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Document 31997D0223

    97/223/CE: Decisione della Commissione del 25 marzo 1997 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di zinco greggio, non legato, originario del Kazakistan, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan

    GU L 89 del 4.4.1997, p. 47–47 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/223/oj

    31997D0223

    97/223/CE: Decisione della Commissione del 25 marzo 1997 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di zinco greggio, non legato, originario del Kazakistan, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan

    Gazzetta ufficiale n. L 089 del 04/04/1997 pag. 0047 - 0047


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 marzo 1997 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di zinco greggio, non legato, originario del Kazakistan, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan (97/223/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1), modificato dal regolamento (CE) n. 2331/96 (2), in particolare gli articoli 9 e 23,

    sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    (1) Il 9 giugno 1995, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (3), la Commissione ha annunciato l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di zinco greggio, non legato, originario della Polonia, del Kazakistan, della Russia, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan e ha iniziato un'inchiesta. Riguardo alla Polonia e alla Russia, i risultati dell'inchiesta sono esposti nel regolamento (CE) n. 593/97 della Commissione (4).

    (2) Dall'inchiesta è emerso che le importazioni di zinco greggio, non legato, originario del Kazakistan, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan, sono inferiori alla soglia di cui all'articolo 9, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 384/96, in quanto le importazioni da tali paesi rappresentano, rispettivamente, una quota di mercato inferiore all'1 % e, complessivamente, una percentuale del consumo comunitario inferiore al 3 %. Di conseguenza, il pregiudizio subito dall'industria comunitaria a causa delle importazioni dal Kazakistan, dall'Ucraina e dall'Uzbekistan deve essere considerato irrilevante e il procedimento relativo alle importazioni di zinco greggio, non legato, originario di detti paesi, deve essere chiuso,

    DECIDE:

    Articolo unico

    È chiuso il procedimento relativo alle importazioni di zinco greggio, non legato, originario del Kazakistan, dell'Ucraina e dell'Uzbekistan.

    Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 1997.

    Per la Commissione

    Leon BRITTAN

    Vicepresidente

    (1) GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1.

    (2) GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1.

    (3) GU n. C 143 del 9. 6. 1995, pag. 12.

    (4) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale.

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