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Document 31998D0294

98/294/CE: Decisione della Commissione del 22 aprile 1998 concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. Linea MON 810) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 131 del 5.5.1998, p. 32–33 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 22/04/1998

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1998/294/oj

31998D0294

98/294/CE: Decisione della Commissione del 22 aprile 1998 concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. Linea MON 810) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 131 del 05/05/1998 pag. 0032 - 0033


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 aprile 1998 concernente l'immissione in commercio di granturco geneticamente modificato (Zea mays L. Linea MON 810) a norma della direttiva 90/220/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE) (98/294/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/220/CEE del Consiglio, del 23 aprile 1990, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati (1), modificata dalla direttiva 97/35/CE della Commissione (2), in particolare l'articolo 13,

considerando che gli articoli da 10 a 18 della direttiva 90/220/CEE stabiliscono una procedura comunitaria che consente all'autorità competente di uno Stato membro di autorizzare l'immissione in commercio di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati o da questi costituiti;

considerando che alle autorità competenti della Francia è stata trasmessa una notificazione sull'immissione in commercio di un tale prodotto;

considerando che le autorità competenti francesi hanno in seguito inviato il relativo fascicolo alla Commissione esprimendo parere favorevole;

considerando che le autorità competenti di altri Stati membri hanno sollevato obiezioni nei confronti del fascicolo in questione;

considerando che successivamente il richiedente ha modificato l'etichettatura proposta nel fascicolo originale in maniera da:

- dichiarare su tutte le confezioni di sementi che le stesse contengono semente di granturco ottenuta a seguito di modificazione genetica, allo scopo di rendere il granturco resistente agli insetti mediante l'espressione di una tossina del Bacillus thuringiensis;

- dotare tutti gli acquirenti di tale granturco di un manuale tecnico contenente informazioni esaustive sullo sviluppo, l'azione e l'uso delle sementi, incluso l'impiego delle biotecnologie per svilupparle e la necessità di seguire le pratiche di controllo della resistenza agli insetti secondo prescrizione;

- informare i commercianti europei di granaglie dell'approvazione ottenuta per la linea di granturco MON 810, fornendo loro dati completi sul prodotto;

- informare i commercianti mondiali di granturco nei paesi nei quali la produzione di granturco della linea MON 810 è stata approvata dell'esistenza di tale approvazione e del fatto che questo granturco è stato sviluppato utilizzando tecniche di ingegneria genetica e che le partite di granaglie potrebbero contenere granturco geneticamente modificato;

- informare i commercianti mondiali di granturco e le autorità competenti dei paesi che esportano granturco che tutti i documenti che accompagnano le forniture internazionali devono essere conformi alla direttiva 90/220/CEE;

- raccomandare che i documenti che accompagnano le forniture internazionali includano la dicitura «potrebbe contenere granturco geneticamente modificato»;

considerando che il richiedente ha definito una strategia di gestione intesa a minimizzare lo sviluppo della resistenza agli insetti e si è offerto di informare la Commissione e le autorità competenti degli Stati membri circa i risultati del controllo relativo a questo aspetto;

considerando che, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 90/220/CEE, la Commissione è pertanto tenuta a prendere una decisione conforme alla procedura stabilita nell'articolo 21 della direttiva;

considerando che la Commissione ha chiesto sul fascicolo in questione il parere dei comitati scientifici competenti costituiti con decisione 97/579/CE della Commissione (3); che il parere formulato il 10 febbraio 1998 dal comitato scientifico per le piante ha concluso nel senso che non vi sono motivi per ritenere che l'immissione in commercio del prodotto abbia effetti pregiudizievoli per la salute dell'uomo o l'ambiente;

considerando che, dopo avere esaminato tutte le obiezioni sollevate alla luce della direttiva 90/220/CEE, le informazioni contenute nel fascicolo e il parere del comitato scientifico per le piante, la Commissione è giunta alla conclusione che non vi è motivo di ritenere che l'introduzione nel granturco del gene cryIA (b) che codifica per la resistenza agli insetti abbia effetti negativi per la salute umana o l'ambiente;

considerando che l'articolo 11, paragrafo 6, e l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 90/220/CEE prevedono misure di tutela supplementari qualora si rendano disponibili nuove informazioni sui rischi connessi con il prodotto;

considerando che le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere espresso dal comitato istituito in forza dell'articolo 21 della direttiva 90/220/CEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Salvo il disposto di altre norme comunitarie, in particolare delle direttive 66/402/CEE (4) e 70/457/CEE (5) del Consiglio e del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), e conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, l'autorità competente della Francia consente all'immissione in commercio del seguente prodotto, notificato dalla Monsanto Europe SA (rif. C/F/95/12-02):

linee ottenute da incroci e ibridi provenienti dal granturco della linea MON 810 contenente il gene cryIA (b) del Bacillus thuringiensis sottospecie kurstaki regolato dal promotore intensificato 35S del virus del mosaico del cavolfiore e un introne derivato dal gene che codifica per la proteina 70 del granturco indotta da shock da calore.

2. Il consenso riguarda tutte le progenie derivate da incroci del prodotto con qualsiasi altro granturco ottenuto con metodi tradizionali.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 aprile 1998.

Per la Commissione

Ritt BJERREGAARD

Membro della Commissione

(1) GU L 117 dell'8. 5. 1990, pag. 15.

(2) GU L 169 del 27. 6. 1997, pag. 72.

(3) GU L 237 del 28. 8. 1997, pag. 18.

(4) GU 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66.

(5) GU L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

(6) GU L 43 del 14. 2. 1997, pag. 1.

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