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Document 31996R1354
Council Regulation (Euratom, ECSC, EC) No 1354/96 of 8 July 1996 amending Regulation (EEC, Euratom, ECSC) No 259/68 laying down the Staff Regulations of Officials and the Conditions of Employment of Other Servants of the European Communities
Regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 1354/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità
Regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 1354/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità
GU L 175 del 13.7.1996, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
In force
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31968R0259(01) | sostituzione | articolo 1.2 | 01/11/1993 | |
Modifies | 31968R0259(01) | sostituzione | articolo 2.2 | 01/11/1993 |
Regolamento (Euratom, CECA, CE) n. 1354/96 del Consiglio dell'8 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità
Gazzetta ufficiale n. L 175 del 13/07/1996 pag. 0001 - 0002
REGOLAMENTO (EURATOM, CECA, CE) N. 1354/96 DEL CONSIGLIO dell'8 luglio 1996 che modifica il regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, in particolare l'articolo 24, vista la proposta della Commissione, sottoposta previo parere del comitato dello statuto, visto il parere del Parlamento europeo (1), visto il parere della Corte di giustizia (2), visto il parere della Corte dei conti (3), considerando che il trattato che istituisce la Comunità europea ha compreso, al suo articolo 4, la Corte dei conti fra le istituzioni delle Comunità, cosicché è necessario sopprimere il riferimento a questa istituzione all'articolo 1, secondo comma del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 che definisce lo statuto dei funzionari delle Comunità europee, nonché il regime applicabile agli altri agenti (4); considerando che è sembrato opportuno, in seguito alla creazione del Comitato delle regioni ad opera dell'articolo 198 A del trattato che istituisce la Comunità europea, prevederne l'equiparazione alle istituzioni delle Comunità, ai fini dell'applicazione dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e modificare di conseguenza lo statuto; considerando che l'articolo 138 E del trattato che istituisce la Comunità europea prevede che il mediatore dell'Unione europea eserciti le sue funzioni in piena indipendenza e che, nella sua decisione del 9 marzo 1994 (5) sullo statuto e le condizioni generali per l'esercizio delle funzioni del mediatore, il Parlamento europeo ha deciso che il mediatore sarebbe assistito da un segretariato e che, per le questioni riguardanti il personale, sarebbe equiparato alle istituzioni ai sensi dell'articolo 1 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Lo statuto dei funzionari delle Comunità europee è modificato come segue: 1) All'articolo 1, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Salvo contrarie disposizioni, il Comitato economico e sociale e il Comitato delle regioni, nonché il mediatore dell'Unione europea, ai fini dell'applicazione del presente statuto sono equiparati alle istituzioni delle Comunità europee.» 2) All'articolo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal seguente: «Le autorità che esercitano nei confronti dei funzionari del Comitato economico e sociale, del Comitato delle regioni e del Segretariato mediatore dell'Unione europea i poteri demandati dal presente statuto all'autorità che ha il potere di nomina sono determinati dai regolamenti interni di tali Comitati e da quello del mediatore.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 8 luglio 1996. Per il Consiglio Il Presidente R. QUINN (1) GU n. C 151 del 19. 6. 1995, pag. 471. (2) Parere espresso il 16 maggio 1995. (3) Parere espresso il 12 gennaio 1995. (4) GU n. L 56 del 4. 3. 1968, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CECA, CE, Euratom) n. 3161/94 (GU n. L 335 del 23. 12. 1994, pag. 1). (5) GU n. L 113 del 4. 5. 1994, pag. 15.