglia fornita nel punto 2.2 sopra.

    3.2.2. I risultati della prova per ciascun inquinante saranno moltiplicati per il suo fattore "r" (cfr. punto 3.1.3 sopra), se r è maggiore di 1,0. Se r è minore di 1,0, si assume 1 quale suo valore. I risultati di tali moltiplicazioni saranno considerati il risultato finale relativo alle emissioni. Su richiesta del costruttore la prova di tipo I può essere eseguita col carburante di riferimento 2 o con entrambi i carburanti di riferimento, in modo che non sia necessaria alcuna correzione.

    3.2.3. Il veicolo è conforme in materia di limiti delle emissioni per la categoria pertinente per le emissioni sia misurate che calcolate.

    4. CONDIZIONI GENERALI

    4.1. Le prove di conformità della produzione possono essere effettuate con un carburante commerciale il cui rapporto C3/C4 sia compreso tra quelli dei carburanti di riferimento nel caso del GPL, oppure il cui indice di Wobbe sia compreso tra quelli dei carburanti di riferimento estremi nel caso del GN. In tal caso deve essere disponibile un'analisi del carburante.»

    Allegato XIII

    31. È aggiunto un nuovo allegato XIII, che recita:

    «ALLEGATO XIII

    OMOLOGAZIONE CE DI CONVERTITORI CATALITICI DI RICAMBIO QUALI ENTITÀ TECNICHE

    1. CAMPO DI APPLICAZIONE:

    Il presente allegato riguarda l'omologazione CE, quali entità tecniche a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 70/156/CEE, di convertitori catalitici destinati ad essere montati su uno o più tipi di veicoli a motore o famiglie di veicoli a motore delle categorie M1 e N1 (1) quali pezzi di ricambio (2).2. DEFINIZIONI

    Ai fini del presente allegato, s'intende per:

    2.1. "Convertitore catalitico d'origine", cfr. punto 2.17 dell'allegato I.

    2.2. "Convertitore catalitico di ricambio", cfr. punto 2.18 dell'allegato I.

    2.3. "Tipo di convertitore catalitico", convertitori catalitici che non differiscono in relazione ad aspetti essenziali quali:

    2.3.1. numero di substrati rivestiti, struttura e materiale;

    2.3.2. tipo di azione catalitica (ossidazione, tre vie, ecc.);

    2.3.3. volume, rapporto di area frontale e lunghezza del sostrato;

    2.3.4. contenuto materiale del catalizzatore;

    2.3.5. rapporto materiale del catalizzatore;

    2.3.6. densità delle celle;

    2.3.7. dimensioni e forma;

    2.3.8. protezione termica.

    2.4. "tipo di veicolo", cfr. punto 2.1 dell'allegato I.

    2.5. "omologazione di un convertitore catalitico di ricambio", omologazione di un convertitore destinato ad essere montato quale pezzo di ricambio su uno o più tipi specifici di veicoli in relazione alle emissioni di inquinanti, al livello sonoro e all'effetto sulle prestazioni del veicolo.

    3. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE CE

    3.1. Conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva 70/156/CEE, la domanda di omologazione CE di un tipo di convertitore catalitico di ricambio deve essere presentata dal costruttore.

    3.2. Il modello della scheda informativa figura nell'appendice 1 del presente allegato.

    3.3. Al servizio tecnico incaricato delle prove di omologazione deve essere presentato:

    3.3.1. Uno o più veicoli del tipo omologato in conformità della direttiva 70/220/CEE dotato o dotati di un convertitore catalitico d'origine nuovo. Tale veicolo o tali veicoli devono essere prescelti dal richiedente col consenso del servizio tecnico, e devono soddisfare i requisiti indicati al punto 3 dell'allegato III alla presente direttiva.

    I veicoli sottoposti a prova non devono avere anomalie nei sistemi di controllo delle emissioni; eventuali parti troppo logore o male funzionanti, che diano luogo ad emissioni non soddisfacenti, devono essere ripartite o sostituite. Prima della prova delle emissioni, i veicoli sottoposti a prova devono essere adeguatamente regolati e resi conformi alle specifiche del costruttore.

    3.3.2. Un esemplare del tipo di convertitore catalitico di ricambio. Esso deve recare in modo chiaramente leggibile e indelebile il marchio del richiedente e la propria denominazione commerciale.

    4. RILASCIO DELL'OMOLOGAZIONE CE

    4.1. Se sono soddisfatti i requisiti del caso, l'omologazione CE viene rilasciata ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE.

    4.2. Il modello della scheda di omologazione CE figura nell'appendice 2 del presente allegato.

    4.3. A ciascun tipo di convertitore catalitico di ricambio omologato è assegnato un numero d'omologazione conformemente all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE. Lo stesso Stato membro non deve assegnare lo stesso numero ad un altro convertitore catalitico di ricambio. Lo stesso numero d'omologazione può riguardare l'uso di quel tipo di convertitore catalitico di ricambio su diversi tipi di veicolo.

    5. MARCHIO DI OMOLOGAZIONE CE

    5.1. Ogni convertitore catalitico di ricambio conforme al tipo omologato a norma della presente direttiva quale entità tecnica deve recare un marchio di omologazione CE.

    5.2. Tale marchio è costituito da un rettangolo all'interno del quale è iscritta la lettera "e", seguita dal numero o dalla serie di lettere distintivi dello Stato membro che ha rilasciato l'omologazione:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    In prossimità del rettangolo, deve figurare il "numero dell'omologazione di base" definito nella sezione 4 del sistema di numerazione di cui all'allegato VII della direttiva 70/156/CEE, preceduto da due cifre indicanti il numero progressivo assegnato al più recente adeguamento tecnico significativo della direttiva 70/220/CEE alla data in cui è stata concessa l'omologazione CE. Nella presente direttiva, il numero progressivo è 00.

    5.3. Il marchio di omologazione CE di cui al punto 5.2 deve essere chiaramente leggibile e indelebile.

    5.4. L'appendice 3 del presente allegato fornisce esempi del marchio di omologazione CE e dei dati relativi all'omologazione sopra menzionati.

    6. PRESCRIZIONI

    6.1. Prescrizioni generali.

    6.1.1. Il convertitore catalitico di ricambio deve essere progettato, costruito e suscettibile di essere installato in modo da consentire ad un veicolo di restare conforme alle disposizioni della presente direttiva, come era originariamente, e da garantire che le emissioni di inquinanti siano efficacemente limitate lungo la durata normale del veicolo in condizioni d'impiego normali.

    6.1.2. Il convertitore catalitico di ricambio deve essere installato nell'esatta posizione del convertitore catalitico d'origine, e non deve essere modificata l'ubicazione di eventuali sensori di ossigeno nel condotto di scarico.

    6.1.3. Se il convertitore catalitico d'origine comprende una protezione termica, il convertitore catalitico di ricambio deve comprendere una protezione equivalente.

    6.1.4. Il convertitore catalitico di ricambio deve essere duraturo, cioè progettato, costruito e suscettibile di essere installato in modo da conseguire una ragionevole resistenza ai fenomeni di corrosione e ossidazione ai quali è esposto, tenuto conto delle condizioni d'impiego del veicolo.

    6.2. Prescrizioni relative alle emissioni

    Il veicolo o i veicoli di cui al punto 3.3.1 del presente allegato, dotati di convertitore catalitico di ricambio del tipo per il quale si richiede l'omologazione, devono essere sottoposti a prova del tipo I alle condizioni descritte nel corrispondente allegato della presente direttiva, al fine di compararne le prestazioni col convertitore catalitico d'origine conformemente alla procedura descritta di seguito.

    6.2.1. Determinazione della base per la comparazione

    Il veicolo o i veicoli devono essere dotati di un convertitore catalitico d'origine nuovo (cfr. punto 3.3.1) che viene fatto funzionare in 12 cicli extraurbani (prova di tipo I, parte 2).

    Dopo tale precondizionamento, il veicolo o i veicoli sono tenuti in un locale dove la temperatura rimane relativamente costante tra 293 e 303 K (20 e 30 °C). Tale condizionamento viene condotto per almeno sei ore e prosegue fino a che la temperatura dell'olio del motore e del fluido di raffreddamento sono a ± 2 K rispetto alla temperatura del locale. In seguito sono effettuate tre prove di tipo I.

    6.2.2. Prova sui gas di scarico con convertitore catalitico di ricambio

    Il convertitore catalitico di origine del veicolo o dei veicoli di prova viene sostituito dal convertitore catalitico di ricambio (cfr. punto 3.3.2) che viene fatto funzionare in 12 cicli extraurbani (prova di tipo I, parte 2).

    Dopo tale precondizionamento, il veicolo o i veicoli sono tenuti in un locale dove la temperatura rimane relativamente costante tra 293 e 303 K (20 e 30 °C). Tale condizionamento viene condotto per almeno sei ore e prosegue fino a che la temperatura dell'olio del motore e del fluido di raffreddamento sono a ± 2 K rispetto alla temperatura del locale. In seguito sono effettuate tre prove di tipo I.

    6.2.3. Valutazione delle emissioni di inquinanti di veicoli dotati di convertitori catalitici di ricambio

    Il veicolo o dei veicoli di prova col convertitore catalitico d'origine devono rispettare i valori limite in base all'omologazione del veicolo o dei veicoli, compresi, se del caso, i fattori di deterioramento applicati in occasione dell'omologazione del veicolo o dei veicoli.

    Le prescrizioni relative alle emissioni del veicolo o dei veicoli dotati di convertitore catalitico di ricambio si ritengono rispettate se, per ciascun inquinante regolamentato (CO, HC+NOx e particolati), sono soddisfatte le seguenti condizioni:

    M≤ 0,85 S+0,4 G (1)

    M≤ G (2)

    dove:

    M valore medio delle emissioni di un singolo inquinante (CO o particolati) o della somma di due inquinanti (HC+NOx) ottenuto dalle tre prove di tipo I con il convertitore catalitico di ricambio;

    S valore medio delle emissioni di un singolo inquinante (CO o particolati) o della somma di due inquinanti (HC+NOx) ottenuto dalle tre prove di tipo I con il convertitore catalitico d'origine;

    G valore medio delle emissioni di un singolo inquinante (CO o particolati) o della somma di due inquinanti (HC+NOx) in base all'omologazione del veicolo o dei veicoli, diviso, se del caso, per i fattori di deterioramento determinati conformemente al punto 6.4 di seguito.

    Qualora la domanda di omologazione riguardi diversi tipi di veicoli dello stesso costruttore di automobili, e purché diversi tipi di veicoli siano dotati dello stesso tipo di convertitore catalitico d'origine, la prova di tipo I può limitarsi ad almeno due veicoli prescelti con l'accordo del servizio tecnico responsabile dell'omologazione.

    6.3. Prescrizioni relative al rumore e alla contropressione allo scarico

    Il convertitore catalitico di ricambio deve soddisfare i requisiti tecnici previsti nell'allegato II alla direttiva 70/157/CEE.

    6.4. Prescrizioni relative alla durata

    Il convertitore catalitico di ricambio deve soddisfare i requisiti di cui al punto 5.3.5 dell'allegato I della presente direttiva, cioè prova di tipo V o fattori di deterioramento come dalla tabella di seguito riportata per i risultati delle prove di tipo I.

    >SPAZIO PER TABELLA>

    7. MODIFICA DELL'IMPIANTO GPL E DELLE OMOLOGAZIONI

    In caso di modifica del tipo omologato ai sensi della presente direttiva, si applicano le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva 70/156/CEE.

    8. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE

    8.1. I provvedimenti intesi a garantire la conformità della produzione devono essere presi a norma dell'articolo 10 della direttiva 70/156/CEE.

    8.2. Disposizioni particolari

    8.2.1. I controlli di cui al punto 2.2 dell'allegato X alla direttiva 70/156/CEE devono comprendere la conformità rispetto alle carattarestiche definite al punto 2.3 del presente allegato.

    8.2.2. Ai fini dell'applicazione del punto 2.4.4 dell'allegato X alla direttiva 70/156/CEE, si possono effettuare le prove descritte al punto 6.2 del presente allegato (prescrizioni relative alle emissioni). In tal caso, il detentore dell'omologazione può chiedere, in alternativa, che quale base per la comparazione non sia usato il convertitore catalitico d'origine, ma il convertitore catalitico di ricambio che era stato usato durante le prove di omologazione (o un altro esemplare comprovato conforme al tipo omologato). I valori delle emissioni misurati con l'esemplare oggetto di verifica non devono eccedere mediamente per più del 15 % i valori medi misurati con l'esemplare usato quale riferimento.

    Appendice 1

    Scheda informativa n. . . . relativa all'omologazione CE di convertitori catalitici di ricambio (Direttiva 70/220/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva . . .)

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    Le seguenti informazioni devono, ove applicabili, essere forniti in triplice copia ed includere un indice. Gli eventuali disegni e fotografie devono essere forniti in scala adeguata e con sufficienti dettagli; devono essere in formto A4 o in fogli piegati in detto formato.

    Qualora i sistemi, componenti o entità tecniche includano funzioni controllate elettronicamente, devono essere fornite le necessarie informazioni relative alle prestazioni.

    0.

    DATI GENERALI

    0.1.

    Marca (denominazione commerciale del costruttore):

    0.2.

    Tipo:

    0.5.

    Nome e indirizzo del costruttore:

    0.7.

    In caso di componenti o entità tecniche, posizione e modo di fissaggio del marchio di omologazione CE

    0.8.

    Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

    1.

    DESCRIZIONE DEL DISPOSITIVO

    1.1.

    Marca e tipo del convertitore catalitico di ricambio:

    1.2.

    Disegni del convertitore catalitico di ricambio, che mostrino in particolare le caratteristiche menzionate al punto 2.3 del presente allegato:

    1.3.

    Descrizione del tipo o dei tipi di veicolo ai quali è destinato il convertitore catalitico di ricambio:

    1.3.1.

    Numero(i) e/o simbolo(i) che contraddistinguono il tipo o i tipi di motore e veicolo:

    1.4.

    Descrizione e disegni che mostrino la posizione del convertitore catalitico di ricambio in relazione al collettore o ai collettori di scarico del motore:

    >FINE DI UN GRAFICO>

    Appendice 2

    Modello

    [Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]

    SCHEDA DI OMOLOGAZIONE CE

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    TIMBRO DELL'AMMINISTRAZIONEComunicazione concernente:

    - l'omologazione (1)

    - l'estensione dell'omologazione (1)

    - il rifiuto dell'omologazione (1)

    - la revoca dell'omologazione (1)

    di un tipo di veicolo/componente/entità tecnica (1) per quanto concerne la direttiva ,

    modificata da ultimo dalla direttiva

    Numero di omologazione:

    Motivo dell'estensione:

    PARTE I

    0.1.

    Marca (denominazione commerciale del costruttore):

    0.2.

    Tipo:

    0.3.

    Mezzi di identificazione del tipo, se marcati sul veicolo/componente/entità tecnica (1) (2)

    0.3.1.

    Posizione della marcatura:

    0.4.

    Ctegoria del veicolo (1) (3):

    0.5.

    Nome e indirizzo del costruttore:

    0.7.

    Posizione e modo di apposizione del marchio di omologazione CE per componenti ed entità tecniche:

    0.8.

    Indirizzo dello o degli stabilimenti di montaggio:

    (1) Cancellare la dicitura inutile.

    (2) Se i mezzi di identificazione del tipo contengono dei caratteri che non interessano la descrizione del tipo di veicolo, componente o entità tecnica di cui alla presente scheda di omologazione, detti caratteri sono rappresentati dal simbolo: "?" (ad esempio: ABC??123??).

    (3) Cfr. Definizione di cui all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE.

    PARTE II

    1.

    Altre informazioni (se necessarie): cfr. addendum

    2.

    Servizio tecnico incaricato delle prove:

    3.

    Data del verbale di prova:

    4.

    Numero del verbale di prova:

    5.

    Eventuali osservazioni: cfr. addendum

    6.

    Luogo:

    7.

    Data:

    8.

    Firma:

    9.

    Si allega l'indice del fascicolo di omologazione depositato presso l'autorità che rilascia l'omologazione, del quale si può richiedere copia.

    Addendum

    alla scheda di omologazione CE n. . . .

    concernente l'omologazione come entità tecnica di convertitori catalitici di ricambio per veicoli a motore a norma della direttiva 70/220/CE, modificata da ultimo dalla direttiva . . .

    1.

    Informazioni supplementari

    2.

    Marca e tipo del convertitore catalitico di ricmabio:

    1.2.

    Tipo o tipi di veicoli per i quali il tipo di convertitore catalitico costituisce un pezzo di ricambio:

    1.3.

    Tipo o tipi di veicoli sui quali i convertitori catalitici di ricambio sono stati sottoposti a prova:

    5.

    Osservazioni:

    >FINE DI UN GRAFICO>

    Appendice 3

    Esempio di marchio di omologazione CE

    (Cfr. punto 5.2 del presente allegato)

    a ≥ 8 mm

    >RIFERIMENTO A UN FILM>

    Il marchio di omologazione sopra riportato, apposto ad un convertitore catalitico di ricambio, indica che il tipo interessato è stato omologato in Francia (e 2), conformemente alla presente direttiva. Le prime due cifre del numero di omologazione (00) si riferiscono al numero progressivo attribuito alla più recente modifica alla direttiva 70/220/CEE. Le quattro cifre successive (1234) sono quelle che l'autorità di omologazione ha assegnato al convertitore catalitico di ricambio quale numero di omologazione di base.

    (1) Quali definite nell'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE.

    (2) Il presente allegato, non si applica a convertitori catalitici di ricambio destinati ad essere montati su veicoli delle categorie M1 e N1 dotati di sistemi di diagnostica di bordo (OBD).»

    (*) Valore da determinare alle condizioni standard [293,2 K (20 °C) e 101,3 kPa].

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