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Document 31997D0836

97/836/CE: Decisione del Consiglio del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»)

GU L 346 del 17.12.1997, p. 78–94 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/09/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/836/oj

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31997D0836

97/836/CE: Decisione del Consiglio del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto»)

Gazzetta ufficiale n. L 346 del 17/12/1997 pag. 0078 - 0094


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 27 novembre 1997 ai fini dell'adesione della Comunità europea all'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (97/836/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare il combinato disposto degli articoli 100 A e 113 e dell'articolo 228, paragrafo 2, prima fase, paragrafo 3, secondo comma e paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

(1) considerando che, con decisione del 23 ottobre 1990, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a partecipare ai negoziati sulla revisione dell'accordo della commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco dell'omologazione degli accessori e parti dei veicoli a motore firmato a Ginevra il 20 marzo 1958;

(2) considerando che l'accordo del 1958 è stato riveduto;

(3) che, in seguito ai suddetti negoziati, la Comunità ha la possibilità di diventare parte contraente dell'accordo reveduto in quanto organizzazione di integrazione economica regionale nei confronti della quale gli Stati membri hanno operato un trasferimento di competenze nel settore oggetto dell'accordo;

(4) considerando che l'adesione all'accordo riveduto costituisce, conformemente all'articolo 113 del trattato, un obiettivo di politica commerciale comune volto ad eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi dei veicoli a motore tra le parti contraenti; che la partecipazione della Comunità rafforzerà i lavori di armonizzazione effettuati a norma dell'accordo, facilitando così l'accesso ai mercati dei paesi terzi; che detta partecipazione deve stabilire una coerenza tra gli atti designati come «regolamenti», adottati a norma dell'accordo riveduto, e la normativa comunitaria in materia;

(5) considerando che l'omologazione dei veicoli a motore e l'armonizzazione tecnica sono effettuate sulla base delle direttive relative a sistemi, componenti ed entità tecniche dei veicoli fondate sull'articolo 100 A del trattato, che prevede l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno; che, dal 1° gennaio 1996, per quanto riguarda i veicoli della categoria M1, l'armonizzazione è totale e obbligatoria ai sensi della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (3), e delle direttive particolari che disciplinano questa categoria di veicoli;

(6) considerando che l'adesione all'accordo da parte della Comunità implica la modifica di atti che sono stati adottati con la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato; che, di conseguenza, è richiesto il parere conforme del Parlamento europeo;

(7) considerando che gli atti designati come «regolamenti», adottati dagli organi dell'accordo riveduto, hanno effetto vincolante per la Comunità se questa non comunica la propria opposizione entro sei mesi dalla loro notifica; che, di conseguenza, occorre prevedere che il voto della Comunità su questi atti, quando non costituiscono un semplice adeguamento al progresso tecnico, sia preceduto da una decisione approvata con la medesima procedura seguita per l'adesione all'accordo riveduto;

(8) considerando tuttavia che, qualora l'adozione di un regolamento di questo tipo costituisca semplicemente un adeguamento al progresso tecnico, il voto della Comunità può essere deciso conformemente alla procedura seguita per l'adeguamento tecnico alle direttive sull'omologazione dei veicoli;

(9) considerando che è opportuno prevedere modalità pratiche per la partecipazione della Comunità e degli Stati membri all'accordo riveduto;

(10) considerando che l'accordo riveduto prevede una procedura semplificata di modifica; che occorre garantire un sistema decisionale a livello comunitario compatibile con la procedura stessa;

(11) considerando che, conformemente alle disposizioni dell'accordo riveduto, ciascuna nuova parte contraente ha la possibilità di dichiarare, contestualmente al deposito degli strumenti di adesione, che non intende aderire a determinati regolamenti UNECE che deve specificare; che la Comunità desidera avvalersi di questa disposizione al fine, da un lato, di aderire immediatamente all'elenco dei regolamenti considerati essenziali per il buon funzionamento del sistema di omologazione dei veicoli, già indicati nelle direttive 70/156/CEE, 74/150/CEE (4) e 92/61/CEE (5), e d'altro lato, di esaminare, caso per caso, l'opportunità di aderire successivamente agli altri «regolamenti», tenuto conto della loro importanza ai fini dell'omologazione dei veicoli tanto a livello comunitario quanto sul piano internazionale;

(12) considerando che l'adesione non pregiudica la possibilità di desistere dall'applicare i regolamenti UNECE che figurano nell'elenco accettato dalla Comunità, conformemente all'articolo 1, punto 6 dell'accordo riveduto; che tale desistenza riguarderà in particolare i casi in cui la Comunità adotta valori limite più rigorosi per gli inquinanti e le emissioni acustiche senza che corrispondenti regolamenti ECE siano modificati di conseguenza;

(13) considerando che, poiché la Comunità non aderisce a tutti i regolamenti UNECE, bensì ad un elenco ristretto di tali regolamenti considerati essenziali per il buon funzionamento della procedura di omologazione dei veicoli, è opportuno consentire agli Stati membri firmatari dei regolamenti UNECE ai quali la Comunità non aderisce di continuare ad assicurarne la gestione e l'evoluzione;

(14) considerando che, conformemente all'articolo 234 del trattato, gli Stati membri dovrebbero accertarsi che non sussistano incompatibilità tra i regolamenti UNECE firmati anteriormente e ai quali la Comunità non aderisce e la corrispondente normativa comunitaria in vigore;

(15) considerando che l'adesione ai regolamenti UNECE da parte degli Stati membri non dovrebbe essere incompatibile con le disposizioni delle direttive 70/156/CEE, 74/150/CEE e 92/61/CEE e dovrebbe tener conto delle procedure della direttiva 83/189/CEE del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (6);

(16) considerando che in virtù delle norme della Comunità spetta ai singoli Stati membri assolvere gli obblighi derivanti dagli articoli 2, 4 e 5 dell'accordo riveduto,

DECIDE:

Articolo 1

La Comunità aderisce all'accordo della commissione economica per l'Europa della Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni, denominato in appresso «accordo riveduto».

Il testo dell'accordo riveduto figura nell'allegato I della presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a depositare lo strumento di adesione in conformità dell'articolo 6, punto 3 dell'accordo riveduto e a fare la notifica di cui all'allegato IV della presente decisione.

Articolo 3

1. In conformità dell'articolo 1, punto 5 dell'accordo riveduto, la Comunità dichiara di limitare la propria adesione all'applicazione dei regolamenti UNECE elencati nell'allegato II della presente decisione.

2. In conformità dell'articolo 1, punto 6 dell'accordo riveduto, la Comunità può decidere, secondo la procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino della presente decisione, di non applicare più un regolamento UNECE accettato in precedenza.

3. In conformità dell'articolo 1, punto 7 dell'accordo riveduto, la Comunità può decidere, in base alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, secondo trattino della presente decisione, di applicare uno, alcuni o tutti i regolamenti UNECE cui non ha aderito alla data della sua adesione all'accordo riveduto.

Articolo 4

1. Le modalità pratiche per la partecipazione della Comunità e degli Stati membri al programma di lavoro dell'UNECE sono esposti nell'allegato III.

Il contributo della Comunità rispetto alle priorità del programma di lavoro dell'UNECE è stabilito secondo la procedura di cui all'allegato III, punto 1.

2. La Comunità vota a favore dell'adozione di un progetto di regolamento UNECE o di un progetto di modifica di un regolamento:

- in caso di adeguamento al progresso tecnico di un regolamento UNECE vigente cui ha aderito, quando il progetto è stato approvato secondo la procedura di cui all'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE;

- negli altri casi, quando su proposta della Commissione e previo parere conforme del Parlamento europeo, il Consiglio ha approvato il progetto a maggioranza qualificata.

3. Qualora un regolamento UNECE o la modifica di un regolamento UNECE siano adottati senza il voto favorevole della Comunità, quest'ultima esprime un'obiezione ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma dell'accordo riveduto.

4. Qualora la Comunità voti a favore di un regolamento UNECE o di una modifica di regolamento UNECE, nella decisione deve essere inoltre precisato se tale regolamento diventa parte del sistema di omologazione CE del veicolo completato e sostituisce la normativa in vigore nella Comunità.

5. Anteriormente alla loro entrata in vigore, i regolamenti UNECE e le modifiche dei regolamenti UNECE vincolanti per la Comunità sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, nelle lingue ufficiali delle Comunità.

Articolo 5

1. Le proposte di modifica dell'accordo riveduto presentate alle parti contraenti in nome della Comunità sono adottate dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previo parere del Parlamento europeo.

2. La decisione di esprimere o meno un'obiezione su eventuali proposte di modifica dell'accordo riveduto presentate da altre parti contraenti è assunta secondo la procedura prevista per l'adesione a detto accordo. Se almeno una settimana prima della scadenza del termine fissato all'articolo 13, paragrafo 2 dell'accordo riveduto la procedura non è conclusa, la Commissione esprime a nome della Comunità un'obiezione contro la modifica entro il termine predetto.

Articolo 6

Gli Stati membri che aderiranno o hanno aderito a regolamenti UNECE dai quali la Comunità non è vincolata possono continuare ad assicurarne la gestione e l'evoluzione adottando modifiche in funzione del progresso tecnico garantendo:

- l'assenza di incompatibilità tra l'adesione a tali regolamenti e le disposizioni delle direttive 70/156/CEE, 74/150/CEE e 92/61/CEE e

- l'osservanza delle procedure della direttiva 83/189/CEE.

Fatto a Bruxelles, addì 27 novembre 1997.

Per il Consiglio

Il presidente

G. WOHLFART

(1) GU C 69 del 7. 3. 1996, pag. 4.

(2) Parere conforme espresso il 21 novembre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 96/27/CE (GU L 169 dell'8. 7. 1996, pag. 1).

(4) GU L 84 del 24. 3. 1974, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dall'atto d'adesione del 1994.

(5) GU L 225 del 10. 8. 1992, pag. 72. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione nel 1994.

(6) GU L 109 del 26. 4. 1983, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 96/139/CE della Commissione (GU L 32 del 10. 2. 1996, pag. 31).

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