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Document 31998D0484

    98/484/CE: Decisione del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 1998 al 27 febbraio 2001, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

    GU L 217 del 5.8.1998, p. 27–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/07/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/484/oj

    Related international agreement

    31998D0484

    98/484/CE: Decisione del Consiglio del 20 luglio 1998 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 1998 al 27 febbraio 2001, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore

    Gazzetta ufficiale n. L 217 del 05/08/1998 pag. 0027 - 0028


    DECISIONE DEL CONSIGLIO del 20 luglio 1998 relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 1998 al 27 febbraio 2001, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore (98/484/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore (1), in particolare l'articolo 12,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando che, a norma dell'articolo 12 dell'accordo di cui sopra, la Comunità e la Repubblica federale islamica delle Comore hanno condotto negoziati per definire le modifiche o i nuovi elementi da introdurre nell'accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo ad esso allegato;

    considerando che, in seguito a tali negoziati, il 27 febbraio 1998 è stato siglato un nuovo protocollo;

    considerando che, grazie a questo protocollo, i pescatori della Comunità fruiscono di possibilità di pesca nelle acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione della Repubblica federale islamica delle Comore per il periodo dal 28 febbraio 1998 al 27 febbraio 2001;

    considerando che, per garantire una rapida ripresa delle attività di pesca da parte dei pescherecci della Comunità, è indispensabile che il nuovo protocollo venga applicato al più presto; che, a tal fine, le due parti hanno siglato un accordo in forma di scambio di lettere che prevede l'applicazione, a titolo provvisorio, del protocollo siglato a decorrere dal 28 febbraio 1998;

    considerando che occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere, con riserva di una decisione definitiva a norma dell'articolo 43 del trattato;

    considerando che occorre definire il criterio di ripartizione delle possibilità di pesca tra gli Stati membri in base alla ripartizione delle possibilità di pesca tradizionale nell'ambito dell'accordo di pesca,

    DECIDE:

    Articolo 1

    È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sull'applicazione provvisoria del protocollo che fissa, per il periodo dal 28 febbraio 1998 al 27 febbraio 2001, le possibilità di pesca e il contributo finanziario previsti nell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federale islamica delle Comore sulla pesca al largo delle Comore.

    Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere e quello del protocollo sono allegati alla presente decisione.

    Articolo 2

    Le possibilità di pesca fissate dal protocollo sono ripartite tra gli Stati membri secondo il seguente criterio:

    a) tonniere con sciabica:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    b) pescherecci con palangari di superficie:

    >SPAZIO PER TABELLA>

    Se le domande di licenza dei suddetti Stati membri non esauriscono le possibilità di pesca stabilite dal protocollo, la Commissione può prendere in considerazione domande di licenza presentate da qualsiasi altro Stato membro.

    Articolo 3

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a sottoscrivere l'accordo allo scopo di impegnare la Comunità.

    Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    W. MOLTERER

    (1) GU L 137 del 2. 6. 1988, pag. 19.

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