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Document 31998D0358

    98/358/CE: Decisione della Commissione del 6 maggio 1998 relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1994 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(1998) 1124] (I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede)

    GU L 163 del 6.6.1998, p. 28–42 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 15/10/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/358/oj

    31998D0358

    98/358/CE: Decisione della Commissione del 6 maggio 1998 relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1994 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(1998) 1124] (I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede)

    Gazzetta ufficiale n. L 163 del 06/06/1998 pag. 0028 - 0042


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 maggio 1998 relativa alla liquidazione dei conti presentati dagli Stati membri per le spese dell'esercizio finanziario 1994 finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia [notificata con il numero C(1998) 1124] (I testi in lingua spagnola, danese, tedesca, greca, inglese, francese, italiana, olandese e portoghese sono i soli facenti fede) (98/358/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2,

    sentito il comitato del Fondo,

    considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70, la Commissione, sulla base dei conti presentati dagli Stati membri, liquida i conti relativi alle spese pagate dai servizi e dagli organismi di cui all'articolo 4 dello stesso regolamento;

    considerando che gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione i documenti necessari alla liquidazione dei conti relativi all'esercizio 1994; che, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70, l'esercizio 1994 è iniziato il 16 ottobre 1993 e si è concluso il 15 ottobre 1994;

    considerando che la Commissione ha effettuato le verifiche previste all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 729/70;

    considerando che, ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1723/72 della Commissione, del 26 luglio 1972, relativo alla liquidazione dei conti per quanto concerne il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 295/88 (4), la decisione di liquidazione dei conti comporta la determinazione dell'importo delle spese effettuate in ciascuno Stato membro durante l'esercizio in questione e riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia; che conformemente all'articolo 102 del regolamento finanziario del 21 dicembre 1977 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2444/97 (6), il risultato della decisione di liquidazione, che costituisce l'eventuale differenza tra il totale delle spese imputate ai conti dell'esercizio in questione, in applicazione degli articoli 100 e 101, ed il totale delle spese riconosciute dalla Commissione all'atto della liquidazione, è imputato ad un unico articolo come spesa in più o in meno;

    considerando che, a norma degli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 729/70, si possono finanziare soltanto le restituzioni all'esportazione verso i paesi terzi e gli interventi destinati a regolarizzare i mercati agricoli, rispettivamente concesse o intrapresi conformemente alle norme comunitarie nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli; che, in seguito alle verifiche effettuate, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non risponde a tali condizioni e non può essere pertanto finanziata dal FEAOG, sezione garanzia; che gli importi dichiarati da ciascuno Stato membro interessato, quelli riconosciuti a carico del FEAOG, sezione garanzia, e le differenze tra questi due importi, nonché le differenze tra le spese riconosciute a carico del FEAOG, sezione garanzia, e quelle imputate ai conti dell'esercizio figurano nell'allegato alla presente decisione;

    considerando che le spese dichiarate dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Irlanda, dall'Italia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dal Portogallo e dal Regno Unito per il sostegno ai coltivatori di taluni seminativi, d'importo pari rispettivamente a 37 610 355 BEF, 261 991 880,28 DKK, 600 977 770,84 DEM, 72 776 981 688 ESP, 2 572 344 612,45 FRF, 458 554,44 IEP, 110 362 227 405 ITL, 14 188 574 LUF, 1 178 066,51 NLG, 3 562 835 605 PTE, 85 024 800,11 GBP, non sono stati oggetto della decisione di liquidazione dei conti dell'esercizio 1993, in quanto i pagamenti definitivi per i semi oleosi sono stati effettuati soltanto nel corso dell'esercizio 1994 e le conclusioni delle indagini del FEAOG riguardano le spese complessive del raccolto 1993 e non soltanto gli anticipi versati nel corso dell'esercizio 1993; che le spese dichiarate dalla Spagna per il catasto olivicolo, d'importo pari a 600 038 445 ESP, le spese dichiarate dalla Francia per l'abbandono o la riduzione della produzione di latte, d'importo pari a 531 272 940,06 FRF, e per i premi per il tabacco in fogli d'importo pari a 7 160 544 FRF, e le spese dichiarate dall'Italia per l'abbandono di superfici viticole, come risulta dall'indagine sulle superfici piantate illegalmente, d'importo pari a 31 861 816 140 ITL, non sono state oggetto della decisione di liquidazione dei conti dell'esercizio 1993; che detti importi sono stati pertanto aggiunti alle spese dichiarate da tali Stati membri nel quadro dell'esercizio 1994 e verranno liquidati nel corso del presente esercizio;

    considerando che le spese dichiarate dal Belgio, dalla Danimarca, dalla Germania, dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Francia, dall'Irlanda, dall'Italia, dal Lussemburgo, dai Paesi Bassi, dal Portogallo e dal Regno Unito per il sostegno ai coltivatori di taluni seminativi, d'importo pari rispettivamente a 44 488 205 BEF, 217 632 480,18 DKK, 625 580 204,80 DEM, 704 353 447 GRD, 53 526 391 438 ESP, 3 032 760 954,71 FRF, 1 399 246,84 IEP, 171 798 905 560 ITL, 13 226 892 LUF, 201 888,89 NLG, 6 586 838 460 PTE e 88 604 051,26 GBP, non sono oggetto della presente decisione, in quanto i pagamenti definitivi per i semi oleosi sono stati effettuati soltanto nel corso dell'esercizio 1995 e le conclusioni delle indagini del FEAOG riguardano le spese complessive del raccolto 1994 e non soltanto gli anticipi versati nel corso dell'esercizio 1994; che detti importi sono stati pertanto detratti dalle spese dichiarate da tali Stati membri nel quadro del presente esercizio e verranno liquidati in una fase successiva;

    considerando che le spese dichiarate dalla Germania riguardanti il prelievo dei contributi per il finanziamento della gestione del sistema dei seminativi nello Schleswig-Holstein, d'importo pari a 271 964 DEM, dall'Italia per l'olio di oliva in giacenza all'intervento, d'importo pari a 202 034 589 024 ITL, dalla Spagna riguardanti l'aiuto al consumo di olio d'oliva, d'importo pari a 42 574 312 665 ESP, i premi ovo-caprini d'importo pari a 1 390 733 000 ESP e il miglioramento della qualità del latte, d'importo pari a 101 802 242 ESP, e dal Regno Unito (solo una parte delle spese) riguardanti le operazioni di stoccaggio pubblico di carni bovine, d'importo pari a 1 849 000 GBP, non sono coperte da questa decisione poiché ulteriori inchieste sono ancora necessarie; che i suddetti importi sono stati dedotti dalle spese dichiarate da questi Stati membri per l'esercizio di liquidazione corrente, e saranno liquidati in futuro;

    considerando che delle correzioni sono necessarie per quanto riguarda il prelievo supplementare per il latte, per le campagne dal 1985/1986 al 1992/1993 che sono ancora aperte, a causa di dispute legali tra gli acquirenti/produttori e le competenti autorità di certi Stati membri; che tali correzioni per la Francia, il Belgio, il Lussemburgo, il Regno Unito e i Paesi Bassi ammontano rispettivamente a 114 387 058 FRF, 32 139 050 BEF, 11 979 538 LUF, 105 928,21 GBP e 3 043 965,97 NLG; che la Commissione si riserva comunque la possibilità di riesaminare le correzioni effettuate nell'ambito di questa liquidazione dei conti se, in seguito ai risultati dei procedimenti legali, degli importi dovessero essere considerati non dovuti, o non recuperabili;

    considerando che delle correzioni sono necessarie quando si oltrepassano i tempi regolamentari previsti per effettuare i pagamenti; che tali correzioni per il Belgio, la Spagna, la Grecia, l'Irlanda, l'Italia, i Paesi Bassi, il Portogallo e il Regno Unito per varie misure ammontano a 440 888 BEF, 752 182 204 ESP, 666 812 006 GRD, 943 665,56 IEP, 26 383 487 618 ITL, 221 924,10 NLG, 139 943 090 PTE e 9 407,41 GBP rispettivamente; che questi importi sono già stati rimborsati alla Commissione sotto forma di deduzione dagli anticipi mensili; che la Commissione auspica che sia concessa agli Stati membri interessati la possibilità di avvalersi della procedura di conciliazione; se del caso, la Commissione riesaminerà queste correzioni alla luce dei rapporti di conciliazione; che questa decisione è intanto immediatamente applicabile;

    considerando, sulla base della decisione della Commissione del 2 febbraio 1995, che non è stato possibile includere nei conti dell'anno di bilancio 1994 alcuni importi dichiarati dalla Francia e dall'Italia, a causa di una mancanza di crediti nelle poste di bilancio relative; che, di conseguenza la Commissione non potrebbe contabilizzare queste spese nell'anno di bilancio 1994 e che, pertanto, i relativi anticipi da pagare hanno dovuto essere ridotti di un importo rispettivamente pari a 179 945 575,32 FRF e a 36 421 859 436 ITL; che, poiché detti importi sono stati dichiarati dalla Francia e dall'Italia nella loro dichiarazione annuale per il 1994, è necessario, per la liquidazione di questi importi, includere negli allegati della presente decisione gli importi imputabili agli anzidetti Stati membri;

    considerando che, prima che la Commissione determini le rettifiche finanziarie ammissibili alla procedura di conciliazione istituita con la decisione 94/442/CE della Commissione (7), è necessario che lo Stato membro possa, se lo desidera, ricorrere a detta procedura; che, in tale caso, occorre che la Commissione esamini la relazione redatta dall'organo di conciliazione; che i termini previsti per tale procedura non sono scaduti, per tutte le rettifiche ammissibili, alla data di adozione della presente decisione; che è tuttavia necessario non ritardare ulteriormente la decisione di liquidazione; che pertanto tali importi sono stati detratti dalle spese dichiarate dagli Stati membri interessati nel quadro del presente esercizio e saranno liquidati in una fase successiva;

    considerando che in base all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70, la Comunità non si fa carico delle conseguenze finanziarie di irregolarità o negligenze, qualora queste siano attribuibili alle amministrazioni o ad altri organismi degli Stati membri; che è opportuno includere nel campo d'applicazione della presente decisione alcune delle conseguenze finanziarie che non possono essere imputate al bilancio comunitario;

    considerando che la presente decisione non anticipa un giudizio di merito circa le conseguenze finanziarie da trarre, nel quadro di una successiva liquidazione dei conti, per quanto riguarda gli aiuti nazionali o le infrazioni per i quali le procedure ai sensi degli articoli 93 e 169 del trattato sono attualmente in corso o si sono concluse dopo il 31 dicembre 1997;

    considerando che la presente decisione non anticipa un giudizio di merito circa le conseguenze finanziarie che la Commissione trarrà, nel quadro di una successiva liquidazione dei conti, dalle indagini in corso alla data della presente decisione, dalle irregolarità ai sensi dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 o dalle sentenze della Corte di giustizia in cause pendenti al 31 dicembre 1997 relative a materie oggetto della presente decisione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    I conti degli Stati membri riguardanti le spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, per l'esercizio 1994 sono liquidati secondo quanto indicato nell'allegato.

    Articolo 2

    Gli importi indicati ai punti 3 degli allegati sono da contabilizzare tra le spese di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 296/96 (8) della Commissione per il secondo mese successivo alla data di notifica della presente decisione.

    Articolo 3

    Gli Stati membri della Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1994, sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 1998.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

    (2) GU L 125 dell'8. 6. 1995, pag. 1.

    (3) GU L 186 del 16. 8. 1972, pag. 1.

    (4) GU L 30 del 2. 2. 1988, pag. 7.

    (5) GU L 356 del 31. 12. 1977, pag. 1.

    (6) GU L 340 dell'11. 12. 1997, pag. 1.

    (7) GU L 182 del 16. 7. 1994, pag. 45.

    (8) GU L 39 del 17. 2. 1996, pag. 5.

    ALLEGATO

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    SPAZIO PER TABELLA>

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