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Document 31997R0956

    Regolamento (CE) n. 956/97 della Commissione del 29 maggio 1997 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, riguardo alle misure specifiche nel settore degli asparagi trasformati

    GU L 139 del 30.5.1997, p. 10–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 28/07/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/956/oj

    31997R0956

    Regolamento (CE) n. 956/97 della Commissione del 29 maggio 1997 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, riguardo alle misure specifiche nel settore degli asparagi trasformati

    Gazzetta ufficiale n. L 139 del 30/05/1997 pag. 0010 - 0015


    REGOLAMENTO (CE) N. 956/97 DELLA COMMISSIONE del 29 maggio 1997 recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, riguardo alle misure specifiche nel settore degli asparagi trasformati

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando che l'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/96 istituisce un regime di misure specifiche per i prodotti aventi una certa importanza a livello locale o regionale e sottoposti a forte concorrenza internazionale; che gli asparagi bianchi destinati alla trasformazione corrispondono a tali criteri; che inoltre, per quanto riguarda gli asparagi destinati alla trasformazione, il paragrafo 3 del suddetto articolo dispone la concessione di un aiuto forfettario per ettaro onde agevolare l'adozione di misure specifiche; che è pertanto necessario fissare le modalità di applicazione di tali disposizioni;

    considerando che, per motivi di efficienza, occorre attuare le misure relative al miglioramento della competitività del settore tramite programmi che verranno proposti ed eseguiti da associazioni rappresentative, che riuniscano organizzazioni di produttori e associazioni di trasformatori, nonché definire i requisiti della loro rappresentatività rispetto sia alla regione di produzione, sia alla produzione comunitaria;

    considerando che, tenuto conto delle necessità del settore, occorre stabilire due tassi distinti di finanziamento comunitario, a seconda della natura dell'azione da finanziare, nonché due massimali di finanziamento comunitario, secondo il grado di rappresentatività delle associazioni; che, allo scopo di agevolare il calcolo di tale massimale da parte delle associazioni interessate, occorre precisare che esso è calcolato con riferimento al valore della produzione delle associazioni rappresentative nel corso del triennio 1994-1996;

    considerando che, ai fini di una sana gestione, occorre determinare le informazioni e gli impegni da inserire nei programmi di misure specifiche, nonché le azioni da escludere, il termine di approvazione da parte degli Stati membri e infine la procedura per eventuali modificazioni;

    considerando che occorre istituire un sistema di anticipi unico, corredato di cauzioni appropriate, e un sistema di pagamenti semestrali limitati all'85 % dell'importo della partecipazione finanziaria, nonché precisare che la cauzione è svincolata al momento dell'erogazione del saldo della partecipazione finanziaria; che occorre seguire l'attività delle associazioni mediante la compilazione di relazioni periodiche;

    considerando che tenuto conto dell'alto grado di responsabilità affidata alle associazioni rappresentative occorre prevedere procedure di controllo rigorose e, in caso d'infrazione, sanzioni dissuasive;

    considerando che, allo scopo di destinare la misura di aiuto forfettario per ettaro alle superfici sottoposte attualmente a forte concorrenza internazionale, occorre limitare l'aiuto forfettario per ettaro alle superfici specializzate nella coltura di asparagi bianchi destinati alla trasformazione, piantate non oltre il 1996, aventi un rendimento minimo e costituenti oggetto di un contratto con un'impresa di trasformazione;

    considerando che, giacché l'aiuto è erogato per tre anni, occorre prevedere un sistema che implichi la presentazione di una sola domanda di aiuto confermata, per gli anni successivi, dalle dichiarazioni di coltura; che, allo scopo di rispettare il limite di 9 000 ha della superficie cui l'aiuto sarà erogato, è opportuno prevedere un sistema di comunicazione alla Commissione delle superfici per le quali l'aiuto è chiesto e stabilire, in caso di superamento di tale superficie massima, un coefficiente di riduzione delle superfici ammesse all'aiuto;

    considerando che, ai fini di efficienza del sistema di aiuto forfettario, occorre prevedere procedure di controllo estese anche all'impresa di trasformazione e, in caso d'infrazione sanzioni dissuasive;

    considerando che il comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli non si è pronunciato entro il termine fissato dal suo presidente,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    Programmi di misure specifiche

    Articolo 1

    Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

    a) «associazione rappresentativa», un'associazione, la quale, qualunque sia il suo statuto, presenti i seguenti requisiti:

    - riunire, da un lato, organizzazioni di produttori di cui agli articoli 11 e 13 del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio (2), associazioni di organizzazioni di produttori di cui all'articolo 16, paragrafo 3, del medesimo regolamento e/o gruppi di produttori oggetto di prericonoscimento di cui all'articolo 14 dello stesso regolamento e, d'altro lato, associazioni di trasformatori riconosciute dallo Stato membro;

    - rappresentare almeno un terzo della produzione di asparagi bianchi destinati alla trasformazione e trasformati in una regione di produzione e almeno il 15 % della produzione comunitaria;

    b) «programmi di misure specifiche», programmi di una durata variante da 4 a 6 anni, da presentare entro il 30 giugno 1998 da parte di associazioni rappresentative, a titolo delle misure specifiche di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96;

    c) «valore della produzione commercializzata», il valore medio annuo degli asparagi bianchi consegnati ai fini di trasformazione nel corso degli anni 1994, 1995 e 1996 dai produttori membri delle organizzazioni di produttori di un'associazione rappresentativa.

    Articolo 2

    I programmi di misure specifiche eseguiti conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/96 e del presente regolamento sono finanziati dalla Comunità fino a concorrenza del 60 % delle spese realmente sostenute a titolo del programma per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, lettere a), b) e d) del regolamento (CE) n. 2201/96 e del 40 % per le altre azioni di cui alle lettere c) ed e) di detta norma.

    Il finanziamento totale per tutto il periodo di applicazione del programma non può eccedere il 25 % del valore della produzione commercializzata. Nel caso di un'associazione rappresentativa che rappresenti oltre il 50 % della produzione comunitaria, tale percentuale è del 35 %.

    Articolo 3

    1. Il programma di misure specifiche riguarda in particolare una o più azioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2201/96. Esso contiene gli elementi idonei ad assicurare, al termine della sua esecuzione, un miglioramento della competitività del prodotto.

    2. Il programma di misure specifiche contiene almeno gli elementi seguenti:

    a) nome e indirizzo delle organizzazioni associate per la sua esecuzione; prova della rappresentatività dell'associazione, alla luce dell'articolo 1, lettera a), e impegno di comunicare i mutamenti che incidano su detta rappresentatività; ultima relazione d'attività delle organizzazioni associate e, se del caso, statuto e regolamento interno dell'associazione; nome di un responsabile della presentazione e dell'esecuzione del programma;

    b) durata;

    c) descrizione della situazione iniziale per quanto riguarda in particolare la produzione, la trasformazione e le attrezzature;

    d) obiettivi perseguiti, tenuto conto delle prospettive della produzione e dei suoi sbocchi; riferimento alle quantità che beneficiano del programma;

    e) azioni da avviare e strumenti da impiegare per conseguire gli obiettivi;

    f) aspetti finanziari, vale a dire valore della produzione commercializzata, e importo previsionale della partecipazione finanziaria della Comunità; bilancio e calendario di esecuzione delle azioni.

    3. Il programma di misure specifiche non riguarda quanto segue:

    a) spese amministrative e di gestione, tranne quelle connesse con la sua esecuzione;

    b) materie prime prodotte al di fuori della Comunità o prodotti finiti non di competenza dei membri dell'associazione rappresentativa;

    c) integrazioni di redditi o di prezzo;

    d) azioni che possano creare condizioni di distorsione della concorrenza nelle altre attività economiche delle organizzazioni aderenti all'associazione rappresentativa; le azioni o le misure a favore, direttamente o indirettamente delle altre attività economiche di tali organizzazioni vengono finanziate proporzionalmente al loro impiego nel settore degli asparagi.

    4. Il programma di misure specifiche è ammissibile solo se accompagnato da quanto segue:

    a) impegno scritto dell'associazione rappresentativa di rispettare il regolamento (CE) n. 2201/96, e il presente regolamento, e di non beneficiare, direttamente o indirettamente, di un doppio finanziamento comunitario o nazionale per le misure e azioni di un finanziamento comunitario in forza del presente regolamento;

    b) prova dell'apertura di un conto bancario, presso un istituto finanziario nello Stato membro in cui ha sede l'associazione rappresentativa destinato esclusivamente a tutte le operazioni finanziarie inerenti all'esecuzione del programma.

    Articolo 4

    1. L'autorità nazionale competente decide in merito al programma di misure specifiche presentato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa.

    2. L'autorità nazionale competente verifica quanto segue:

    a) con tutti i mezzi idonei, compresi i controlli in loco, l'esattezza delle informazioni fornite a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettere a), c) e f);

    b) la conformità degli obiettivi del programma con le disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2201/96;

    c) la coerenza economica, la qualità tecnica del programma, la fondatezza delle stime e del piano di finanziamento, nonché il calendario della sua esecuzione.

    3. L'autorità nazionale competente procede come segue, secondo il caso:

    a) approva il programma conforme alle disposizioni dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/96 e a quelle del presente capo;

    b) chiede che il programma sia modificato; in tal caso esso può essere approvato soltanto se vi sono state apportate le modificazioni richieste;

    c) respinge il programma.

    L'autorità nazionale competente comunica all'associazione rappresentativa interessata la propria decisione. Essa trasmette alla Commissione un riepilogo dei programmi approvati.

    Articolo 5

    1. Le spese figuranti nel programma di misure specifiche approvato possono variare entro il limite del 20 % per ciascuna azione, purché l'importo totale delle spese non venga superato; la prosecuzione del programma è subordinata alla condizione che, conformemente al paragrafo 2, venga presentata una domanda di modificazione del medesimo, qualora le variazioni superino globalmente il 5 % delle spese prevedibili del programma stesso.

    2. Tutti gli anni, entro i due mesi precedenti l'anniversario dell'approvazione dei programmi, le associazioni rappresentative possono chiedere modificazioni dei medesimi.

    Una modificazione può implicare la proroga di un anno della durata del programma.

    Le domande di modificazione sono accompagnate da tutti i documenti giustificativi.

    L'autorità competente decide sulle domande di modificazione, entro due mesi, previo esame delle motivazioni addotte e alla luce delle disposizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

    Articolo 6

    1. A partire dalla data di approvazione del programma di misure specifiche, l'associazione rappresentativa può presentare una sola domanda di anticipo.

    L'anticipo non può eccedere il 30 % dell'importo previsionale della partecipazione finanziaria comunitaria.

    Il pagamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una cauzione pari al 110 % dell'anticipo stesso.

    2. La cauzione è costituita in conformità del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (3). Essa è svincolata al momento del versamento del saldo di cui all'articolo 7, paragrafo 2 del presente regolamento.

    L'esigenza principale, ai sensi dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85, è l'esecuzione delle azioni figuranti nel programma di misure specifiche, nel rispetto degli impegni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), del presente regolamento.

    In caso di inadempimento dell'esigenza principale, o in caso di gravi inadempimenti degli impegni di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera a), la cauzione è incamerata, salve altre sanzioni da decidere conformemente all'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2201/96.

    Articolo 7

    1. La partecipazione finanziaria comunitaria al programma è costituita da pagamenti semestrali e da un saldo.

    I pagamenti semestrali sono eseguiti sulla base di una domanda accompagnata dai documenti giustificativi delle spese realmente sostenute e da una relazione interlocutoria sulla fase di avanzamento del programma. Tali pagamenti non possono superare l'85 % dell'importo previsionale della partecipazione finanziaria comunitaria risultante dal programma, tenuto conto dei limiti di cui all'articolo 2. La prima domanda di pagamento semestrale verrà presentata sei mesi dopo l'approvazione del programma.

    2. La domanda di saldo è presentata all'autorità nazionale competente entro la fine del quarto mese successivo alla conclusione del programma di misure specifiche. Essa è accompagnata da documenti giustificativi attestanti quanto segue:

    a) le spese realmente sostenute a titolo del programma e le prove del versamento della propria quota di partecipazione, nonché della sua origine;

    b) le realizzazioni del programma per mezzo di una relazione finale accompagnata da uno studio di valutazione elaborato, eventualmente, con l'assistenza di un ufficio specializzato; lo studio deve verificare la realizzazione degli obiettivi perseguiti ed eventualmente proporre nuove misure o nuovi orientamenti.

    3. L'autorità nazionale competente esegue i pagamenti di cui ai paragrafi 1 e 2 entro trenta giorni dalla data di ricezione di una domanda di cui al paragrafo 1, secondo comma, o della domanda di saldo di cui al paragrafo 2. Tuttavia essa può differire un pagamento qualora siano necessarie verifiche supplementari.

    Articolo 8

    1. Gli Stati membri eseguono controlli sulle organizzazioni associate aderenti alle associazioni rappresentative, onde verificare il rispetto delle condizioni prescritte per il pagamento della partecipazione finanziaria comunitaria.

    2. I controlli riguardano ogni anno un campione significativo delle richieste di pagamento.

    Il campione rappresenta almeno il 10 % delle associazioni rappresentative e il 30 % del totale della partecipazione finanziaria comunitaria.

    Qualora dei controlli emergano irregolarità significative in una regione o in una parte di essa, le autorità competenti eseguono controlli supplementari nell'anno in corso e aumentano la percentuale di domande da controllare l'anno successivo per tale regione o parte di essa.

    3. L'autorità nazionale competente individua le associazioni rappresentative da assoggettare a controlli, in particolare sulla base di un'analisi dei rischi che tiene conto di quanto segue:

    a) importi della partecipazione finanziaria comunitaria,

    b) andamento dei programmi rispetto all'anno precedente,

    c) risultanze dei controlli svolti negli anni precedenti,

    d) altri parametri decisi dagli Stati membri.

    Articolo 9

    1. Il beneficiario restituisce una somma pari al doppio degli importi indebitamente versatigli, maggiorate di un interesse calcolato in base al tempo trascorso fra il pagamento e la restituzione, qualora a seguito di controlli a norma dell'articolo 8, risulti quanto segue:

    a) le spese effettive sono inferiori agli importi indicati nella domanda di saldo,

    b) la quota di partecipazione propria dell'associazione rappresentativa non è stata versata,

    c) l'esecuzione del programma di misure specifiche non è risultata conforme ai requisiti per la sua approvazione da parte dello Stato membro interessato, salvo il disposto dell'articolo 5.

    Il tasso dell'interesse di cui al primo comma è quello applicato dall'Istituto monetario europeo per le proprie operazioni in ecu, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie «C», in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti in percentuale.

    2. Qualora la differenza fra la partecipazione finanziaria effettivamente versata e quella dovuta sia superiore al 20 % della partecipazione finanziaria dovuta, il beneficiario restituisce la totalità della partecipazione finanziaria comunitaria versata, maggiorata degli interessi di cui al paragrafo 1.

    3. Gli importi recuperati e gli interessi vengono versati all'organo pagatore competente e vengono detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

    4. In caso di falsa dichiarazione dolosa o imputabile a grave negligenza, l'associazione rappresentativa interessata è esclusa dal beneficio della partecipazione finanziaria comunitaria.

    5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano fatte salve altre sanzioni in forza dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2201/96.

    CAPO II

    Aiuto forfettario

    Articolo 10

    L'aiuto forfettario di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96 è concesso negli anni 1997, 1998 e 1999 per le superfici coltivate ad asparagi bianchi destinati alla trasformazione in prodotti del codice NC ex 2005 60 00, purché rispondano alle seguenti condizioni:

    a) siano state piantate entro il 1996, oppure, nel caso di nuove piantagioni, queste sostituiscano altre già esistenti, nel corso dell'ultimo triennio, nella medesima azienda,

    b) abbiano un rendimento pari almeno a 2 500 kg/ha, escluse quelle al primo anno di coltivazione,

    c) costituiscano oggetto di un contratto di fornitura con il trasformatore che riguardi almeno le quantità di cui alla lettera d), copra il triennio di cui alla lettera a) e includa l'obbligazione del trasformatore di sottoporsi ai controlli necessari alla concessione dell'aiuto forfettario;

    d) almeno il 90 % della quantità di asparagi bianchi prodotti venga fornita al trasformatore e trasformata.

    Articolo 11

    1. Entro il 31 luglio 1997, il produttore presenta all'autorità competente designata dallo Stato membro sul cui territorio sono ubicate le superfici una sola domanda di aiuto forfettario.

    Essa reca almeno le indicazioni seguenti:

    a) le superfici, con riferimento catastale, per le quali è richiesto l'aiuto forfettario,

    b) le quantità raccolte nel 1997,

    c) la prova del rispetto delle condizioni di cui all'articolo 10.

    2. Per gli anni 1998 e 1999 viene presentata, per mezzo di una dichiarazione di coltivazione da trasmettere entro il 31 luglio, un'attualizzazione delle indicazioni di cui al paragrafo 1, secondo comma.

    Articolo 12

    Entro il 15 settembre 1997 gli Stati membri comunicano alla Commissione la superficie per la quale è richiesto l'aiuto forfettario.

    La Commissione informa gli Stati membri dell'entità globale delle superfici cui si riferiscono le domande d'aiuto nella Comunità e, in caso di superamento della superficie massima di cui all'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2201/96, determina il coefficiente di riduzione delle superfici ammesse all'aiuto per ciascuna domanda, in modo che la superficie totale suscettibile di aiuto resti al detto livello massimo.

    Per il 1997, lo Stato membro versa l'aiuto entro un mese a decorrere dalla data dell'informazione o, se del caso, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del coefficiente di cui al secondo comma. I pagamenti per il 1998 e il 1999 vengono eseguiti entro il 30 settembre.

    Articolo 13

    I controlli dello Stato membro riguardano un campione significativo delle domande di aiuto o, se del caso, delle dichiarazioni di coltivazione presentate, determinato tenendo conto della superficie media delle aziende, delle superfici coltivate ad asparagi bianchi destinati alla trasformazione, nonché della loro suddivisione geografica.

    Il campione rappresenta almeno il 10 % delle domande di aiuto, o, se del caso, delle dichiarazioni di coltivazione, e il 30 % del totale dell'aiuto forfettario. Tali percentuali sono rispettivamente del 15 % e del 40 % fin dall'anno in corso qualora si accerti un numero d'irregolarità significativo.

    Quando una domanda di aiuto, o eventualmente una dichiarazione di coltivazione, sia stata scelta per un controllo, questo implica, oltre a un controllo documentale approfondito, una verifica presso l'azienda agricola, con un'eventuale misurazione delle superfici interessate, e una verifica presso il trasformatore, in particolare riguardo alla contabilità di magazzino.

    Nel caso di aziende che dispongano di superfici coltivate ad asparagi destinati al mercato dei prodotti freschi, lo Stato membro prende le disposizioni opportune per garantire il rispetto dell'articolo 10, lettera d).

    Articolo 14

    1. Il beneficiario restituisce una somma pari al doppio degli importi indebitamente versatigli, maggiorata di un interesse calcolato in base al tempo trascorso fra il pagamento e la restituzione, qualora, a seguito di controlli a norma dell'articolo 13, risulti che la domanda o eventualmente la dichiarazione di coltivazione, nonché i documenti giustificativi che l'accompagnano, sono falsi. Il produttore e il trasformatore implicati sono esclusi da qualsiasi finanziamento comunitario in forza dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 2201/96.

    Il tasso dell'interesse è quello applicato dall'Istituto monetario europeo alle operazioni in ecu, pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie «C», in vigore alla data del pagamento indebito e maggiorato di tre punti in percentuale.

    2. Qualora la differenza tra l'aiuto forfettario effettivamente versato e quello dovuto sia superiore al 20 % dell'aiuto forfettario dovuto, il beneficiario restituisce la totalità dell'aiuto forfettario versato, maggiorata degli interessi di cui al paragrafo 1.

    3. Gli importi recuperati e gli interessi sono versati all'organo pagatore competente e vengono detratti dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

    4. I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano fatte salve altre sanzioni in forza dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 2201/96.

    CAPO III

    Disposizione finale

    Articolo 15

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 maggio 1997.

    Per la Commissione

    Franz FISCHLER

    Membro della Commissione

    (1) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 29.

    (2) GU n. L 297 del 21. 11. 1996, pag. 1.

    (3) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

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