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Document 31996R2259

    Regolamento (CE) n. 2259/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica

    GU L 306 del 28.11.1996, p. 5–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2259/oj

    31996R2259

    Regolamento (CE) n. 2259/96 del Consiglio del 22 novembre 1996 relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica

    Gazzetta ufficiale n. L 306 del 28/11/1996 pag. 0005 - 0008


    REGOLAMENTO (CE) N. 2259/96 DEL CONSIGLIO del 22 novembre 1996 relativo alla cooperazione allo sviluppo con il Sudafrica

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 W,

    vista la proposta della Commissione (1),

    deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C del trattato (2),

    considerando che in passato la Comunità ha adottato, nei confronti del Sudafrica, una politica caratterizzata dall'adozione di misure negative, di embargo commerciale e di sanzioni economiche contro il governo responsabile della politica di apartheid nonché di misure positive di sostegno alle popolazioni vittime dell'apartheid, nel quadro del Programma speciale di assistenza attraverso le organizzazioni non governative;

    considerando che, in seguito alle elezioni di aprile 1994 e all'insediamento di un governo democratico, la Commissione si è orientata verso una strategia di sostegno alle politiche e alle riforme attuate dalle autorità nazionali;

    considerando che nella dichiarazione del 25 maggio 1993 il Consiglio si è impegnato a sostenere la creazione di strutture democratiche;

    considerando che, nella dichiarazione del 19 aprile 1994 sulle future relazioni tra la Comunità e il Sudafrica, il Consiglio ha rinnovato il proprio sostegno al rafforzamento della cooperazione con il Sudafrica, concentrando il sostegno comunitario nei settori che possono migliorare le condizioni di vita della popolazione, in particolare le fasce più povere;

    considerando che l'accordo di cooperazione tra la Comunità europea e la Repubblica sudafricana, firmato a Pretoria nell'ottobre 1994, mira a promuovere uno sviluppo socioeconomico armonioso e duraturo e costituisce la prima tappa di una cooperazione a lungo termine con questo paese, per la quale è stata presentata una proposta di direttive di negoziato dalla Commissione al Consiglio il 31 marzo 1995;

    considerando che l'autorità di bilancio ha deciso, nel quadro del bilancio 1986, di creare una linea di bilancio destinata a rafforzare le azioni di sviluppo in tale paese;

    considerando che occorre stabilire le modalità di gestione delle risorse finanziarie stanziate dalla Comunità per tale cooperazione;

    considerando che, ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995, è inserito nel presente regolamento un importo di riferimento finanziario per tutta la durata del programma, senza che ciò pregiudichi le competenze dell'autorità di bilancio, definite dal trattato,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La Comunità avvia una cooperazione finanziaria e tecnica con il Sudafrica, a sostegno delle politiche e riforme condotte dalle autorità nazionali di tale paese.

    Scopo del programma di cooperazione comunitaria, intitolato «Programma europeo per la ricostruzione e lo sviluppo in Sudafrica», è contribuire al suo sviluppo economico e sociale duraturo e armonioso e consolidare i fondamenti di una società democratica e dello Stato di diritto nel rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali.

    In tale contesto, la Comunità sostiene prioritariamente le azioni a favore delle fasce più sfavorite della popolazione sudafricana.

    Articolo 2

    1. Le azioni di cooperazione da attuare ai sensi del presente regolamento riguardano principalmente i seguenti settori:

    - sostegno alla democratizzazione e alla tutela dei diritti dell'uomo;

    - istruzione e formazione;

    - sanità;

    - sviluppo rurale;

    - sviluppo urbano e edilizia sociale;

    - sostegno al settore privato e cooperazione con questo, segnatamente nei confronti delle piccole e medie imprese;

    - potenziamento istituzionale e organizzazione delle comunità locali;

    - cooperazione e integrazione regionali;

    - protezione dell'ambiente.

    2. Nelle sue azioni di cooperazione la Comunità tiene conto delle priorità del Programma sudafricano per la ricostruzione e lo sviluppo.

    Articolo 3

    Nel quadro della cooperazione, possono ottenere un sostegno finanziario a norma del presente regolamento le amministrazioni e le agenzie pubbliche nazionali, provinciali e locali, le organizzazioni non governative e quelle con base comunitaria, le organizzazioni regionali e internazionali, gli istituti e gli operatori pubblici e privati.

    Articolo 4

    1. Gli strumenti che possono essere messi in opera, nel quadro della cooperazione di cui all'articolo 1, comprendono segnatamente studi, assistenza tecnica, azioni di formazione o la prestazione di altri servizi, forniture, lavori, nonché revisioni contabili e compiti di valutazione e di controllo.

    2. Il finanziamento comunitario può coprire in valuta estera o in moneta locale, a seconda delle esigenze per la messa in opera delle azioni di cooperazione:

    - le spese di investimento, escluso l'acquisto di beni immobili;

    - in casi debitamente comprovati, le spese ricorrenti (comprendenti le spese amministrative, di manutenzione e di funzionamento), in modo da garantire l'utilizzo ottimale degli investimenti di cui al primo trattino, la cui gestione rappresenti temporaneamente un onere per il partner. In tali casi, la proposta di finanziamento della Comunità deve essere corredata da un piano che preveda la riassunzione, ad opera del partner, dell'onere di tali spese ai sensi del progetto.

    3. Per ciascuna azione di cooperazione è in genere richiesta una partecipazione finanziaria dei partner di cui all'articolo 3, a seconda delle loro possibilità e della natura di ciascuna azione. In casi particolari e quando il partner sia una ONG oppure un'organizzazione con base comunitaria, la partecipazione potrà essere apportata in natura, secondo le possibilità delle stesse.

    4. Si possono ricercare possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, segnatamente con gli Stati membri.

    5. La Commissione può prendere le opportune misure per rendere noto il carattere comunitario degli aiuti forniti in forza del presente regolamento.

    6. Per realizzare gli obiettivi di coerenza e complementarità di cui al trattato e per garantire un'efficacia ottimale dell'aiuto, la Commissione può prendere le opportune misure di coordinamento, e in particolare:

    a) instaurando scambi sistematici di informazioni sulle azioni finanziate e su quelle che si prevede saranno finanziate dalla Comunità e dagli Stati membri;

    b) coordinando in loco le varie azioni mediante riunioni regolari e scambi di informazioni tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario.

    7. La Commissione, d'intesa con gli Stati membri, può prendere le misure necessarie per assicurare un buon coordinamento con gli altri finanziatori interessati.

    Articolo 5

    Il sostegno finanziario previsto dal presente regolamento consiste in aiuti non rimborsabili.

    Articolo 6

    La programmazione indicativa pluriennale per obiettivi, nonché l'identificazione e l'attuazione conseguenti delle azioni di cui all'articolo 2 che ne conseguono si effettuano nel quadro di uno stretto dialogo con il governo sudafricano e tenendo conto dei risultati del coordinamento di cui all'articolo 4, paragrafi 6 e 7.

    Per preparare la programmazione la Commissione elabora, nel quadro di un maggiore coordinamento, anche in loco, con gli Stati membri, un documento di sintesi sulla strategia di cooperazione, che è esaminato dal comitato di cui all'articolo 8 in appresso denominato «comitato». La Commissione trasmette al comitato il programma indicativo pluriennale, elaborato in base a detto esame, per consentire che uno scambio di vedute abbia luogo, su richiesta della Commissione stessa ovvero di uno o più membri del comitato. Qualora non sia possibile pervenire all'accordo auspicabile sul documento di sintesi o sul programma, il comitato esprime il suo parere secondo la procedura prevista all'articolo 8. La stessa procedura si applica allorquando risulti necessario apportare modifiche al programma.

    Articolo 7

    1. La Commissione provvede ad istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure in vigore, finanziarie o meno, segnatamente quelle previste nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.

    2. Per garantire la trasparenza e la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 6 la Commissione trasmette agli Stati membri e ai loro rappresentanti in loco le schede di identificazione dei progetti non appena presa la decisione di procedere alla valutazione degli stessi. Successivamente, la Commissione provvede ad aggiornare le schede di identificazione e trasmette tale versione aggiornata agli Stati membri.

    3. Le decisioni relative alle azioni finanziate a norma del presente regolamento per un importo unitario superiore a 2 milioni di ecu e alle relative modifiche per le quali si superi di oltre il 20 % l'importo inizialmente previsto per l'azione e le proposte di modifiche sostanziali da prevedere a motivo delle difficoltà emerse durante l'esecuzione di progetti già avviati vengono prese secondo la procedura di cui all'articolo 8.

    Nel caso in cui l'importo di cui al primo comma sia superiore a 4 milioni di ecu, ma inferiore al 20 % dell'impegno iniziale, il parere del comitato sarà chiesto secondo procedure semplificate e accelerate.

    La Commissione informa sinteticamente il comitato in merito alle decisioni di finanziamento che intende prendere riguardo ai progetti e programmi di valore inferiore a 2 milioni di ecu, al più tardi una settimana prima della decisione.

    4. Ogni convenzione o contratto di finanziamento concluso a norma del presente regolamento prevede che la Commissione e la Corte dei conti possano procedere a controlli in loco secondo le modalità consuete, definite dalla Commissione in base alle disposizioni in vigore, segnatamente il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità.

    5. Nella misura in cui le azioni danno luogo a convenzioni di finanziamento tra la Comunità e il Sudafrica, queste ultime prevedono che il pagamento delle imposte, dei diritti e degli oneri corrispondenti non sia finanziato dalla Comunità.

    6. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri, del Sudafrica e degli Stati ACP e può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo in casi debitamente comprovati e allo scopo di garantire il migliore rapporto costo/efficacia.

    7. Le forniture devono essere originarie degli Stati membri, del Sudafrica o dei paesi ACP. In casi eccezionali, debitamente comprovati, esse possono essere originarie di altri paesi.

    Articolo 8

    1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

    2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa alla votazione.

    3. a) La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

    b) Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

    Se il Consiglio non ha deliberato entro un mese, la Commissione adotta le misure proposte.

    Articolo 9

    Al termine di ogni esercizio finanziario, la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione annuale sull'attuazione del presente regolamento. La relazione espone i risultati dell'esecuzione del bilancio per quanto riguarda sia gli impegni e i pagamenti che i progetti e i programmi finanziati nel corso dell'anno. Esso include informazioni statistiche precise e particolareggiate sulle aggiudicazioni effettuate per l'attuazione dei progetti e programmi.

    La Commissione procede a intervalli regolari a una valutazione delle azioni finanziate dalla Comunità per accertare il conseguimento degli obiettivi da esse previsti e per fornire linee direttrici allo scopo di migliorare l'efficacia delle azioni future. Una sintesi delle relazioni di valutazione è trasmessa agli Stati membri. Le relazioni complete sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta.

    Articolo 10

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e scade il 31 dicembre 1999.

    L'importo di riferimento finanziario per l'esecuzione del presente regolamento, per il periodo 1° gennaio 1996-31 dicembre 1999, è di 500 milioni di ecu.

    Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dall'autorità di bilancio nei limiti delle prospettive finanziarie.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J. BURTON

    (1) GU n. C 235 del 9. 9. 1995, pag. 5.

    (2) Parere del Parlamento europeo del 10 ottobre 1995 (GU n. C 287 del 30. 10. 1995, pag. 29), posizione comune del Consiglio del 19 marzo 1996 (GU n. C 134 del 6. 5. 1996, pag. 12) e decisione del Parlamento europeo del 18 luglio 1996 (GU n. C 261 del 9. 9. 1996, pag. 144).

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