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Document 31996R0569
Commission Regulation (EC) No 569/96 of 29 March 1996 amending Regulations (EEC) No 1362/87 and (EEC) No 1158/91 as regards the buying-in and grant of aid for private storage of skimmed-milk powder, and Regulation (EEC) No 1756/93 fixing the operative events for the agricultural conversion rate applicable to milk and milk products
Regolamento (CE) n. 569/96 della Commissione, del 29 marzo 1996, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1362/87 e (CEE) n. 1158/91 in ordine agli acquisti all'intervento e all'erogazione degli aiuti per l'ammasso privato di latte scremato in polvere nonché il regolamento (CEE) n. 1756/93 che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabile nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Regolamento (CE) n. 569/96 della Commissione, del 29 marzo 1996, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1362/87 e (CEE) n. 1158/91 in ordine agli acquisti all'intervento e all'erogazione degli aiuti per l'ammasso privato di latte scremato in polvere nonché il regolamento (CEE) n. 1756/93 che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabile nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
GU L 80 del 30.3.1996, p. 48–50
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. impl. da 32006R1913
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Modifies | 31987R1362 | modifica | articolo 1.3 | 01/03/1996 | |
Modifies | 31987R1362 | cancellazione | articolo 5 | 01/03/1996 | |
Modifies | 31987R1362 | modifica | articolo 2.2 | 01/03/1996 | |
Modifies | 31991R1158 | modifica | articolo 7.1 | 01/03/1996 | |
Modifies | 31991R1158 | sostituzione | articolo 10 | 01/03/1996 | |
Modifies | 31991R1158 | sostituzione | articolo 9 | 01/03/1996 | |
Modifies | 31991R1158 | sostituzione | articolo 3.1 | 01/03/1996 | |
Modifies | 31991R1158 | modifica | articolo 1.2 | 01/03/1996 | |
Modifies | 31993R1756 | modifica | allegato | 01/03/1996 |
Relation | Act | Comment | Subdivision concerned | From | To |
---|---|---|---|---|---|
Implicitly repealed by | 32006R1913 | 01/01/2007 |
Regolamento (CE) n. 569/96 della Commissione, del 29 marzo 1996, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1362/87 e (CEE) n. 1158/91 in ordine agli acquisti all'intervento e all'erogazione degli aiuti per l'ammasso privato di latte scremato in polvere nonché il regolamento (CEE) n. 1756/93 che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabile nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 080 del 30/03/1996 pag. 0048 - 0050
REGOLAMENTO (CE) N. 569/96 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 1996 che modifica i regolamenti (CEE) n. 1362/87 e (CEE) n. 1158/91 in ordine agli acquisti all'intervento e all'erogazione degli aiuti per l'ammasso privato di latte scremato in polvere nonché il regolamento (CEE) n. 1756/93 che stabilisce i fatti generatori del tasso di conversione agricolo applicabile nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2931/95 della Commissione (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 28, visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 (4), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 1014/68 del Consiglio, del 20 luglio 1968, che stabilisce le norme generali che disciplinano l'ammasso pubblico del latte scremato in polvere (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3577/90 (6), è stato abrogato a decorrere dal 1° marzo 1996 dal regolamento (CE) n. 1538/95 del Consiglio (7); che alcune norme contenute nel regolamento (CEE) n. 1014/68 sono state incorporate nell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 804/68 quale modificato dal regolamento (CE) n. 1538/95; che il regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione, del 30 marzo 1978, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso, pubblico di latte scremato in polvere (8), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95 (9), è stato rielaborato contestualmente agli adattamenti apportati a seguito dell'abrogazione del regolamento (CEE) n. 1014/68 e che pertanto è stato anch'esso abrogato, con effetto a decorrere dal 1° marzo 1996, dal regolamento (CE) n. 322/96 della Commissione, del 22 febbraio 1996, relativo alle modalità di applicazione per l'ammasso pubblico di latte scremato in polvere (10); considerando che il regolamento (CEE) n. 1362/87 della Commissione, del 18 maggio 1987, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 777/87 del Consiglio in ordine agli acquisti all'intervento e all'erogazione degli aiuti per l'ammasso privato di latte scremato in polvere (11), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1137/94 (12), il regolamento (CEE) n. 1158/91 della Commissione, del 3 maggio 1991, relativo all'acquisto di latte scremato in polvere, mediante gara, da parte degli organismi d'intervento (13), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1802/95, e il regolamento (CEE) n. 1756/93 della Commissione (14), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 315/96 (15), fanno riferimento ai regolamenti (CEE) n. 1014/68 e (CEE) n. 625/78; che è opportuno sostituirvi il riferimento al regolamento (CE) n. 322/96; che è inoltre necessario modificare il regolamento (CEE) n. 1158/91 al fine di precisare le modalità di calcolo del prezzo d'acquisto in funzione del tenore di materia proteica del latte scremato in polvere; considerando che, per quanto riguarda il regime di aiuto all'ammasso privato del latte scremato in polvere, l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1362/87 prevede, in deroga alle norme abitualmente applicabili, che il contraente può ritirare dall'ammasso il latte scremato in polvere destinato all'esportazione al termine di un periodo contrattuale di trenta giorni; che tale disposizione derogatoria, scarsamente utilizzata complica inutilmente la gestione del regime; che è pertanto opportuno sopprimerla; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1362/87 è modificato nel modo seguente: 1) All'articolo 1, paragrafo 3, i termini «regolamento (CEE) n. 625/78» sono sostituiti dai termini «regolamento (CE) n. 322/96 della Commissione (*) . . . (*) GU n. L 45 del 23. 2. 1996, pag. 5.» 2) All'articolo 2, il testo del paragrafo 2 è modificato nel modo seguente: a) la lettera a) è sostituita dal testo seguente: «a) sia stato fabbricato in un laboratorio di produzione che si impegni a tenere in maniera continuativa i registri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b) del regolamento (CE) n. 322/96;» b) la lettera e) è sostituita dal testo seguente: «e) non superi i livelli massimi ammissibili di radioattività prescritti dalla regolamentazione comunitaria, i livelli applicabili sono quelli fissati all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 737/90 del Consiglio (*). Il controllo del livello di contaminazione radioattiva del prodotto si effettua solo se la situazione lo esige e per il periodo necessario. In caso di necessità, la durata e la portata delle misure di controllo sono determinate in base alla procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68. (*) GU n. L 82 del 29. 3. 1990, pag. 1.» 3) Il testo dell'articolo 5 è soppresso. Articolo 2 Il regolamento (CEE) n. 1158/91 è modificato nel modo seguente: 1) All'articolo 1, secondo comma, i termini «regolamento (CEE) n. 625/78» sono sostituiti dai termini «regolamento (CE) n. 322/96 (*) . . . (*) GU n. L 45 del 23. 2. 1996, pag. 5.» 2) All'articolo 3, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il concorrente può partecipare alla gara soltanto se: - il latte scremato in polvere offerto è stato fabbricato nel corso dei ventuno giorni che precedono il giorno di scadenza del termine per la presentazione delle offerte; nel caso di cui all'allegato III, lettera e), seconda frase del regolamento (CE) n. 322/96, tale periodo è fissato a 3 settimane; - si impegna per iscritto a rispettare il disposto dell'articolo 4, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 322/96.» 3) All'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, il testo della lettera c) è sostituito dal seguente: «c) il magazzino al quale deve essere consegnato. Si applicano gli articoli 5 e 6 del regolamento (CE) n. 322/96.» 4) Il testo dell'articolo 9 è sostituito dal seguente: «Articolo 9 Entro un termine che decorre dal centoventesimo giorno dalla presa in consegna del latte scremato in polvere e scade il centoquarantesimo giorno successivo a tale data, l'organismo d'intervento versa all'aggiudicatario il prezzo d'acquisto. Il pagamento è effettuato per ogni quantitativo preso in consegna, sempreché sia stato verificato l'adempimento dei requisiti di cui all'articolo 1, secondo comma. Il prezzo d'acquisto del latte scremato in polvere è calcolato come segue: - se il tenore di materia proteica dell'estratto secco non grasso è uguale o superiore al 35,6 %, il prezzo d'acquisto è pari al prezzo indicato nell'offerta; - se il tenore di materia proteica dell'estratto secco non grasso è inferiore al 35,6 % ma uguale o superiore al 31,4 %, il prezzo d'acquisto è pari al prezzo indicato nell'offerta diminuito di un importo "d" calcolato nel seguente modo: d = prezzo offerto × [(0,356 - tenore di materia proteica) × 1,75]. Il tenore di materia proteica è constatato con il metodo indicato all'allegato I del regolamento (CE) n. 322/96.» 5) Il testo dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: «Articolo 10 Si applicano le disposizioni degli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 322/96.» Articolo 3 Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 1756/93, il testo del punto 1 della sezione C.I della parte C e il testo del punto 3 della parte D sono sostituiti dai seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1996. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 marzo 1996. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13. (2) GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 10. (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1. (4) GU n. L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1. (5) GU n. L 173 del 22. 7. 1968, pag. 4. (6) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 23. (7) GU n. L 148 del 30. 6. 1995, pag. 17. (8) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19. (9) GU n. L 174 del 26. 7. 1995, pag. 27. (10) GU n. L 45 del 23. 2. 1996, pag. 5. (11) GU n. L 129 del 19. 5. 1987, pag. 9. (12) GU n. L 127 del 19. 5. 1994, pag. 14. (13) GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 65. (14) GU n. L 161 del 2. 7. 1993, pag. 48. (15) GU n. L 44 del 22. 2. 1996, pag. 12.