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Document 31997R2316

    Regolamento (CE) n. 2316/97 della Commissione del 21 novembre 1997 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3886/92 per quanto riguarda le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione per i regimi di premi nel settore delle carni bovine

    GU L 321 del 22.11.1997, p. 14–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/2316/oj

    31997R2316

    Regolamento (CE) n. 2316/97 della Commissione del 21 novembre 1997 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3886/92 per quanto riguarda le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione per i regimi di premi nel settore delle carni bovine

    Gazzetta ufficiale n. L 321 del 22/11/1997 pag. 0014 - 0018


    REGOLAMENTO (CE) N. 2316/97 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 1997 recante modificazione del regolamento (CEE) n. 3886/92 per quanto riguarda le informazioni che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione per i regimi di premi nel settore delle carni bovine

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2222/96 (2), in particolare l'articolo 4 b), paragrafo 8, l'articolo 4 d), paragrafo 8, l'articolo 4 e), paragrafi 1 e 5, l'articolo 4 f), paragrafo 4 e l'articolo 25,

    considerando che l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 30, paragrafo 2 e l'articolo 56 del regolamento (CEE) n. 3886/92 della Commissione, del 23 dicembre 1992, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi di premi previsti dal regolamento (CEE) n. 805/68, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, e che abroga i regolamenti (CEE) n. 1244/82 e (CEE) n. 714/89 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1677/97 (4), indicano talune informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione; che per garantire la coerenza delle informazioni trasmesse dagli Stati membri è necessario un sistema di notificazione uniforme; che tale armonizzazione consentirebbe un più efficace controllo dei regimi di premi nel settore delle carni bovine;

    considerando che taluni termini complicano la gestione dei regimi di premi, ed in particolare quello del 30 giugno, entro il quale gli Stati membri devono trasmettere i dati relativi al totale di premi concessi ed entro il quale devono essere stati pagati tutti i premi, a norma dell'articolo 4 b), paragrafo 6 e dell'articolo 4 d), paragrafo 7 del regolamento (CEE) n. 805/68; che tale scadenza dovrebbe essere posticipata al 31 luglio affinché gli Stati membri dispongano di un termine più lungo per fornire dati accurati sul numero di premi effettivamente concessi; che vi sono ogni anno quattro scadenze diverse per la trasmissione di informazioni da parte degli Stati membri; che una riduzione di tali scadenze consentirebbe una semplificazione amministrativa; che, allo scopo di semplificare la procedura di notificazione, è opportuno spostare il termine relativo alle informazioni sul funzionamento delle riserve nazionali dal 30 aprile al 1° marzo per i dati provvisori e al 31 luglio per la conferma di tali dati; che si dovrebbero semplificare anche le informazioni relative agli animali esenti dall'applicazione del fattore di densità;

    considerando che il sistema di notificazione attuale non impone agli Stati membri l'obbligo di adottare una presentazione armonizzata per le comunicazioni dei dati relativi ai regimi di premi; che tale mancanza di armonizzazione crea difficoltà nella fase di analisi e di confronto dei dati; che è opportuno introdurre un modello uniforme in allegato al regolamento (CEE) n. 3886/92; che gli Stati membri devono essere tenuti ad utilizzare detto modello per la presentazione dei dati;

    considerando che, per accettare l'esatta situazione in merito al numero dei diritti al premio esistente nelle riserve nazionali degli Stati membri, dovrebbe essere inserito nel calcolo il numero dei diritti non utilizzati e trasferiti alla riserva; che, attualmente, non esiste alcun obbligo per gli Stati membri di comunicare tali informazioni; che occorre pertanto disporre che tale comunicazione venga effettuata;

    considerando che, essendo stato soppresso, a decorrere dal 1997, il secondo pagamento per i tori (con un'eccezione temporanea per i tori allevati in determinate zone), ne è risultato un premio unico; che attualmente gli Stati membri sono tenuti a comunicare se gli animali sono castrati o no soltanto con riguardo alla seconda fascia d'età; che tale disposizione non tiene conto dell'introduzione del premio unico per i tori; che il numero di bovini maschi per i quali il premio è stato richiesto e il numero di quelli per i quali è stato concesso devono essere comunicati alla Commissione ripartiti per tipo di animale (castrato o no) relativamente ad entrambe le fasce d'età;

    considerando che le informazioni comunicate alla Commissione per quanto riguarda il premio di trasformazione devono recare l'indicazione delle varie razze di vitelli ammissibili a beneficiare del regime, nonché le distinte aliquote di pagamento; che i numeri di capi comunicati dagli Stati membri devono essere ripartiti secondo il tipo di animale (razza lattiera o no);

    considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (CEE) n. 3886/92 è così modificato:

    1) L'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), è così modificato:

    a) la data del «30 giugno» è sostituita da quella del «31 luglio»;

    b) è aggiunta la frase seguente:

    «; tali informazioni sono comunicate utilizzando la tabella di cui all'allegato V.»

    2) L'articolo 30, paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2. Mediante la tabella di cui all'allegato V, gli Stati membri comunicano alla Commissione per ogni anno civile, entro il 1° marzo in via provvisoria ed entro il 31 luglio in via definitiva:

    - il numero di diritti al premio ceduti senza compensazione alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente in seguito a trasferimenti di diritti senza trasferimento dell'azienda;

    - il numero di diritti al premio non utilizzati, di cui all'articolo 33, paragrafo 2, trasferiti alla riserva nazionale nel corso dell'anno civile precedente;

    - il numero di diritti al premio accordati, conformemente all'articolo 4 f), paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68, nel corso dell'anno civile precedente;

    - il numero totale dei diritti al premio accordati nel corso dell'anno civile precedente ai produttori delle zone svantaggiate e provenienti dalla riserva addizionale.»

    3. L'articolo 56 è così modificato:

    a) il paragrafo 1 è così modificato:

    i) alla lettera a), il secondo trattino è sostituito dal seguente

    «- per tipo di animale (castrato o no);»

    ii) la lettera c) è soppressa;

    b) è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

    «1 bis. Entro il 1° marzo di ogni anno gli Stati membri comunicano alla Commissione il numero degli animali per i quali, nel corso dell'anno civile precedente, è stato chiesto il premio esente dall'applicazione del fattore di densità.»;

    c) il paragrafo 2 è così modificato:

    i) la data del «30 giugno» è sostituita da quella del «31 luglio»;

    ii) alla lettera a) il secondo trattino è sostituito dal seguente:

    «- per tipo di animale (castrato o no»);

    iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e) ove del caso, il numero di capi per i quali è stato effettivamente pagato il premio di trasformazione, ripartito in base al tipo di animale (razza lattiera o no).»;

    d) è aggiunto il seguente paragrafo 3:

    «3. Gli Stati membri comunicano i dati specificati ai paragrafi 1, 1 bis e 2 utilizzando la tabella di cui all'allegato V.»

    4) È aggiunto come allegato V il testo dell'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1998.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 21 novembre 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

    (2) GU L 296 del 21. 11. 1996, pag. 50.

    (3) GU L 391 del 31. 12. 1992, pag. 20.

    (4) GU L 238 del 29. 8. 1997, pag. 1.

    ALLEGATO

    «ALLEGATO V

    Tabella prevista all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 30, paragrafo 2 e all'articolo 56, paragrafo 3

    >INIZIO DI UN GRAFICO>

    1. PREMIO SPECIALE BOVINI MASCHI

    Numero di capi

    Regolamento (CEE) n.

    Termine di presentazione

    della domanda

    Riferimento

    Informazioni richieste

    Regime generale e regime di macellazione

    Esclusivamente regime di

    macellazione (1)

    Prima fascia d'età

    Seconda fascia d'età

    Entrambe le fasce d'età

    Non castrati Castrati Non castrati Castrati Non castrati Castrati

    3886/92

    Articolo 56 paragrafo 1 lettera a) 15 settembre (2)

    1.1 Numero di capi oggetto di domanda da gennaio a giugno

    1o marzo (3)

    1.2 Numero di capi oggetto di domanda da luglio a dicembre

    3886/92

    Articolo 56 paragrafo 2 lettera a) 31 luglio (3)

    1.3 Numero di capi ammessi nell'intero anno (4)

    Prima fascia d'età

    Seconda fascia d'età

    Entrambe le fasce d'età

    3886/92

    Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) 31 luglio (3)

    1.4 Numero di capi non ammessi a causa dell'applicazione del massimale regionale

    Numero di produttori

    Regolamento (CEE) n.

    Termine di presentazione della domanda

    Riferimento

    Informazioni richieste

    Regime generale e regime di macellazione

    Esclusivamente regime di macellazione

    Esclusivamente prima fascia d'etàEsclusivamente seconda fascia d'età Entrambe le fasce d'età Entrambe le fasce d'età

    3886/92

    Articolo 56 paragrafo 2 lettera a) 31 luglio (3)

    1.5

    Numero di produttori che hanno beneficiato del premio

    2. PREMIO DI DESTAGIONALIZZAZIONE

    Regolamento (CEE) n.

    Termine di presentazione della domanda

    Riferimento

    Informazioni richieste (5)

    Prima fascia d'età

    Seconda fascia d'età

    Entrambe le fasce d'età

    3886/92 Articolo 56 paragrafo 1 lettera d)

    15 settembre (2)

    2.1 Numero di capi

    2.2 Numero di produttori

    1o marzo (3)

    2.3 Numero di capi

    2.4 Numero di produttori

    3. PREMIO PER VACCA NUTRICE

    Regolamento (CEE) n.

    Termine di presentazione della domanda

    Riferimento

    Informazioni richieste

    Allevamenti di sole vacche nutrici Allevamenti misti

    3886/92 Articolo 56 paragrafo 1 lettera b) 15 settembre (2)

    3.1 Numero di capi oggetto di domanda da gennaio a giugno

    1o marzo (3)

    3.2 Numero di capi oggetto di domanda da luglio a dicembre

    3886/92 Articolo 56 paragrafo 2 lettera b)

    31 luglio (3)

    3.3 Numero di capi ammessi nell'intero anno (4)

    3.4 Numero di produttori che hanno beneficiato del premio nell'intero anno

    Importo per capo

    Condizioni per la concessione del premio

    3886/92 Articolo 56 paragrafo 2 lettera c) 31 luglio (3)

    3.5 Premio nazionale

    Si prega di allegare copia delle disposizioni nazionali specifiche che disciplinano il pagamento dei premi nazionali

    4. IMPORTO ADDIZIONALE PER L'ESTENSIFICAZIONE

    Regolamento (CEE) n.

    Termine di presentazione della domanda

    Riferimento

    Informazioni richieste

    Premio speciale

    Premio per vacca nutrice

    Entrambi i premi

    Densità ≥ 1 FINE DI UN GRAFICO>

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