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Document 31996L0093

    Direttiva 96/93/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996 relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale

    GU L 13 del 16.1.1997, p. 28–30 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 13/12/2019; abrogato e sostituito da 32017R0625

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/93/oj

    31996L0093

    Direttiva 96/93/CE del Consiglio del 17 dicembre 1996 relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale

    Gazzetta ufficiale n. L 013 del 16/01/1997 pag. 0028 - 0030


    DIRETTIVA 96/93/CE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1996 relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

    vista la proposta della Commissione (1),

    visto il parere del Parlamento europeo (2),

    considerando che la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (3), e la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990 relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (4), affidano allo Stato membro di produzione o destinatario il compito di garantire l'adeguatezza dei controlli veterinari e, se del caso, della certificazione;

    considerando che, per garantire il corretto funzionamento del mercato interno di animali e prodotti di origine animale, gli Stati membri devono poter contare totalmente sulla attendibilità della certificazione sul luogo di produzione e di spedizione;

    considerando che questo obiettivo non può essere realizzato da singoli Stati membri; che pertanto devono essere adottate norme comuni riguardanti gli obblighi delle autorità competenti e dei funzionari autorizzati, nonché la conformità della certificazione relativa ad animali e prodotti di origine animale alla normativa comunitaria;

    considerando che occorre assicurarsi che le norme e i principi applicati dai funzionari autorizzati dai paesi terzi offrano garanzie almeno equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva;

    considerando che è necessario prendere misure efficaci onde evitare una certificazione fuorviante o fraudolenta,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La presente direttiva stabilisce le norme da rispettare per il rilascio della certificazione richiesta dalla legislazione veterinaria.

    Articolo 2

    1. Ai fini del presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

    «normativa veterinaria»: la normativa di cui all'allegato A della direttiva 89/662/CEE e agli allegati A e B della direttiva 90/425/CEE;

    «funzionario autorizzato»: il veterinario ufficiale ovvero - nei casi previsti dalla normativa veterinaria - ogni altra persona autorizzata dall'autorità competente a firmare i certificati prescritti da detta legislazione.

    2. Oltre alle definizioni di cui al paragrafo 1 si applicano, mutatis mutandis, le definizioni contenute nell'articolo 2 delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE.

    Articolo 3

    1. L'autorità provvede a garantire che i funzionari autorizzati abbiano una conoscenza soddisfacente della normativa veterinaria per quanto concerne gli animali e i prodotti per cui è richiesta la certificazione e che siano informati in linea generale sulle norme da seguire per la stesura e il rilascio dei certificati e, ove necessario, sulla natura e la portata di indagini, prove o esami da eseguire prima della certificazione.

    2. I funzionari autorizzati non devono certificare fatti di cui non sono a conoscenza personalmente o che non possono verificare.

    3. I funzionari autorizzati non devono firmare certificati in bianco o incompleti né firmare certificati relativi ad animali o prodotti che essi non abbiano ispezionato o che non siano più sotto il loro controllo. Se un certificato viene firmato in base ad un altro certificato o attestato, il funzionario autorizzato deve essere in possesso di quel documento prima di firmare.

    4. Le presenti disposizioni lasciano impregiudicata la possibilità che un veterinario ufficiale firmi un certificato in base a dati che sono stati:

    a) attestati a norma dei paragrafi da 1 a 3 del presente articolo da un'altra persona abilitata dall'autorità competente che operi sotto il controllo del veterinario stesso e a condizione che egli possa verificare l'esattezza dei dati, o

    b) ottenuti nel quadro di programmi di sorveglianza in riferimento a schemi di garanzia qualitativa ufficialmente riconosciuti o tramite un sistema di sorveglianza epidemiologica

    nei casi autorizzati in base alla normativa veterinaria.

    5. Le eventuali modalità di applicazione dell'articolo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7.

    Articolo 4

    1. Le autorità competenti adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attendibilità del certificato. In particolare esse devono garantire che i funzionari da loro autorizzati:

    a) abbiano uno status che ne garantisca l'imparzialità e non abbiano interessi commerciali diretti per quanto concerne gli animali o i prodotti da certificare ovvero le aziende o gli stabilimenti di provenienza;

    b) siano edotti del contenuto di ogni certificato che firmano.

    2. I certificati devono essere redatti almeno in una lingua conosciuta dal funzionario autorizzato e almeno in una delle lingue ufficiali del paese di destinazione come previsto dalla normativa comunitaria.

    3. Ogni autorità competente deve essere in grado di stabilire il legame tra i certificati e i funzionari autorizzati che li hanno firmati e deve provvedere affinché, in un periodo che l'autorità stessa dovrà determinare, sia disponibile una copia di tutti i certificati rilasciati.

    Articolo 5

    1. Gli Stati membri devono predisporre e fare applicare i controlli necessari a prevenire il rilascio di certificati falsi ovvero di certificazioni che possano indurre in errore nonché la produzione fraudolenta o l'uso di certificati che si presumono rilasciati per le esigenze della legislazione veterinaria.

    2. Salve eventuali azioni e sanzioni penali, le autorità competenti effettuano indagini o controlli e prendono le misure adeguate per sanzionare qualsiasi caso di certificazione falsa o fuorviante di cui vengano a conoscenza. Tali misure possono comprendere la sospensione temporanea del mandato del funzionario autorizzato per tutta la durata dell'indagine.

    In particolare, se si scopre, in occasione di controlli:

    a) che un funzionario autorizzato ha consapevolmente rilasciato un certificato fraudolento, l'autorità competente prende tutte le misure necessarie a garantire, per quanto possibile, che la persona in questione non possa commettere nuovamente il reato;

    b) che una persona o un'impresa ha usato fraudolentemente o ha alterato un certificato ufficiale, l'autorità competente prende tutte le misure necessarie a garantire, per quanto possibile, che la persona in questione non possa commettere nuovamente il reato. Siffatte misure possono includere il rifiuto di rilasciare successivamente un certificato ufficiale alla persona o all'impresa in questione.

    Articolo 6

    La Commissione, nel quadro delle ispezioni previste dalla normativa veterinaria comunitaria e delle verifiche da effettuare in base agli accordi di equivalenza conclusi tra la Comunità e un paese terzo, si accerta che le norme e i principi applicati ai funzionari autorizzati del paese terzo offrano garanzie almeno equivalenti a quelle previste dalla presente direttiva.

    Qualora da dette ispezioni e/o verifiche ovvero dai controlli previsti dalle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE risulti che tali principi non sono rispettati dai funzionari autorizzati dei paesi terzi, si possono prevedere garanzie supplementari o requisiti specifici secondo la procedura di cui all'articolo 7 della presente direttiva.

    Articolo 7

    Qualora si faccia riferimento alla procedura di cui al presente articolo, il comitato veterinario permanente, istituito dalla decisione 68/361/CEE (5), delibera in base alle norme stabilite dall'articolo 18 della direttiva 89/662/CEE.

    Articolo 8

    Anteriormente al 31 dicembre 1998, la Commissione presenta al Consiglio una relazione, corredata di proposte relative all'eventuale ricorso a metodi di trasmissione e di certificazione elettroniche sicuri.

    Il Consiglio delibera su tali proposte a maggioranza qualificata.

    Articolo 9

    1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1998. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

    2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

    Articolo 10

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1996.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    I. YATES

    (1) GU n. C 373 del 29. 12. 1994, pag. 16.

    (2) GU n. C 56 del 6. 3. 1995, pag. 165.

    (3) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE (GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49).

    (4) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE.

    (5) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

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